Chi può esercitare l'odontoiatria?

 

1) il laureato in Odontoiatria;

 

2) il medico specialista in una branca odontoiatrica al quale spetta il titolo di specialista;

 

3) il medico generico iscritto ad un corso di laurea anteriormente al 28/01/1980, che abbia ottenuto I’iscrizione all'albo degli Odontoiatri;

 

4) il medico generico iscritto al corso di laurea posteriormente al 28/01/1980 ed entro il 1985, che entro il 31/12/1991 abbia esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri;

 

5) i c.d. dentisti abilitati, che, nonostante la mancanza della laurea in Medicina e Chirurgia, furono autorizzati, dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 11/01/1930 n. 20 convertito nella legge 05/06/1930 n. 943, all'esercizio della professione di odontoiatra; si tratta di una categoria ormai estinta per limiti di età, ma citata nell’art. 20 ultimo comma della legge 409/85, e che riportiamo quindi per completezza: essa comprendeva i sanitari diplomati prima del 1890, anno in cui fu resa obbligatoria la laurea in Medicina e Chirurgia per esercitare l’odontoiatria. Tali professionisti furono autorizzati già in un primo tempo dalla legge n. 298 del 1912 all'esercizio dell’odontoiatria, e, quindi, all'iscrizione in un elenco transitorio a parte presso l'Albo dei Medici della provincia.

 

6) i cittadini degli Stati membri della CEE che siano in possesso dei diplomi e certificati indicati nell’art.. 7 della legge n. 409/85;

 

7) i cittadini di Stati extracomunitari in possesso della laurea in odontoiatria conseguita in Italia ovvero di analogo titolo conseguito all'estero, purché riconosciuto in Italia. Essi possono sostenere gli esami di abilitazione ed ottenere l'iscrizione all'albo in deroga della legge del 1946 n. 233 che richiede per l'iscrizione la cittadinanza italiana (ad. 7 della legge 28/02/1990, n. 39 c.d. Iegge Martelli).