IX
L. del 01/06/39, n.1089
Tutela delle cose di interesse artistico o storico.
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CAPO I: 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';

b)le cose d' interesse numismatico (Vedi Nota) .

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico (Vedi Nota) .

Art. 2.

Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica militare, della letteratura, dell' arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa del Ministro per l'educazione nazionale (Vedi Nota) .
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3.

Il Ministro per l'educazione nazionale (Vedi Nota) notifica in forma amministrativa ai privati proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell' art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell' articolo precedente (Vedi Nota).

Art. 4.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e degli Istituti legalmente riconosciuti devono presentare l' elenco descrittivo delle cose indicate nelI' art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l' obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell' Ente o istituto.
Le cose indicate nell' art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese, negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell' educazione, delle scienze e delle arti, puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l' autorizzazione del Ministro per l' educazione nazionale.

Art. 6.

Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l' educazione nazionale le cose che hanno l' interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5.
Le cose immobili e mobili di proprieta' dello Stato le quali hanno l' interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilia del Ministro per l' educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7.

Il Ministro per l' educazione nazionale vigila perche' siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito 

sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8.

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l' educazione nazionale nell' esercizio dei suoi poteri, procedera' per quanto riguarda le esigenze del culto, d' accordo con l' autorita' ecclesiastica.

Art. 9.

I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l' esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10.

I provvedimenti, adottati dal Ministro per l' educazione nazionale, sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorita' inferiori e' ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO II :
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 11.

Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle Provincia, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l' autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Sopraintendenza competente.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovra' darne notizia alla competente sopraintendenza, la quale potra' prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13.

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per la educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14.

Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell' educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz' altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5.

Art. 16.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell' educazione, delle scienze e delle parti, ha facolta' d' imporre, per le cose di cui all' art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
La spesa occorrente e' a carico dell' ente proprietario.
Qualora l' ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro puo', con suo decreto, stabilire che l' onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17.

Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma dell' articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l' obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.L' ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro, qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facolta' di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.
Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facolta' l' ammontare della spesa sara' riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18.

I proprietari possessori e detentori a qualsiasi titolo delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l' obbligo di sottoporre alla competente Sopraintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprieta' privata nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 2, 3 e 5.
In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19.

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all' opera, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20.

Il sopraintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.
La stessa facolta' spetta al sopraintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.
In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non piu' tardi di 60 giorni dalI'ordine di sospensione.
Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, I'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.L' esercizio di tale facolta' e' indipendente dall' applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22.

Con disposizioni dei competenti sopraintendenti, sara' vietato il collocamento o l' affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita', che danneggiano l'aspetto il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.
Omissis
(Si omettono gli artt. da 23 a 42 contenenti disposizioni non attinenti alla materia trattata nella presente raccolta) .

CAPO V:
DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 43.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1, in qualunque parte del territorio del regno.A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l' occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. [Vedi] Invece dell' indennizzo, il Ministro puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell' immobile sara' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente ed in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l' altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell' educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a enti o privati, di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1, in qualunque parte del territorio del regno e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, la occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell' atto di concessione, tutte le altre che l' Amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell' esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministro.
Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l' altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46.

Nel caso di cui all' articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell' immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all' art. 44, terzo comma.
Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 47.

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1, deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l' educazione nazionale.
Si applicano in questo caso le disposizioni dell' art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell' autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare la meta' del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell' art. 44.

Art. 48.

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all' art. 1 deve farne immediata denuncia all' autorita' competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantire la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell' autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.
Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 49.

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avviene la scoperta.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell' art. 44.
Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 50.

Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

CAPO VI:
DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 51.

E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell' art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.Il Ministro per l' educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell' educazione; delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell' originale lo consentano.
Omissis

CAPO VII: DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 54.

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l' educazione nazionale per ragioni di pubblica utilita', quando l' espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
Il Ministro per l' educazione nazionale puo' autorizzare l' espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55.

Possono essere espropriate per cause di pubblica utilita' aree ed edifici quando il Ministro per l' educazione nazionale ravvisi cio'necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l' accesso.

Art. 56.

Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all' art. 1.

Art. 57.

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Ministro per l' educazione nazionale.

CAPO VIII:
SANZIONI

Art. 58.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l' elenco di cui all' art. 4 o presentino una denuncia inesatta sono puniti con l' ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (Vedi Nota) , senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.
Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell' Intendenza di finanza, all' esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l' arresto da 6 mesi ad un anno e con l' ammenda da lire 750.000 a lire 37.500.000 (Vedi Nota).
Il trasgressore e' tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per l' educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.
Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.
Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Omissis

(Si omettono gli articoli da 60 a 67 contenenti disposizioni non attinenti alla materia trattata nella presente raccolta) .

Art.68.

Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino ad un anno e l' ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 (Vedi Nota).
Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell' art. 59.

Art. 69.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all' art. 51 e' punito con l' ammenda fino a lire 3.000.000 (Vedi Nota) .

Art. 70.

Salvo che non sia prevista una pena piu' grave chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l' educazione nazionale, in conformita' della presente legge, e' punito con le pene di cui all' articolo 650 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71.

Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verra' stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnovera' le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.
Frattanto continueranno ad avere vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e relativo regolamento e della legge 11 giugno 1922, n. 778.
Per quanto riguarda le cose mobili di proprieta' privata il Ministro provvedera' nel termine che sara' indicato nel regolamento per la esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72.

Nulla e' innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883 n. 1461, r. decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892 n. 31, nonche' le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.(Vedi Nota)

Art. 73.

Fino a quando non entrera' in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno in quanto siano applicabili le norme del regolamento approvato con r. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Per Informazioni telefonare al
06-5432041/25

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