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Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. |
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N I T A' O
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Art . 1.
Il decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
"All' articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d' acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acqua ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, [Vedi] e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell' elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e--limitatamente
alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione--alle altre zone,
come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 [Vedi] e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ai centri edificati perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 [Vedi].
"Art.1-bis.--1. Con riferimento ai
beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto
del Presidente della
Art.1-ter. Le regioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali,
nell' ambito delle zone elencate dal quinto comma dell' articolo 82 del
decreto del Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come integrato
dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese negli elenchi redatti
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, [Vedi] e del regio decreto
3 giugno 1940, n.1357, [RD135740] le aree in cui e' vietata, fino all'
adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis,
ogni modificazione dell' assetto del territorio nonche' qualsiasi opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato del luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici. La notificazione
dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla
legge 29 giugno 1939, n.1497,[Vedi] e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357. [Vedi]
Art. 1 -quater.-- 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d' acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d' acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [Vedi] possono, per la loro irrilevanza, ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco. 2. Resta ferma la facolta' del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d' acqua inseriti nei predetti elenchi regionali. Art.1-quinquies.--Le aree e i beni individuati ai sensi dell' articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, [Vedi] sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all' adozione da parte delle regioni dei piani di cui all' articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici. Art.1-sexies. -- 1. Ferme restando
le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, [Vedi] per la violazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì
quelle previste dall' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47. [Vedi]
Art.2. Le disposizioni di cui all'art. 1 del 27.6.1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela per le zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge della presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Per Informazioni telefonare al
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