STATUTO
Home COS'E' CODICI E-MAIL SPAZIO DISCUSSIONE SEDI

 

Home
STATUTO
NEWS
SANITA'
LEGALITA'
REGIONI
USURA
CONSUMATORI

STATUTO

CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

CODICI

        

Art.1  

Dall'associazione CO.DI.CI. si è costituita una libera associazione nazionale denominata “Centro per i Diritti dei Cittadini - CODICI”, con durata al 31 dicembre 2092.

Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI assume come simbolo il logo collocato a sinistra dell'intestazione e costituito da un sole stilizzato con quattro raggi, con la scritta CODICI in verticale; sulla testata  la scritta Centro per i Diritti del Cittadino

Art.2  

La sede nazionale è in Roma in Viale Marconi, 94.

La sede nazionale è stabilita dall’assemblea nazionale  a maggioranza semplice.

La segreteria nazionale ha la facoltà di istituire  nuove ed altre sedi.

Art.3  

Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI  è una formazione sociale indipendente senza scopo di lucro, fondata sul volontariato il cui scopo sociale è quello di intraprendere  ogni attività culturale, politica e giuridica tesa alla promozione, all’attuazione e alla tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento alle persone più indifese ed emarginate come malati, anziani, handicappati, indigenti e minori a rischio, anche se non di nazionalità italiana, per affermare una società democratica e solidale, per la diffusione della cultura della legalità, e diritto alla cittadinanza.

In particolare tra gli scopi dell’associazione sono indicati:

La tutela dei diritti del cittadino;

 La tutela dei diritti del malato;

La tutela dei minori;

La tutela degli anziani;

La tutela dei soggetti portatori di handicap;

La tutela del consumatore ed utente dei servizi pubblici e privati;

La tutela dei beni ambientali e culturali;

La tutela delle vittime di usura ed estorsione;

La promozione delle iniziative di carattere culturale e sociale fra cui il rilevante settore per la formazione  del personale del volontariato, ONLUS e di operatori professionali pubblici o privati;

Le attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, emergenti, svantaggiate, o comunque in stato di bisogno.

L’azione dell’associazione è rivolta a favore dei diritti dei cittadini attraverso una azione di controllo, proposta, tutela, che si fonda sui principi di solidarietà e giustizia sociale.

L’azione di controllo e di proposta viene effettuata dall’Associazione attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, promuovendo iniziative politiche e legislative.

Per l’azione di tutela il Centro per i Diritti del Cittadino- CODICI, promuove gli sportelli di tutela” dislocati sul territorio ed individua i referenti territoriali o di settore a cui fare riferimento per le attività di tutela e promuove la formazione dei distaccamenti del Centro  Servizio per i Diritti del Cittadini ( CSDC).

Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona e dei suoi diritti, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale.

  Art.4  

L'organizzazione del CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO-CODICI è strutturata in associazione nazionale, regionale, provinciale, locale, le conferenze e le delegazioni territoriali e/o tematica. 

Il nucleo di base è costituito dalle delegazione territoriale composta da almeno 10 iscritti.

In tale contesto si riconosce altresì l’autonomia di ogni struttura regionale e locale, secondo il principio della competenza territoriale, mantenendo a livello nazionale l'attività di coordinamento e di rappresentanza dell'intera associazione.

In conseguenza di quanto enunciato:

Spetta alla struttura nazionale promuovere e coordinare l'attività delle regioni per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza nazionale;

   Spetta alla struttura regionale  promuovere e coordinare l'attività dei centri locali per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza regionale;

   Spetta ai singoli Centri locali promuovere e coordinare l'attività per quanto attiene i propri ambiti territoriali;

   Spetta alla delegazione territoriale, promuovere le attività del proprio ambito territoriale, alla delegazione tematica, promuovere le attività proprie dell’area tematica. 

Le strutture nazionale, regionali e locali, sono dotate di propria autonomia amministrativa e rispondono in proprio delle obbligazione assunte verso terzi.

Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI mantiene i rapporti, collabora e stringe alleanze con organizzazioni che sviluppino iniziative finalizzate agli stessi obiettivi.

Le singole strutture regionali e locali, istituiscono, secondo il loro orientamento, gli sportelli di tutela e promuovono le delegazioni del Centro Servizi per i Diritti del Cittadino.

Gli Sportelli di tutela sono organizzati all'interno dell'associazione con personale che opera in regime di volontariato.

Il Centro di Servizi per i Diritti del Cittadino (CSDC) è promosso dal CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO-CODICI nazionale, ma è dotato di propria autonomia organizzativa ed è istituito con proprio statuto, quale associazioni di tutela senza finalità di lucro, iscritto nel registro delle ONLUS.

I rapporti con il Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI Nazionale e i rapporti con le strutture territoriali . sono regolati da protocollo, secondo lo schema indicato dal protocollo nazionale

Art.5

Possono far parte del Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI i cittadini in regola con le procedure di iscrizione e/o di adesione, che condividono le finalità del presente statuto e si impegnino a rispettare ed attuare i deliberati degli organi del CODICI.

Le domande d’iscrizione o di adesione vengono ratificate di concerto tra il segretario nazionale e il segretario regionale e possono essere presentate:

    Alla segretaria nazionale;

    Alla segretaria regionale;

Al rappresentante Locale e presentate all’organo     provinciale il quale dispone la trasmissione al Segretario Regionale per la ratifica in concertazione con il Segretario Nazionale.

La mancata ratifica in concertazione è motivo di nullità dell’iscrizione.  

E’ istituito l’Albo Nazionale degli iscritti ed aderenti al CODICI.  

L’Albo è tenuto a cura della segreteria nazionale e riporta l’elenco degli iscritti e degli aderenti suddivisi per Regioni, Provincia e Comuni.

L’attività dell’iscritto al Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI  non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All’iscritto e all’aderente che svolge attività diretta del Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI possono essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dall’Organo dirigente.

La qualità di iscritto e/o di aderente è incompatibile con qualsiasi forma  di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di contenuto patrimoniale con il Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’iscrizione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e l’esercizio delle altre facoltà previste dallo statuto.

L’adesione all’associazione comporta per l’aderente di maggiore età, il diritto a partecipare alle riunioni degli organi regionali e nazionali dell’associazione, secondo le modalità e le previsione statutarie, senza diritto di voto. Ha diritto al voto nelle riunioni delle delegazioni e delle conferenze, per l’approvazione delle iniziative,  per la nomina del referente e per l’esercizio delle altre facoltà previste dallo statuto nazionale e regionale.

Chi intende iscriversi o aderire all’associazione CODICI, deve rivolgere espressa domanda, recante la dichiarazione a condividere e a rispettare lo statuto e le finalità che l’associazione si propone e a rispettare ed attuare i deliberati degli organi dell’associazione; il Segretario Regionale trasmette la domanda al comitato Regionale per l’approvazione e successivamente la invia al Segretario Nazionale per la concertazione.

Il Comitato regionale deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano per altro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa è stata respinta. In caso di diniego il Consiglio Regionale è tenuto a esplicitare i motivi del diniego.

Il Segretario regionale e nazionale, possono sospendere l’approvazione per chiedere ulteriori adempimenti istruttori.

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, il Segretario Nazionale può sospendere le domande di iscrizione, quando l’accoglimento arreca profonde modifiche che possono pregiudicare gli equilibri costituiti negli organi democraticamente eletti  nell’associazione. In tal caso dispone la convocazione del Comitato Nazionale per l’esame delle domande. Il termine dei sessanta giorni rimane sospeso dal provvedimento del segretario nazionale.

Chiunque aderisca all’associazione CODICI può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dai partecipi dell’associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio dei soci riceve la notifica della volontà di recesso.

Le sedi regionali del Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI assicurano i propri aderenti che prestano attività di volontariato per l’organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi secondo i meccanismi assicurativi semplificati emanati con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 41 L.266/91

Art 6

Possono stipularsi apposite convenzioni con quei centri o associazioni che non intendendo accettare tutte le norme statutarie qui enunciate, mantengono un rapporto di particolare collaborazione che viene formalizzato con protocolli d’intesa.

A seguito di tali protocolli i gruppi possono aggiungere alla loro sigla la dicitura “aderenti al Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI”.

Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura delle legalità, del rispetto dei diritti, dei cittadini, di solidarietà, di trasparenza, di tutela,  il CODICI può sottoscrivere accordi e/o protocolli d’intesa con altre formazioni sociali. Può inoltre aderisce a quelle iniziative che hanno come obiettivo il raggiungimento delle predette finalità.

Gli accordi e/o i protocolli d’intesa sono sottoscritti dal Segretario Nazionale. 

Art.7

Sono organi nazionali:

 l’assemblea nazionale; 

 il comitato nazionale; 

 il segretario nazionale; 

 il presidente dell’assemblea nazionale.

Sono organi regionali:

 l’assemblea regionale;

il comitato regionale;

il segretario regionale;

il presidente dell’assemblea regionale.

Art.8

L’assemblea nazionale è composta dai rappresentanti delle regioni con un numero di dieci delegati eletti dalle assemblee regionali fino a cento iscritti e/o aderenti e da un ulteriore delegato ogni altri venticinque.

Gli organi nazionali sono eletti dall’assemblea nazionale. L’assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente dell’assemblea nazionale, il Segretario nazionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non venga raggiunto il quorum nelle prime tre votazioni sono eletti a maggioranza semplice. I componenti del Comitato nazionale sono eletti a maggioranza dall’assemblea.

Le votazioni per le elezioni degli organismi si svolgono a voto palese o a  scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei delegati.

Art.9

L’assemblea regionale è composta dai rappresentanti degli iscritti della regione.

Le assemblee regionali prevedono sedi locali denominate “Centro per i diritti del cittadino-CODICI”.

Gli organi regionali vengono eletti con le stesse procedure e modalità previste per l’elezione degli organi nazionali.

Art.10

La cellula di base dell’associazione è costituita da un nucleo territoriale e/o tematica di almeno 10 iscritti e/o aderenti.

I nuclei territoriali e tematici prendono il nome di delegazioni.

Il nucleo territoriale è costituito tra i residenti o i cittadini stabilmente domiciliati in un determinato territorio. Il nucleo tematico, non ha il vincolo del territorio, ma deve essere costituito tra cittadini che hanno interesse nelle stessa area tematica.

Su un territorio omogeneo, in presenza di più delegazioni territoriali, può essere costituita la conferenza delle delegazioni territoriali, costituita dai referenti delle delegazioni territoriali.

La delegazione territoriale e la conferenza delle delegazioni, fanno capo alla struttura locale, provinciale o regionale costituita, in assenza a quella indicata dalla segreteria nazionale.

Lo Statuto Regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei referenti delle delegazioni e delle conferenze negli organi associativi, comunali,provinciali e regionale, nonché gli altri diritti e doveri dell’aderente, in conformità allo statuto nazionale.

La delegazione tematica e la conferenza delle delegazioni tematiche, fanno capo alla struttura dei dipartimenti nazionali.

Art.11

E’ costituito l’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale composto da Presidente, Vice presidente e segretario.
L’assemblea nazionale si riunisca una volta l’anno in seduta ordinaria.
L’Assemblea nazionale viene convocata dall’Ufficio di presidenza sia per la seduta ordinaria che per eventuali riunioni straordinarie.
L’Assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria anche dalla maggioranza semplice del comitato di coordinamento nazionale.
L’avviso di convocazione con allegato l’ordine del giorno deve essere comunicato agli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata dall’assemblea.
 

Art.12

L’assemblea nazionale:

elegge gli organi nazionali;

delibera le modifiche dello statuto e della carta di intenti con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti all’assemblea;

delibera il programma annuale;

elegge il comitato nazionale;

elegge il consiglio dei probiviri.

Art.13

Il presidente dell’assemblea nazionale convoca e presiede le sedute di questa. Il presidente stabilisce insieme al comitato di coordinamento nazionale l’ordine del giorno. E’ membro di diritto del comitato di coordinamento nazionale.

Art.14

Il segretario nazionale è il responsabile politico ed organizzativo, presiede la Segreteria Nazionale e il Comitato Nazionale.

Rappresenta l’associazione in giudizio nei confronti di terzi.

Il Segretario nazionale e i Segretari regionali, costituiscono la Segreteria Nazionale.

Il Segretario si dota di una segreteria tecnico-politica i cui membri lo sostituiscono in caso di impedimento.

All'interno della segreteria nomina un portavoce i direttori dei dipartimenti, ed individua il tesoriere.

Art.15

Il Comitato nazionale dura in carica tre anni. Ha compiti organizzativi, assume le decisioni necessarie nell’interesse degli associati, attua i deliberati dell’assemblea nazionale per quanto di sua competenza e promuove incontri e forme di collaborazione con altre associazioni, dirime le controversie interne, qualora queste non siano state composte a livello decentrato, delibera l’espulsione degli aderenti quando abbiano commesso atti gravi contrari alla legge, alla morale e allo spirito dell'associazione, nomina un tesoriere tra i suoi membri.

Il comitato è composto da 2 persone per regione fino a 100 iscritti e/o aderenti o 3 se superiori a 100, e da altre eventuali 5 persone nominate dall’assemblea su proposta del comitato di coordinamento uscente, senza il criterio della ripartizione regionale.

Le candidature al comitato di coordinamento sono presentate dalle assemblee regionali;

Il comitato delibera se presenti almeno un terzo dei suoi componenti. La sede delle riunioni del  comitato viene decisa dai membri del comitato stesso al fine di favorire la maggiore partecipazione.

Art. 16

Il consiglio dei probiviri è composto di tre membri eletti dall’assemblea nazionale, scelti tra i suoi componenti.

Il consiglio dei probiviri promuove, d’ufficio o su denuncia del Segretario, la verifica disciplinare degli aderenti al Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI quando vengano segnalati fatti gravi, contrari allo Statuto, alla legge, alla morale e allo spirito del Centro per i Diritti del Cittadino-CODICI.

Il Consiglio dei Probiviri ha funzioni istruttorie ed esprime parere motivato in merito a provvedimenti da adottare. L’organizzazione e il funzionamento viene stabilito dal Presidente, eletto all’interno del Consiglio dei Probiviri, secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico e comunque garantendo il diritto alla difesa e al contraddittorio.

Il Segretario dispone l’invio degli atti al consiglio dei Probiviri, i quali istruiscono la pratica secondo i principi giuridici dell’ordinamento italiano, redimono verbale dei lavori e dispongono l’invio degli atti al Segretario Nazionale, con un parere motivato e la proposta di eventuale sanzione da erogare. Il Segretario alla prima convocazione, o in caso di urgenza ne dispone l’apposita convocazione, mette all’ordine del giorno del Comitato Nazionale il procedimento. L’erogazione della sanzione viene deliberata dal Comitato Nazionale.

In caso di necessità ed urgenza o ai fini del non inquinamento delle prove, il Segretario adotta i provvedimenti necessari ed urgenti, atti a garantire l’associazione.

Art. 17

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dall’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31dicembre di ogni anno.

Una volta all’anno il Comitato Nazionale è convocato per l’ approvazione del bilancio da sottoporre all’Assemblea Nazionale.

Art.18

Le sedi regionali , provinciali e locali si organizzano nel modo loro più consono, purché le loro norme di istituzione e di funzionamento, sancite dai loro statuti, non siano in contrasto con le norme del presente statuto, abbiano un numero minimi di 200 iscritti per la costituzione della struttura regionale, 100 per la costituzione della struttura provinciale e 50 per la costituzione del Centro locale.

La legittimità e la conformità degli statuti regionali e le modifiche statutarie sono deliberate dal Comitato nazionale, nei sei mesi successivi all'autorizzazione ad esercitare le attività in nome del Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI

Art.19

L’assemblea regionale:

elegge gli organi regionali;

delibera il programma annuale della regione;

delibera in numero dei componenti del comitato di coordinamento regionale;

delibera le regole per il suo funzionamento interno e stabilisce il calendario delle sedute, 

delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti all’assemblea, 

nomina i propri rappresentanti negli organi nazionali, 

approva il bilancio regionale.

Art.20

 Il presidente dell’assemblea regionale convoca e presiede le sedute di quest’ultima. E’ membro di diritto del comitato di coordinamento regionale.

Art.21

Il segretario regionale è il responsabile politico e organizzativo del CODICI a livello regionale. Rappresenta l’associazione in giudizio e nei confronti di terzi quando si tratta di questioni di interesse regionale. Il segretario regionale può delegare i segretari regionali a rappresentare l’associazione anche sulle questioni di interesse nazionale.

Art.22

Il comitato regionale: 

coordina l’attività del CODICI. a livello regionale attuando le decisioni e le deliberazioni dell’assemblea regionale;

nomina un tesoriere tra i suoi membri.

Art.23

 Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo,da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

quote versate dalle strutture regionali in base al numero degli iscritti e/o aderenti all’associazione

 redditi derivanti dal suo patrimonio;

  introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

 contributi di privati;

 contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  rimborsi di organismi internazionali;

 donazioni e lasciti testamentari;

 rimborsi derivanti da convenzioni;

 entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive.

Il CODICI si riserva il diritto di acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Inoltre, in deroga agli art.600 e 786 del Codice Civile può accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dello statuto.

I beni di cui al comma 1 del presente articolo sono intestati al Centro per i diritti Del Cittadino-CODICI.

La Segretaria Nazionale annualmente stabilisce la quota di versamento minimo per chi intende iscriversi o aderire all’associazione e la quota parte spettante alla struttura nazionale.

L’adesione all’Associazione CODICI non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale . E’ comunque facoltà degli iscritti e degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote condivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

L’associazione CODICI  può emettere “Titoli di solidarietà”.

All’associazione CODICI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni di volontariato e anche ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato Nazionale, della Segretaria nazionale, in un apposito registro denominato “ Diario di Bordo”, nonché il libro degli aderenti e degli iscritti all’associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione CODICI, c’è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altre organizzazioni di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato nazionale, che lo presenta all’Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la correttezza delle somme entrate e uscite.

Art. 24

E' l’Albo del CODICI Nazionale. 

Nell’albo si rendono pubblici i contenuti dei provvedimenti, ordinanze, resoconti e ogni altro atto proveniente dagli organi del CODICI.

Ogni associazione regionale è tenuta ad istituire un Albo regionale ed il segretario provvede alla tenuta e alla cura dell’Albo.

Art. 25

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 26 - Norma transitoria e finale

Il presente Statuto verrà depositato ai sensi della legge 266/91, dal Presidente dell'assemblea o da un suo delegato, in copia controfirmata dal segretario nazionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla legge sul Volontariato, alla legge delle ONLUS e ai principi generali dell’Ordinamento.