Il WWF diventa ONLUS
L’1 gennaio 1999 il WWF è diventato ONLUS
Nel Dicembre 1997 è stato definitivamente approvato il decreto
legislativo di riforma della disciplina fiscale del terzo settore e che
quindi regolamenta anche le attività ed il modo di operare del WWF
Italia.
Il decreto, suddiviso in due sezioni, disciplina:
il regime fiscale degli Enti non commerciali;
il regime fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
Pertanto tutti gli enti e le Associazioni, quale che fosse la forma
giuridica associativa prima del Decreto, vengono, dal punto di vista
fiscale, automaticamente inserite o tra gli Enti non Commerciali o tra
le ONLUS purchè, in questo secondo caso l’Ente o L’Associazione ne
abbia i requisiti e faccia domanda di iscrizione al registro delle
ONLUS.
Una volta valutati i vantaggi e gli svantaggi è emersa con chiarezza la
convenienza per l’Associazione a divenire ONLUS tenendo tra l’altro
presente che molte attività richieste dagli Enti locali al mondo
no-profit saranno riservate alle sole ONLUS come in parte adesso
avviene per gli Enti morali riconosciuti dalla Presidenza delle
Repubblica.
Con l'iscrizione alle ONLUS saranno esternalizzate le attività a
carattere commerciale (Panda Shop e attività "turistiche")
Quali sono però, per il WWF, le conseguenze pratiche di questa nuova
normativa?
In realtà pochissime dal punto di vista operativo, tantissime dal punto
di vista amministrativo. L’Associazione infatti potrà continuare a
svolgere tutte le attività di carattere istituzionale sempre svolte
grazie al finanziamento dei soci e dei donatori ma non potrà più
svolgere servizi remunerati da Enti pubblici o da Aziende se non quelli
strettamente connessi alle attività di: educazione ambientale, gestione
di aree di rilevante interesse naturalistico, tutela legale delle
tematiche ambientali, promozione di tali tematiche attraverso la
comunicazione, studi e ricerche di carattere ambientale e
naturalistico.
In sostanza l’Associazione potrà continuare a fare praticamente tutto
fatta eccezione per alcune prestazioni di servizio assolutamente non
compatibili quali i servizi di ristorazione, i servizi di trasporto, i
servizi di ricettività alberghiera, i servizi di manutenzione o
gestione del verde urbano o di giardini (a meno che non sia
dimostrabile una alta rilevanza naturalistica del sito), i servizi di
manutenzione e gestione di strutture, immobili, terreni etc. che non
siano in diretta e strettissima connessione con le nostre attività
istituzionali.
(tratto da un art. di Bruno Ravaglioli)
A cura del WWF - Sezione di Jesi