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Tutela delle cose di interesse artistico o storico. |
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DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b)le cose d' interesse numismatico (Vedi Nota) . Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico (Vedi Nota) . Art. 2. Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose
immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica militare,
della letteratura, dell' arte e della cultura in genere, siano state riconosciute
di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto
di notificazione, in forma amministrativa del Ministro per l'educazione
nazionale (Vedi Nota) .
Art. 3. Il Ministro per l'educazione nazionale (Vedi Nota)
notifica in forma amministrativa ai privati proprietari possessori o detentori
a qualsiasi titolo, le cose indicate nell' art. 1 che siano di interesse
particolarmente importante.
Art. 4. I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli
enti e degli Istituti legalmente riconosciuti devono presentare l' elenco
descrittivo delle cose indicate nelI' art. 1 di spettanza degli enti o
istituti che essi rappresentano.
Art. 5. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il
Consiglio nazionale dell' educazione, delle scienze e delle arti, puo'
procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti che, per tradizione,
fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso
un eccezionale interesse artistico o storico.
Art. 6. Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'
educazione nazionale le cose che hanno l' interesse di cui agli artt. 1,
2 e 5.
Art. 7. Il Ministro per l' educazione nazionale vigila perche' siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge. Art. 8. Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l' educazione nazionale nell' esercizio dei suoi poteri, procedera' per quanto riguarda le esigenze del culto, d' accordo con l' autorita' ecclesiastica. Art. 9. I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito
a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l' esistenza e lo stato
di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Art. 10. I provvedimenti, adottati dal Ministro per l' educazione
nazionale, sono definitivi.
CAPO II :
Art. 11. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti
alle Provincia, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti,
non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'
autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 12. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'
articolo precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata
notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.
Art. 13. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per la educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse. Art. 14. Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'
educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere direttamente
alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento
delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni,
enti o istituti, legalmente riconosciuti e, se trattasi di cose mobili,
di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
Art. 15. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5. Art. 16. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'
educazione, delle scienze e delle parti, ha facolta' d' imporre, per le
cose di cui all' art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la
conservazione ed impedirne il deterioramento.
Art. 17. Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma
dell' articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l' obbligo
di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della
cosa.L' ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro,
qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facolta' di acquistare
la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.
Art. 18. I proprietari possessori e detentori a qualsiasi
titolo delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge,
hanno l' obbligo di sottoporre alla competente Sopraintendenza i progetti
delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne
la preventiva approvazione.
Art. 19. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all' opera, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione. Art. 20. Il sopraintendente puo' ordinare la sospensione dei
lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.
Art. 21. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta'
di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare
che sia messa in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle
disposizioni della presente legge ne sia danneggiata la prospettiva o la
luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.L' esercizio
di tale facolta' e' indipendente dall' applicazione dei regolamenti edilizi
o dalla esecuzione di piani regolatori.
Art. 22. Con disposizioni dei competenti sopraintendenti,
sara' vietato il collocamento o l' affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni
e altri mezzi di pubblicita', che danneggiano l'aspetto il decoro o il
pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.
CAPO V:
Art. 43. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1, in qualunque parte del territorio del regno.A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l' occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. [Vedi] Invece dell' indennizzo, il Ministro puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato. Art. 44. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Art. 45. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il
Consiglio nazionale dell' educazione, delle scienze e delle arti, puo'
fare concessione a enti o privati, di eseguire ricerche archeologiche o,
in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1, in qualunque
parte del territorio del regno e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto,
la occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
Art. 46. Nel caso di cui all' articolo precedente, le cose
ritrovate appartengono allo Stato.
Art. 47. Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche
archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'
art. 1, deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l' educazione nazionale.
Art. 48. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili
di cui all' art. 1 deve farne immediata denuncia all' autorita' competente
e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni
e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Art. 49. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo
Stato.
Art. 50. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. CAPO VI:
Art. 51. E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose
indicate nell' art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto
pubblico.Il Ministro per l' educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale
dell' educazione; delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione
di calchi, qualora le condizioni dell' originale lo consentano.
CAPO VII: DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI Art. 54. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente
legge, possono essere espropriate dal Ministro per l' educazione nazionale
per ragioni di pubblica utilita', quando l' espropriazione stessa risponda
ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento
del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
Art. 55. Possono essere espropriate per cause di pubblica utilita' aree ed edifici quando il Ministro per l' educazione nazionale ravvisi cio'necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l' accesso. Art. 56. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1. Art. 57. Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Ministro per l' educazione nazionale. CAPO VIII:
Art. 58. I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli
enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto
dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l' elenco di cui
all' art. 4 o presentino una denuncia inesatta sono puniti con l' ammenda
da lire 300.000 a lire 3.000.000 (Vedi Nota) , senza pregiudizio delle
maggiori pene previste dal codice penale.
Art. 59. Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute
negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito
con l' arresto da 6 mesi ad un anno e con l' ammenda da lire 750.000 a
lire 37.500.000 (Vedi Nota).
Omissis (Si omettono gli articoli da 60 a 67 contenenti disposizioni non attinenti alla materia trattata nella presente raccolta) . Art.68. Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo
precedente chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47
e 48 e' punito con l'arresto fino ad un anno e l' ammenda da L. 300.000
a L. 3.000.000 (Vedi Nota).
Art. 69. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all' art. 51 e' punito con l' ammenda fino a lire 3.000.000 (Vedi Nota) . Art. 70. Salvo che non sia prevista una pena piu' grave chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l' educazione nazionale, in conformita' della presente legge, e' punito con le pene di cui all' articolo 650 del codice penale. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 71. Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine
che verra' stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge,
rinnovera' le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 72. Nulla e' innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883 n. 1461, r. decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892 n. 31, nonche' le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.(Vedi Nota) Art. 73. Fino a quando non entrera' in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno in quanto siano applicabili le norme del regolamento approvato con r. decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Per Informazioni telefonare al
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