IX
L. del 23/12/96 n.662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
U
N
I
T
 A'

O
R
G
A
N
I
Z
Z
A
T
I
V
A

T
E
C
N
I
C
A

ART. 2 - MISURE IN MATERIA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLO SVILUPPO

(Modificazioni al condono edilizio) 

37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,[Vedi] come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le seguenti: "o assentita";

b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale a opera del comune, ilrichiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi";

d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore a ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione";

e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini";

f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";

g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge";

h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";

i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso e alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70% di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro 90 giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data";

l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457";

m) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15";

n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli"; sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";

o) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3";

p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori".

(Disciplina del silenzio-assenso)

38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [Vedi] decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Determinazione dell'oblazione)

39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [Vedi] come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
(Vedi Nota)"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, [Vedi]e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [Vedi] e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima. 

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, [Vedi]e successive modificazioni".

(Sanatoria nelle aree vincolate)

43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, [Vedi]come modificato dall'articolo 39, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".

44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro 180 giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".

(Termini per i non residenti)

45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, a esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità e i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta- Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

(Oblazione per aree vincolate)

46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, [Vedi]]e al decreto-legge 27giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, [Vedi] il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

(Rimborsi per le oblazioni)

47. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, e hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

(Adempimenti dei Comuni)

48. I comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, [Vedi]e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano e ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [Vedi]hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.

50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

(Esclusioni dalla sanatoria)

51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [Vedi] come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni.

52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riiferiscono annualmente al ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.

(Mutamenti di destinazione d'uso)

53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, [Vedi]deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

(Recupero urbanistico)

54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, [Vedi]e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il ministro dei lavori pubblici e il ministro della difesa.

(Cessione di immobili)

57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, [Vedi]aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [Vedi]nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto a emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopraccitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

(Procedimento rilascio concessione edilizia e denuncia inizio attività)

60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, [Vedi]è sostituito dal seguente:
 

"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). - 

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di 30 giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo l-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

11. Nei casi di cui al comma 7, 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. _ fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nullaosta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione edilizia nonché denuncia di inizio dell'attività, a esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 a un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;".

20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione"".

(Validità atti in base ai DD.LL. non convertiti)

61. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine. (Comma così sostituito dal D.L. 669/96)

(Destinazione risorse finanziarie)

63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello stato per essere riassegnati con decreto del ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera Cipe 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera Cipe 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25% dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.

64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

65. Con decreto del ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo l988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (Cer), nei 30 giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi 30 giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del Cer l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del Cer procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.

(Edilizia sovvenzionata agevolata)

66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del Cer e gli operatoli affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote Iva, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. 
Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione Cipe 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.457 per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori relativi a detti interventi non siano iniziati entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il ministro dei lavori pubblici, su motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma 73.

70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, [Vedi]e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, [Vedi]è abrogato.

71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".

72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50% del complessivo importo.

(Procedure agevolate edilizia pubblica)

73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, [Vedi]nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, è sostituito dal seguente:"8-bis. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi 30 giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi 60giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni".

76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro 60 giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza.

78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b), ed c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti a deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi stessi.

79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e).

(IACP - Risanamento istituti)

80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a 15 anni.

84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli Iacp i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

85. Le somme e i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli Iacp, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli Iacp e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.

(Finanziamenti autostrade)

86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo par a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

(Validità atti in base ai DD.LL. non convertiti)

88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.

(Attività commerciali)

89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esercizi".

90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "_ soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20% della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti".

(Anticipazioni e revisione prezzi appalti pubblici)

91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'Imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, [RD244023]come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5% dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

93. I contratti stipulati dal ministero della difesa a esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi a oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti a elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;

c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85% del prezzo previsto, e in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.

94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 sono nulle.

95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministero delle finanze.

(Contributi comunitari )

96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96

(Omissis)

(Risorse per tutela ambientale)

104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera Cipe 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.

105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

106. Il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.

107. Con decreto del ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera Cipe 21 dicembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata sono escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.

108. Le risorse finanziarie relative a opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.(Vedi Nota) "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE"

(Omissis)

110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

(Omissis)

(Dismissione patrimonio immobiliare ENTI)

128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), l'Istituto postelegrafonici (Ipost) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, a eccezione di quelli adibiti a uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei ministri stessi.

130. Restano ferme le disposizioni previste per l'Inail dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del ministero della sanità e d'intesa con questo.

(Omissis)

(Diminuzione saggio interessi legali)

185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

(Disciplina accordi enti pubblici)

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti a un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati ; "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367"(Vedi Nota)

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27 commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n.142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo I del Regolamento Cee n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il Cipe, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il Cipe determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.

208. Il Cipe, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari reso nel termine di 15 giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo I del regolamento (Cee) n.2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50% delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.

209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del Cipe di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal Cipe con le modalità del comma 207.(Estensione al 1997 L. Tremonti)

210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50% dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita Iva. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo I del Regolamento Cee n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n.223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n.9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento Cee n.880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5 è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'Inpdai, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.

216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n.49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".

217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) della legge 27.2.85, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'art. 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.

218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27.2/85, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

219. All'art.17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale" sono soppresse.

220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il seguente comma:"4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili".

222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'art. 9-septies del decreto-legge 1.10.96, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.

Per Informazioni telefonare al
06-5432041/25

Pagina principale