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STATUTO
CENTRO PER I DIRITTI DEL
CITTADINO
CODICI
Art.1
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Dall'associazione
CO.DI.CI. si è costituita una libera associazione nazionale denominata
“Centro per i Diritti dei Cittadini - CODICI”, con durata al 31
dicembre 2092. |
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Il
Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI assume come simbolo il logo
collocato a sinistra dell'intestazione e costituito da un sole stilizzato
con quattro raggi, con la scritta CODICI in verticale; sulla testata
la scritta Centro per i Diritti del Cittadino
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Art.2
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La sede nazionale
è in Roma in Viale Marconi, 94. |
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La sede
nazionale è stabilita dall’assemblea nazionale
a maggioranza semplice. |
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La segreteria
nazionale ha la facoltà di istituire
nuove ed altre sedi.
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Art.3
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Il
Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI
è una formazione sociale indipendente senza scopo di lucro,
fondata sul volontariato il cui scopo sociale è quello di intraprendere
ogni attività culturale, politica e giuridica tesa alla
promozione, all’attuazione e alla tutela dei diritti del cittadino, con
particolare riferimento alle persone più indifese ed emarginate come
malati, anziani, handicappati, indigenti e minori a rischio, anche se non
di nazionalità italiana, per affermare una società democratica e
solidale, per la diffusione della cultura della legalità, e diritto alla
cittadinanza. |
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In
particolare tra gli scopi dell’associazione sono indicati:
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La tutela dei diritti del cittadino; |
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La tutela dei diritti del malato; |
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La tutela dei minori; |
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La tutela degli anziani; |
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La tutela dei soggetti portatori di handicap; |
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La tutela del consumatore ed utente dei servizi pubblici e
privati; |
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La tutela dei beni ambientali e culturali; |
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La tutela delle vittime di usura ed estorsione; |
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La promozione delle iniziative di carattere culturale e sociale fra cui il
rilevante settore per la formazione del
personale del volontariato, ONLUS e di operatori professionali pubblici o
privati; |
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Le attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del
terzo mondo, emergenti, svantaggiate, o comunque in stato di bisogno. |
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L’azione
dell’associazione è rivolta a favore dei diritti dei cittadini
attraverso una azione di controllo,
proposta, tutela, che si
fonda sui principi di solidarietà e giustizia sociale. |
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L’azione di
controllo e di proposta viene effettuata dall’Associazione attraverso la
partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, promuovendo iniziative
politiche e legislative. |
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Per l’azione
di tutela il Centro per i Diritti del Cittadino- CODICI, promuove gli
sportelli di tutela” dislocati sul territorio ed individua i referenti
territoriali o di settore a cui fare riferimento per le attività di
tutela e promuove la formazione dei distaccamenti del Centro
Servizio per i Diritti del Cittadini ( CSDC). |
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Adotta
la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona e dei
suoi diritti, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione.
In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona
che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta
prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età,
sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità
sociale.
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Art.4
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L'organizzazione
del CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO-CODICI è strutturata in
associazione nazionale, regionale, provinciale, locale, le conferenze e le
delegazioni territoriali e/o tematica. |
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Il
nucleo di base è costituito dalle delegazione territoriale
composta da almeno 10 iscritti. |
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In tale
contesto si riconosce altresì l’autonomia di ogni struttura regionale e
locale, secondo il principio della competenza territoriale, mantenendo a
livello nazionale l'attività di coordinamento e di rappresentanza
dell'intera associazione. |
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In
conseguenza di quanto enunciato:
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Spetta alla struttura nazionale promuovere e coordinare l'attività delle
regioni per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza
nazionale; |
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Spetta alla struttura regionale promuovere
e coordinare l'attività dei centri locali per quanto attiene le questioni
di carattere e/o a valenza regionale; |
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Spetta ai singoli Centri locali promuovere e coordinare l'attività per
quanto attiene i propri ambiti territoriali; |
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Spetta alla delegazione territoriale, promuovere le attività del proprio
ambito territoriale, alla delegazione tematica, promuovere le attività
proprie dell’area tematica. |
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Le
strutture nazionale, regionali e locali, sono dotate di propria autonomia
amministrativa e rispondono in proprio delle obbligazione assunte verso
terzi. |
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Il Centro per
i Diritti del Cittadino - CODICI mantiene i rapporti, collabora e stringe
alleanze con organizzazioni che sviluppino iniziative finalizzate agli
stessi obiettivi. |
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Le
singole strutture regionali e locali, istituiscono, secondo il loro
orientamento, gli sportelli di tutela e promuovono le delegazioni del
Centro Servizi per i Diritti del Cittadino. |
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Gli Sportelli
di tutela sono organizzati all'interno dell'associazione con personale che
opera in regime di volontariato. |
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Il Centro di
Servizi per i Diritti del Cittadino (CSDC) è promosso dal CENTRO PER I
DIRITTI DEL CITTADINO-CODICI nazionale, ma è dotato di propria autonomia
organizzativa ed è istituito con proprio statuto, quale associazioni di
tutela senza finalità di lucro, iscritto nel registro delle ONLUS.
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I
rapporti con il Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI Nazionale e i
rapporti con le strutture territoriali . sono regolati da protocollo,
secondo lo schema indicato dal protocollo nazionale
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Art.5
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Possono far
parte del Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI i cittadini in
regola con le procedure di iscrizione e/o di adesione, che condividono le
finalità del presente statuto e si impegnino a rispettare ed attuare i
deliberati degli organi del CODICI. |
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Le
domande d’iscrizione o di adesione vengono ratificate di concerto tra il
segretario nazionale e il segretario regionale e possono essere
presentate:
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Alla
segretaria nazionale; |
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Alla
segretaria regionale; |
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Al
rappresentante Locale e presentate all’organo
provinciale il quale dispone la trasmissione al Segretario Regionale per
la ratifica in concertazione con il Segretario Nazionale. |
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La mancata
ratifica in concertazione è motivo di nullità dell’iscrizione.
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E’
istituito l’Albo Nazionale degli iscritti ed aderenti al CODICI.
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L’Albo
è tenuto a cura della segreteria nazionale e riporta l’elenco degli
iscritti e degli aderenti suddivisi per Regioni, Provincia e Comuni.
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L’attività
dell’iscritto al Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI
non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
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All’iscritto
e all’aderente che svolge attività diretta del Centro per i Diritti del
Cittadino-CODICI possono essere rimborsate le spese sostenute per l’attività
prestata, entro i limiti stabiliti dall’Organo dirigente. |
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La
qualità di iscritto e/o di aderente è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo
di rapporto di contenuto patrimoniale con il Centro per i Diritti del
Cittadino-CODICI. |
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L’adesione
all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo. |
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L’iscrizione
all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto
al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
e l’esercizio delle altre facoltà previste dallo statuto. |
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L’adesione
all’associazione comporta per l’aderente di maggiore età, il diritto
a partecipare alle riunioni degli organi regionali e nazionali dell’associazione,
secondo le modalità e le previsione statutarie, senza diritto di voto. Ha
diritto al voto nelle riunioni delle delegazioni e delle conferenze, per l’approvazione
delle iniziative, per la
nomina del referente e per l’esercizio delle altre facoltà previste
dallo statuto nazionale e regionale. |
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Chi intende
iscriversi o aderire all’associazione CODICI, deve rivolgere espressa
domanda, recante la dichiarazione a condividere e a rispettare lo statuto
e le finalità che l’associazione si propone e a rispettare ed attuare i
deliberati degli organi dell’associazione; il Segretario Regionale
trasmette la domanda al comitato Regionale per l’approvazione e
successivamente la invia al Segretario Nazionale per la concertazione.
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Il Comitato
regionale deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si
applicano per altro le norme circa la sospensione feriale dei termini
giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda
entro il termine predetto, s’intende che essa è stata respinta. In caso
di diniego il Consiglio Regionale è tenuto a esplicitare i motivi del
diniego. |
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Il Segretario
regionale e nazionale, possono sospendere l’approvazione per chiedere
ulteriori adempimenti istruttori. |
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Oltre ai casi
previsti dallo Statuto, il Segretario Nazionale può sospendere le domande
di iscrizione, quando l’accoglimento arreca profonde modifiche che
possono pregiudicare gli equilibri costituiti negli organi
democraticamente eletti nell’associazione.
In tal caso dispone la convocazione del Comitato Nazionale per l’esame
delle domande. Il termine dei sessanta giorni rimane sospeso dal
provvedimento del segretario nazionale. |
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Chiunque
aderisca all’associazione CODICI può in qualunque momento notificare la
sua volontà di recedere dai partecipi dell’associazione stessa, tale
recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello
nel quale il consiglio dei soci riceve la notifica della volontà di
recesso. |
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Le sedi
regionali del Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI assicurano i
propri aderenti che prestano attività di volontariato per l’organizzazione,
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi secondo i
meccanismi assicurativi semplificati emanati con decreto ministeriale ai
sensi dell’art. 41 L.266/91
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Art 6 |
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Possono
stipularsi apposite convenzioni con quei centri o associazioni che non
intendendo accettare tutte le norme statutarie qui enunciate,
mantengono un rapporto di particolare collaborazione che viene
formalizzato con protocolli d’intesa. |
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A
seguito di tali protocolli i gruppi possono aggiungere alla loro sigla
la dicitura “aderenti al Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI”. |
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Al fine di
favorire lo sviluppo di una cultura delle legalità, del rispetto dei
diritti, dei cittadini, di solidarietà, di trasparenza, di tutela, il CODICI può sottoscrivere accordi e/o protocolli d’intesa
con altre formazioni sociali. Può inoltre aderisce a quelle
iniziative che hanno come obiettivo il raggiungimento delle predette
finalità.
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Gli accordi
e/o i protocolli d’intesa sono sottoscritti dal Segretario
Nazionale.
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Art.7
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Sono organi
nazionali:
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l’assemblea nazionale; |
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il comitato nazionale; |
|
il
segretario nazionale; |
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il presidente dell’assemblea nazionale. |
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Sono organi
regionali:
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l’assemblea regionale;
|
|
il comitato regionale;
|
|
il
segretario regionale;
|
|
il presidente dell’assemblea regionale.
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Art.8
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L’assemblea
nazionale è composta dai rappresentanti delle regioni con un numero di
dieci delegati eletti dalle assemblee regionali fino a cento iscritti e/o
aderenti e da un ulteriore delegato ogni altri venticinque. |
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Gli
organi nazionali sono eletti dall’assemblea nazionale. L’assemblea
elegge tra i suoi componenti il Presidente dell’assemblea nazionale, il
Segretario nazionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto
al voto. Qualora non venga raggiunto il quorum nelle prime tre votazioni
sono eletti a maggioranza semplice. I componenti del Comitato nazionale
sono eletti a maggioranza dall’assemblea. |
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Le
votazioni per le elezioni degli organismi si svolgono a voto palese o a
scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei delegati.
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Art.9 |
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L’assemblea
regionale è composta dai rappresentanti degli iscritti della regione. |
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Le
assemblee regionali prevedono sedi locali denominate “Centro per i
diritti del cittadino-CODICI”. |
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Gli
organi regionali vengono eletti con le stesse procedure e modalità
previste per l’elezione degli organi nazionali. |
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Art.10 |
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La
cellula di base dell’associazione è costituita da un nucleo
territoriale e/o tematica di almeno 10 iscritti e/o aderenti. |
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I
nuclei territoriali e tematici prendono il nome di delegazioni. |
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Il
nucleo territoriale è costituito tra i residenti o i cittadini
stabilmente domiciliati in un determinato territorio. Il nucleo tematico,
non ha il vincolo del territorio, ma deve essere costituito tra cittadini
che hanno interesse nelle stessa area tematica. |
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Su
un territorio omogeneo, in presenza di più delegazioni territoriali, può
essere costituita la conferenza delle delegazioni territoriali,
costituita dai referenti delle delegazioni territoriali. |
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La
delegazione territoriale e la conferenza delle delegazioni, fanno capo
alla struttura locale, provinciale o regionale costituita, in assenza a
quella indicata dalla segreteria nazionale. |
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Lo
Statuto Regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei referenti
delle delegazioni e delle conferenze negli organi associativi,
comunali,provinciali e regionale, nonché gli altri diritti e doveri dell’aderente,
in conformità allo statuto nazionale. |
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La
delegazione tematica e la conferenza delle delegazioni tematiche, fanno
capo alla struttura dei dipartimenti nazionali.
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Art.11
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| E’ costituito l’ufficio di
presidenza dell’Assemblea nazionale composto da Presidente, Vice
presidente e segretario. |
| L’assemblea nazionale si riunisca
una volta l’anno in seduta ordinaria. |
| L’Assemblea nazionale viene
convocata dall’Ufficio di presidenza sia per la seduta ordinaria che
per eventuali riunioni straordinarie. |
| L’Assemblea nazionale può essere
convocata in via straordinaria anche dalla maggioranza semplice del
comitato di coordinamento nazionale. |
| L’avviso di convocazione con
allegato l’ordine del giorno deve essere comunicato agli iscritti
almeno venti giorni prima della data fissata dall’assemblea. |
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Art.12 |
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L’assemblea
nazionale:
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elegge gli organi nazionali; |
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delibera le modifiche dello statuto e della carta di intenti con la
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti all’assemblea; |
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delibera il programma
annuale; |
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elegge il comitato nazionale; |
|
elegge il consiglio dei probiviri.
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Art.13 |
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Il
presidente dell’assemblea nazionale convoca e presiede le sedute di
questa. Il presidente stabilisce insieme al comitato di coordinamento
nazionale l’ordine del giorno. E’ membro di diritto del comitato di
coordinamento nazionale.
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Art.14 |
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Il
segretario nazionale è il responsabile politico ed organizzativo,
presiede la Segreteria Nazionale e il Comitato Nazionale. |
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Rappresenta
l’associazione in giudizio nei confronti di terzi. |
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Il
Segretario nazionale e i Segretari regionali, costituiscono la Segreteria
Nazionale. |
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Il
Segretario si dota di una segreteria tecnico-politica i cui membri lo
sostituiscono in caso di impedimento. |
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All'interno
della segreteria nomina un portavoce i direttori dei dipartimenti, ed
individua il tesoriere.
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Art.15 |
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Il Comitato
nazionale dura in carica tre anni. Ha compiti organizzativi, assume le
decisioni necessarie nell’interesse degli associati, attua i deliberati
dell’assemblea nazionale per quanto di sua competenza e promuove
incontri e forme di collaborazione con altre associazioni, dirime le
controversie interne, qualora queste non siano state composte a livello
decentrato, delibera l’espulsione degli aderenti quando abbiano commesso
atti gravi contrari alla legge, alla morale e allo spirito
dell'associazione, nomina un tesoriere tra i suoi membri. |
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Il comitato
è composto da 2 persone per regione fino a 100 iscritti e/o aderenti o 3
se superiori a 100, e da altre eventuali 5 persone nominate dall’assemblea
su proposta del comitato di coordinamento uscente, senza il criterio della
ripartizione regionale. |
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Le
candidature al comitato di coordinamento sono presentate dalle assemblee
regionali; |
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Il
comitato delibera se presenti almeno un terzo dei suoi componenti. La sede
delle riunioni del comitato
viene decisa dai membri del comitato stesso al fine di favorire la
maggiore partecipazione.
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Art. 16 |
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Il
consiglio dei probiviri è composto di tre membri eletti dall’assemblea
nazionale, scelti tra i suoi componenti. |
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Il
consiglio dei probiviri promuove, d’ufficio o su denuncia del
Segretario, la verifica disciplinare degli aderenti al Centro per i
Diritti del Cittadino-CODICI quando vengano segnalati fatti gravi,
contrari allo Statuto, alla legge, alla morale e allo spirito del Centro
per i Diritti del Cittadino-CODICI. |
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Il
Consiglio dei Probiviri ha funzioni istruttorie ed esprime parere motivato
in merito a provvedimenti da adottare. L’organizzazione e il
funzionamento viene stabilito dal Presidente, eletto all’interno del
Consiglio dei Probiviri, secondo i principi generali dell’ordinamento
giuridico e comunque garantendo il diritto alla difesa e al
contraddittorio. |
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Il
Segretario dispone l’invio degli atti al consiglio dei Probiviri, i
quali istruiscono la pratica secondo i principi giuridici dell’ordinamento
italiano, redimono verbale dei lavori e dispongono l’invio degli atti al
Segretario Nazionale, con un parere motivato e la proposta di eventuale
sanzione da erogare. Il Segretario alla prima convocazione, o in caso di
urgenza ne dispone l’apposita convocazione, mette all’ordine del
giorno del Comitato Nazionale il procedimento. L’erogazione della
sanzione viene deliberata dal Comitato Nazionale. |
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In
caso di necessità ed urgenza o ai fini del non inquinamento delle prove,
il Segretario adotta i provvedimenti necessari ed urgenti, atti a
garantire l’associazione. |
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Art. 17 |
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Il Tesoriere
cura la gestione della cassa dall’associazione e ne tiene la
contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei
libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio
consuntivo e preventivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. |
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Gli
esercizi dell’Associazione chiudono il 31dicembre di ogni anno. |
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Una
volta all’anno il Comitato Nazionale è convocato per l’ approvazione
del bilancio da sottoporre all’Assemblea Nazionale.
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Art.18 |
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Le
sedi regionali , provinciali e locali si organizzano nel modo loro più
consono, purché le loro norme di istituzione e di funzionamento, sancite
dai loro statuti, non siano in contrasto con le norme del presente
statuto, abbiano un numero minimi di 200 iscritti per la costituzione
della struttura regionale, 100 per la costituzione della struttura
provinciale e 50 per la costituzione del Centro locale. |
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La
legittimità e la conformità degli statuti regionali e le modifiche
statutarie sono deliberate dal Comitato nazionale, nei sei mesi successivi
all'autorizzazione ad esercitare le attività in nome del Centro per i
Diritti del Cittadino - CODICI
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Art.19
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L’assemblea regionale:
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elegge
gli organi regionali;
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delibera il programma annuale della regione;
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delibera in numero dei componenti del comitato di coordinamento regionale;
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delibera le regole per il suo funzionamento interno e stabilisce il
calendario delle sedute,
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delibera le modifiche dello statuto con la
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti all’assemblea,
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nomina i propri rappresentanti negli organi nazionali,
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approva il
bilancio regionale.
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Art.20
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Il
presidente dell’assemblea regionale convoca e presiede le sedute di
quest’ultima. E’ membro di diritto del comitato di coordinamento
regionale.
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Art.21
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Il
segretario regionale è il responsabile politico e organizzativo del
CODICI a livello regionale. Rappresenta l’associazione in giudizio e nei
confronti di terzi quando si tratta di questioni di interesse regionale.
Il segretario regionale può delegare i segretari regionali a
rappresentare l’associazione anche sulle questioni di interesse
nazionale.
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Art.22 |
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Il
comitato regionale:
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coordina l’attività del CODICI. a livello
regionale attuando le decisioni e le deliberazioni dell’assemblea
regionale;
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nomina un tesoriere tra i suoi membri.
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Art.23
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Il
patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili
che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo,da elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli
avanzi netti di gestione. |
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Per
l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti
entrate:
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quote versate dalle
strutture regionali in base al numero degli iscritti e/o aderenti all’associazione |
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redditi derivanti dal suo patrimonio; |
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introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. |
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contributi di
privati; |
|
contributi dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; |
|
rimborsi di organismi internazionali; |
|
donazioni e lasciti
testamentari; |
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rimborsi derivanti
da convenzioni; |
|
entrate derivanti da
attività commerciali marginali e produttive. |
|
|
Il
CODICI si riserva il diritto di acquistare beni mobili registrati e beni
immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Inoltre,
in deroga agli art.600 e 786 del Codice Civile può accettare donazioni e,
con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dello statuto. |
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I
beni di cui al comma 1 del presente articolo sono intestati al Centro per
i diritti Del Cittadino-CODICI. |
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La
Segretaria Nazionale annualmente stabilisce la quota di versamento minimo
per chi intende iscriversi o aderire all’associazione e la quota parte
spettante alla struttura nazionale. |
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L’adesione
all’Associazione CODICI non comporta obblighi di finanziamento o di
esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale . E’ comunque
facoltà degli iscritti e degli aderenti all’associazione di effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. |
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I versamenti
al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il
versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto;
in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione,
né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione,
può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione
a titolo di versamento al fondo di dotazione. |
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Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non
crea quote condivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare né per successione a titolo universale |
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L’associazione
CODICI può emettere “Titoli
di solidarietà”. |
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All’associazione
CODICI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di
altre associazioni di volontariato e anche ONLUS che per legge, statuto o
regolamento facciano parte della stessa natura unitaria. |
|
L’associazione
ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. |
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Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i
libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Comitato Nazionale, della Segretaria nazionale, in un apposito registro
denominato “ Diario di Bordo”, nonché il libro degli aderenti e degli
iscritti all’associazione. |
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In
caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione CODICI, c’è
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altre
organizzazioni di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. |
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I
bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato nazionale,
che lo presenta all’Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello
svolgimento dell’assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte
le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la
correttezza delle somme entrate e uscite.
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Art.
24 |
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E'
l’Albo del CODICI Nazionale. |
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Nell’albo
si rendono pubblici i contenuti dei provvedimenti, ordinanze, resoconti e
ogni altro atto proveniente dagli organi del CODICI. |
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Ogni associazione regionale è
tenuta ad istituire un Albo regionale ed il segretario provvede alla tenuta e alla cura dell’Albo.
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Art.
25
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|
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà
rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che
giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando
luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune
accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina
dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma. |
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Art. 26 - Norma
transitoria e finale |
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Il
presente Statuto verrà depositato ai sensi della legge 266/91, dal
Presidente dell'assemblea o da un suo delegato, in copia controfirmata dal
segretario nazionale.
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Per quanto
non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla legge sul
Volontariato, alla legge delle ONLUS e ai principi generali dell’Ordinamento.
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