CITTÀ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA

AREA TECNICA, TECNICO-AMMINISTRATIVA E SERVIZI AUSILIARI

COMUNE DI ZAGAROLO                                                                                                         PROVINCIA DI ROMA

CODICE POSTALE 00039 INDIRIZZO PIAZZA G. MARCONI 3 web.tiscalinet.it/zagarolo e-mail: zagarolo@tiscalinet.it N. DI TELEFONO 06/957691 TELEX/TELEFAX .0695769226.

B A N D O D I G A R A

PER L'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROSANITARIA COMPRENSORIO VALLE MARTELLA 2 E 3 ZONA - 1° LOTTO -

 

IL RESPONSABILE IV AREA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

Visto il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le ulteriori norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici:

R E N D E N O T O

In esecuzione della determinazione della IV Area - Area Tecnico Amministrativa n. 91 del 15/09/2000, esecutiva ai sensi di legge, per l'appalto dei lavori di "Sistemazione idrosanitaria comprensorio Valle Martella 2° e 3° zona - 1° lotto -" per un importo massimo posto a base di gara di £. 1.522.213.303=, pari ad euro 786.158=, I.V.A. esclusa, è indetta gara di pubblico incanto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR. 554/99, secondo le procedure dell’art. 21 comma 1 bis della legge 109/94.

Gli oneri stimati da questa Amministrazione appaltante da corrispondere all'impresa appaltatrice per l'attuazione dei piani di sicurezza prescritti dall'art. 31 della legge n. 109/'94, ammontano a £. 297.594.151=, pari ad euro 153.695=, I.V.A. esclusa, i quali sono inclusi nel citato importo massimo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/'99. Si precisa che, in conformità all'art. 31, comma 2, della legge n. 109/'94, tali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono soggetti al ribasso d'asta.

Secondo quanto prescritto dall'art.30, comma 1, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 si informa che l'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta a £. 2.000.000.000=, pari ad euro 1.032.914=, nel quale sono incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico di progetto approvato.

La suddetta gara verrà esperita il giorno 15/01/2001 alle ore 9,00, in seduta pubblica, presso gli Uffici della Sede Comunale, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge.

Saranno escluse dalla gara d'appalto le offerte in aumento rispetto al suddetto importo massimo dei lavori posto a base di gara.

L'opera da realizzare, in Zagarolo - località Valle Martella -, deve avere le seguenti caratteristiche di carattere generale : Costruzione di alcuni rami fognari a completamento della 2° zona nonché un collettore fognario a deflusso naturale per la 3° zona ed opere varie.

Per partecipare alla gara l'impresa deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) regolarmente autorizzata, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34/'00, per le seguenti categorie e classifiche:

- Categoria prevalente: Categoria di opere specializzate: OS1 - Scavi, per la classifica II., per un importo fino a £. 1.000.000.000= (fino ad euro 516.457=);

- Parti appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con le relative categorie e classifiche di importo, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, le quali sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili in cottimo e comunque scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee, ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n.34/'00 ed ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554/'99:

Categoria di opere generali : OG6 - Fognature, per la classifica I, per un importo fino a £. 500.000.000= (fino ad euro 258.228=) ;

ovvero, in alternativa a quanto sopra, fino alla data del 31-12-2001:

Per partecipare alla gara l'impresa che non sia ancora in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione), deve possedere i requisiti di ordine speciale prescritti dagli artt. 29, comma 2 e 31, del D.P.R. n. 34/'00, in funzione della data di pubblicazione del presente bando di gara (effettuata in data 18/12/200), dell'importo dell'appalto e della categoria prevalente dei lavori già precedentemente indicati. Inoltre deve possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 34/'00, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.P.R. n.34/'00 (dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sulle "cause di esclusione dalle gare" contenute nell'art. 75 dello schema di Regolamento generale della legge n.109/'94, cassate dalla Corte dei Conti e non incluse nel D.P.R. n. 554/'99, varranno le disposizioni ivi contenute).

Trovano applicazione le seguenti norme: art.18, comma 3, della legge n.55/'90 e successive modificazioni e art.141 del D.P.R. n. 554/'99, nella parte in cui si stabiliscono le condizioni per l'affidamento in subappalto o in cottimo della quota parte dei lavori aggiudicati; artt. da 93 a 97 del D.P.R. n.554/'99 in materia di requisiti delle imprese abilitate ad assumere lavori pubblici (in particolare l'art. 95 ove si stabiliscono i requisiti che devono possedere le imprese singole e le imprese riunite), coordinate con quanto disposto dall'art.3, comma 2 e dall'art.30 del D.P.R. n. 34/'00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge n. 55/'90 e successive modificazioni, si fa presente che nell'appalto in oggetto sono incluse le seguenti ulteriori lavorazioni con il loro importo, appartenenti alle categorie di opere indicate nell'Allegato A al D.P.R. n. 34/'00, di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo inferiore a 150.000 euro: OS21 - Opere strutturali speciali - OG3 - Strade -

I lavori, come dalla disposizione dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, devono essere eseguiti entro il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni, successivi e continui, dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori. .

L'opera è finanziata con contributo regionale concesso ai sensi della legge 33/93 - 33/94.

Il corrispettivo contrattuale dell'appalto sarà pagato mediante acconti determinati dai certificati di pagamento redatti in base agli stati d'avanzamento dei lavori eseguiti, quando l'ammontare di questi raggiungerà l'importo di £. 250.000.000= (diconsi lire duecentocinquanta milioni), corrispondente ad un importo pari ad euro 129.114= (diconsi euro centoventinovemilacentoquattordici), al netto del ribasso d'asta e delle eventuali ritenute di legge. Per le modalità di pagamento degli stati d'avanzamento, i termini ed i ritardi nei pagamenti, nonché per le misure di calcolo degli interessi legali e moratori, si farà riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, alle norme di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 109/'94 ed alle norme contenute nel Titolo VIII del D.P.R. n. 554/'99.

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto i soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 10 della legge n. 109/'94, come ulteriormente specificati negli articoli da 93 a 97 del D.P.R. n. 554/'99.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, della legge n. 109/'94, non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

I consorzi e le riunioni di concorrenti, per partecipare alla gara d'appalto, dovranno rispettare le norme di cui agli artt. 11, 12 e 13 della legge n. 109/'94, nonché le disposizioni del D.P.R. 34/'00 e del D.P.R. n. 554/99. In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 109/'94, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) ed e), della stessa legge, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art.10, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 109/'94, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. E' altresì vietata l'associazione in partecipazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 109/'94, saranno escluse dalla partecipazione alla gara quelle imprese che non possiedano i requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) indicati nel presente bando di gara e che non possiedano i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 34/'00 (dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sulle "cause di esclusione dalle gare" contenute nell'art. 75 dello schema di Regolamento generale della legge n.109/'94, cassate dalla Corte dei Conti e non incluse nel D.P.R. n. 554/'99, varranno le disposizioni ivi contenute) e che non operino, se ed in quanto dovuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Per le imprese degli altri Stati aderenti all'Unione Europea, la qualificazione di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 34/'00 non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti; in tal caso trovano applicazione le norme dell'art.3, comma 7, dello stesso D.P.R. n. 34/'00.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e gli elaborati progettuali saranno visibili dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni da lunedì a venerdì, presso la sede di questa Amministrazione appaltante, Servizio LL.PP. La suddetta documentazione potrà essere richiesta previo versamento della somma di £. 90.000= (pari ad euro 46), da corrispondere mediante pagamento contanti presso la Copisteria di Carla Fabriani sita in Viale Ungheria 12/14 Telefono 06/9575909, previa richiesta telefonica (1 giorno prima).

Ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge n. 109/'94, si informa che responsabile unico del procedimento della gara in oggetto è il Sig.: Geom. Giuseppe FONTANA.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO

Per partecipare alla gara, le ditte interessate aventi i requisiti richiesti dal presente bando, dovranno far pervenire, mediante Servizio Postale di Stato, non più tardi delle ore 12,00 del giorno . ,un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con la completa indicazione del mittente, indirizzato a COMUNE DI ZAGAROLO - PIAZZA G. MARCONI 3 -, con la seguente dicitura: "Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 15/01/2001 delle ore 9,00 relativa ai lavori di "SISTEMAZIONE IDROSANITARIA COMPRENSORIO VALLE MARTELLA 2° E 3° ZONA - 1° LOTTO -".

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:

1) Offerta di gara, resa sotto forma di una dichiarazione, redatta su carta da bollo nella misura vigente ed in lingua italiana, contenente la misura della percentuale di ribasso proposta sull'importo posto a base di gara, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, secondo le procedure indicate dall'art. 89 del D.P.R. n. 554/'99.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta dovrà essere chiusa in altra apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 21 gennaio 1999 n. 22, la Ditta offerente potrà esprimere i valori economici relativi all'offerta o quelli da indicare nelle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, sia in lire che in euro, secondo la propria libera scelta; si precisa alla Ditta interessata che, ai sensi dell'art.4 del citato decreto, una volta questa abbia optato per la denominazione in euro dei citati valori economici, tale scelta risulterà irrevocabile e il valore espresso in euro dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni successive tra questa Amministrazione appaltante e la Ditta stessa.

2) Cauzione provvisoria dell'importo di £. 30.445.000= (di euro 15.724=), pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente, anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. Tale cauzione viene prestata a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art.30, comma 1, della legge n. 109/'94 e dell'art. 100 del D.P.R. n. 554/'99.

3) Dichiarazione resa da un fidejussore (Istituto Bancario ovvero da Compagnia Assicuratrice a ciò abilitati), con la quale si impegna a rilasciare a favore della Ditta offerente, nel caso questa risulti aggiudicataria dei lavori, la garanzia fidejussoria prevista dall'art.30, comma 2, della legge n. 109/'94 e dall'art. 101 del D.P.R. n. 554/'99. Nella dichiarazione si dovrà anche attestare che la garanzia sarà emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art.30, commi 2 e 2-bis, della legge n.109/'94. Tale garanzia dovrà coprire gli oneri indicati all'art. 101, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/'99 e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4) Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/'68 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 403/'98, con la quale si attesti:

a) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia ed alla categoria dei lavori in appalto.

c) di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 34/'00, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.P.R. n.34/'00 e, pertanto, di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici.

d1) (Nel caso l'impresa abbia un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

O V V E R O:

d2) (Nel caso l'impresa abbia un numero di dipendenti inferiori a quindici) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

e) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e di non partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato in forma associata o consorziata;

f) (nel caso si tratti di consorzio ex art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 109/'94) per quali imprese consorziate il consorzio concorre alla gara;

g) che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti a carico della Ditta appaltatrice per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati dall'art.31, comma 1-bis, della legge n.109/'94, secondo quanto specificato nel bando di gara;

h) i lavori o le parti di opere comprese nell'appalto che si intendono, eventualmente, subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell'art. 18, comma 3, punto 1), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/'68 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2 del D.P.R. n. 403/'98, con la quale si attesti che la Ditta non si trova con le restanti imprese partecipanti alla gara in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

(N.B.: Relativamente a quanto dichiarato dall'impresa nei precedenti punti 4) e 5), si fa presente che questa stazione appaltante procederà ad effettuare gli accertamenti per la verifica a campione della veridicità di quanto sopra attestato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 11, del D.P.R. n. 403/'98).

6) Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) in data non anteriore a tre anni a quella fissata per la gara, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34/'00, per le seguenti categorie e classifiche:

- Categoria prevalente: Categoria OS1 di opere specializzate: SCAVI, per la classifica II, per un importo fino a £. 1.000.000.000= (fino ad euro 516.457=);

- Parti appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con le relative categorie e classifiche di importo, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, le quali sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili in cottimo e comunque scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee, ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n.34/'00 ed ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554/'99: Categoria OG6 di opere genrali : Fognature per la classifica I, per un importo fino a £. 500.000.000= (fino ad euro 258.228=)

Ovvero, in alternativa a quanto sopra, fino alla data del 31-12-2001:

6) Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/'68 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 403/'98, con la quale si attesti che la Ditta possiede i requisiti tecnico-economici di ordine speciale per partecipare alla gara, prescritti dagli artt. 29, comma 2 e 31 del D.P.R. n.34/'00, in funzione della data di pubblicazione del presente bando di gara (effettuata in data 18/12/2000), dell'importo dell'appalto e della categoria prevalente dei lavori precedentemente indicati (N.B.: questa stazione appaltante procederà ad effettuare gli accertamenti per la verifica della veridicità di quanto attestato, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/'94 e successive modificazioni ed integrazioni).

7) Per le Imprese individuali:

Dichiarazione sostitutiva del Certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, resa dal titolare dell'Impresa e dal/dai direttore/i tecnico/i dell'Impresa, se questi è persona diversa dal titolare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/'68 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/'98, con sottoscrizione non autenticata. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi dei certificati stessi - (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1994 - G.U. n. 102 del 4 maggio 1994 - punto 6.2 e Circolari del Ministero LL.PP. n.1285/508/333 UL del 25/10/1999 e n.182/400/93 del 01/03/2000).

7-bis) Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi, per i Consorzi tra imprese artigiane e per i Consorzi stabili:

Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/'68 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/'98, con sottoscrizione non autenticata, resa dai seguenti soggetti:

- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;

- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;

- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società o di consorzio.

Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovranno contenere i medesimi elementi dei certificati stessi - (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1994 - G.U. n. 102 del 4 maggio 1994 - punto 6.2 e Circolari del Ministero LL.PP. n.1285/508/333 UL del 25/10/1999 e n.182/400/93 del 01/03/2000).

8) Per le Imprese individuali:

Dichiarazione sostitutiva del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, estratto dal Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero dichiarazione sostitutiva di documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'eventuale Impresa individuale estera appartenente ad uno Stato membro della UE, resa dal legale rappresentante della Ditta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/'68 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/'98, con sottoscrizione non autenticata, con la quale si attesti:

- che la ditta è regolarmente costituita, il numero e la data di iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica della ditta;

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di impresa di altro Stato membro UE;

Dalla dichiarazione dovrà anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso.

8-bis) Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi, per i Consorzi tra imprese artigiane e per i Consorzi stabili:

Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, estratto dal Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero dichiarazione sostitutiva di documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'eventuale Società estera appartenente ad uno Stato membro della UE, resa dal legale rappresentante della Ditta ai sensi dell'art.2 della legge n. 15/'68 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/'98, con sottoscrizione non autenticata, con la quale si attesti:

- che la ditta è regolarmente costituita, il numero e la data di iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica della ditta, quali sono gli organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti; per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;

che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di impresa di altro Stato membro UE;

- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa.

Dalla dichiarazione dovrà anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso.

N.B.: In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 7), 7-bis), 8) e 8-bis), la Ditta interessata potrà trasmettere i corrispondenti certificati rilasciati dagli Uffici competenti in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara. Inoltre, in luogo delle stesse dichiarazioni, si potranno trasmettere le rispettive copie autentiche dei certificati stessi conformi all'originale, ai sensi degli artt.7 e 14 della legge n.15/'68, per le quali varranno gli stessi termini di validità del documento originale riprodotto, ovvero le dichiarazioni attestanti la conoscenza del fatto che la copia dei certificati trasmessi in allegato a tali dichiarazioni è conforme all'originale, ai sensi dell'art.2, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 403/'98, per le quali varranno gli stessi termini di validità del documento originale dichiarato.

9) Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare:

- Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/'68 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 403/'98, ovvero altro documento idoneo, dal quale risulti la disponibilità dei mezzi e della manodopera dei soci lavoratori concorrenti per eseguire i lavori;

- Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nell'apposito Schedario Generale della Previdenza Sociale istituito dall'art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, resa dal legale rappresentante della Cooperativa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/'68 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/'98, con sottoscrizione non autenticata. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso.

In luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra si potrà trasmettere il Certificato di iscrizione nello Schedario Generale della Previdenza Sociale istituito dall'art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, rilasciato dall'Ufficio competente in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara. Inoltre, in luogo della stessa dichiarazione, si potrà trasmettere la copia autentica del certificato conforme all'originale, ai sensi degli artt.7 e 14 della legge n. 15/'68, per il quale varrà lo stesso termine di validità del documento originale riprodotto, ovvero la dichiarazione attestante la conoscenza del fatto che la copia del certificato trasmesso in allegato a tale dichiarazione è conforme all'originale, ai sensi dell'art.2, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 403/'98, per la quale varrà lo stesso termine di validità del documento originale dichiarato.

10) Riunione di imprese e Società tra imprese riunite:

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 13 della legge n. 109/'94 e degli articoli da 93 a 97 del D.P.R. n. 554/'99, nonché le norme contenute nel D.P.R. n.34/'00, alle quali si rimanda per l'esatta valutazione dei requisiti che le imprese devono possedere per poter partecipare alla gara. Secondo la libera scelta degli interessati, i concorrenti potranno associarsi temporaneamente prima della presentazione dell'offerta di gara, ovvero anche successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

A) Nel caso la riunione venga costituita prima della gara, il concorrente designato quale capogruppo, dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1) ovvero 1-bis), 2), 3), 4) e 5) nonché, per ciascun concorrente facente parte della riunione, compreso il capogruppo stesso, anche la documentazione di cui ai precedenti punti 6), ovvero 6-bis), 7) ovvero 7-bis) e 8) ovvero 8-bis), secondo le competenze di legge.

Il concorrente capogruppo dovrà inoltre presentare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), della legge n. 109/'94 e degli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 554/'99:

a) il mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata. Tale mandato dovrà essere gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della presenta stazione appaltante.

b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lett. a), risultante da atto pubblico, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

B) Nel caso la riunione venga costituita dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/'94, si dovrà presentare la seguente documentazione:

- l'offerta di gara di cui al punto 1) ovvero 1-bis), dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio temporaneo e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- inoltre, si dovrà trasmettere la restante documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nelle forme di legge, nonché, distintamente per ciascun concorrente che farà parte della riunione, compreso il designato capogruppo, anche la documentazione di cui ai precedenti punti 5), 6), ovvero 6-bis), 7) ovvero 7-bis) e 8) ovvero 8-bis), secondo le competenze di legge.

Si precisa che:

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art.10, comma 1, lett. d) ed e), della legge n.109/'94, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara stessa in associazione o consorzio.

I consorzi di cui all'art.10, comma 1, lett. b) e c), della legge n.109/'94, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio intende concorrere; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi stabili di cui agli artt. 10, comma 1, lett. c) e 12 della legge n. 109/'94, sono ulteriormente regolamentati dalle disposizioni contenute nell'art. 97 del D.P.R. n. 554/'99 e dalla norme del D.P.R. n. 34/'00.

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) ed e), della legge n. 109/'94, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

11) Imprese straniere:

Per le imprese degli altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'attestazione di qualificazione delle Soa di cui al D.P.R. n.34/'00 non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Trovano applicazione le norme dell'art. 3, comma 7, dello stesso D.P.R. n.34/'00.

12) Gruppi europei di interesse economico (GEIE):

Per ciò che concerne i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n.240 occorrerà presentare la stessa documentazione prevista al precedente punto 10), ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis) della legge n. 109/’94 e successive modificazioni.

ULTERIORI NORME ED AVVERTENZE

Esclusione delle offerte anomale • Ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/'94, questa Amministrazione appaltante, fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dei LL.PP. previsto dall'art.7, comma 2, della citata legge n.415/'98, procederà all'esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso (cosiddetto "taglio delle ali"), incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La procedura di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. Ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D.P.R. n. 554/'99, nel caso il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque e nel caso vi siano delle offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, queste saranno soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, il quale chiederà ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle offerte presentate. Se le risposte non perverranno nel termine utile o comunque non saranno ritenute adeguate, la stazione appaltante escluderà le relative offerte e aggiudicherà l'appalto al miglior offerente rimasto in gara.

Verifiche a campione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica • Ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/'94, questa Amministrazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti pari al 10% (diconsi dieci %) delle offerte ammesse alla gara, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (requisiti di ordine speciale) richiesti nel presente bando di gara, mediante la trasmissione della documentazione prevista dagli artt. 29 e 31 del D.P.R. n. 34/2000.

L'estrazione dei nominativi delle Ditte ammesse alla gara, alle quali si richiederà di comprovare i requisiti sopra indicati, verrà effettuata in pubblica seduta in data 17/01/2001 , alle ore 9,00, alla quale le stesse Ditte potranno partecipare.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge.

La suddetta richiesta di verifica verrà inoltrata, altresì, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche alla Ditta aggiudicataria ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le suddette sanzioni e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta (se dovuto) ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla gara • Ai sensi degli artt. 1, comma 2, 2, comma 3 e 11 del D.P.R. n. 403/'98, questa Amministrazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle Ditte concorrenti ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/'68. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n.15/'68, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (a seconda del momento in cui vengano effettuate tali verifiche).

Riserva dell'Amministrazione appaltante per il subentro della Ditta aggiudicataria con la figura del supplente • Ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter, della legge n.109/'94, questa Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, si riserva di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Abrogazione della revisione prezzi - Applicabilità del prezzo chiuso • Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 109/'94 non sarà ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applicherà il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. Sul contratto di appalto dei lavori, nel caso ricorrano le condizioni di legge, si applicherà il "prezzo chiuso", secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 4, della stessa legge n. 109/'94.

Contratto d'appalto • Il contratto d'appalto relativo alla presente gara di pubblico incanto, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge n. 109/'94 e successivi aggiornamenti, sarà stipulato a corpo, ai sensi delle disposizioni di legge. Il contratto verrà stipulato in forma scritta. Le spese conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 554/'99 e dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Garanzie e coperture assicurative • Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/'94 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/'99, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori a base di contratto, al netto del ribasso d'asta, che copra gli oneri indicati nell'art. 101, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/'99 e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 20%, tale garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione, nonché l'affidamento dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art.8, comma 11-quater, della legge n. 109/'94 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potranno usufruire della riduzione del 50% dell'ammontare della citata garanzia fidejussoria.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/'94 e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/'99, la ditta esecutrice dei lavori sarà obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, la quale dovrà anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Le caratteristiche che deve possedere tale polizza assicurativa sono quelle indicate nell'art. 103 del D.P.R. n. 554/'99, al quale si rimanda. La somma da assicurare per le opere in appalto con il presente bando di gara ammonta a £. 1.500.000.000= (pari ad euro 774.685=), mentre il massimale da prevedere per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, essendo pari al 5% della somma assicurata per dette opere (con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro), ammonta a £. 100.000.000= (pari ad euro 51.646=).

Dopo l'entrata in vigore del Decreto del Ministro dei LL.PP. richiamato all'art. 30, comma 4, della legge n. 109/'94, ai sensi dello stesso art. 30, comma 4, della legge n. 109/'94 e dell'art. 104 del D.P.R. n. 554/'99, se ed in quanto dovuto per l'appalto in oggetto, la Ditta esecutrice dei lavori sarà tenuta a prestare anche le garanzie e polizze assicurative ivi previste ed, in particolare, la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

Piani di sicurezza del cantiere L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge n. 109/'94 e, se ed in quanto dovuto, nel D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 in materia di "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". In particolare il datore di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare, se ed in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 494/'96, quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'artt. 12 di tale decreto, redatto a cura del coordinatore per la progettazione. In tal caso, l'impresa che si aggiudicherà i lavori potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

Inoltre, se il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/'96 non è prescritto per le caratteristiche del cantiere in oggetto, il datore di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza sostitutivo, così come prescritto dall'art. 31, comma 1-bis, lett. b), della legge n. 109/'94.

In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere, prescritto dall'art. 31, comma 1-bis, lett. c), della legge n.109/'94 e dall'art. 9, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 494/'96 (come definito dall'art. 2, comma 1, lett. f-ter) dello stesso D.Lgs. n. 494/'96), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 494/'96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/'99, si precisa che questa Amministrazione appaltante mette a disposizione di tutte le imprese interessate alla presentazione dell'offerta di gara, il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 494/'96, ritenendo assolto in tal modo il proprio obbligo di trasmissione del piano stesso; pertanto, entro la data massima del 10/01/2001, le imprese, tramite il legale rappresentante o il direttore tecnico delle imprese interessate, con idoneo e valido documento d'identità, dovranno recarsi c/o l'Ufficio tecnico settore LL.PP. di questo Ente appaltante e prendere visione del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 494/’96, ovvero potranno anche ritirare copia di questo presso la Copisteria Carla Fabriani, sita in Viale Ungheria 12/14 Telefono 069575909 - la spesa è prevista nell’importo stabilito per la riproduzione degli elaborati progettuali.

A riprova della presa visione, ovvero del ritiro di copia del piano di sicurezza e di coordinamento, dovrà essere rilasciata dalle suddette figure apposita attestazione, da rendere al momento della visita.

Obbligo di certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili • Ai sensi dell'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", questa Amministrazione appaltante, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale e/o di ordine generale attestati dalle ditte concorrenti in sede di gara, da effettuare ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/'94 ed ai sensi degli artt. 1, comma 2, 2, comma 3 e 11 del D.P.R. n. 403/'98, richiederà, rispettivamente, alle imprese sorteggiate a campione qualora abbiano almeno quindici dipendenti, ovvero al Servizio all'Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale le imprese stesse hanno la sede legale, di trasmettere la certificazione rilasciata dal Servizio stesso dalla quale risulti la regolarità delle proprie posizioni in ordine al collocamento obbligatorio, nel rispetto di quanto indicato nella legge n. 68/'99 e nella Circolare del Ministero del Lavoro del 17 gennaio 2000.

Divieto di corresponsione dell'anticipazione sull'importo contrattuale • Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, alla Ditta appaltatrice non verrà concessa alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione dei lavori, essendo fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti d'appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Lotta alla delinquenza mafiosa La stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria è subordinata all'accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato, dei procedimenti o dei provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, troveranno applicazione le disposizioni approvate con D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio della comunicazioni e delle informazioni antimafia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 30 luglio 1998, secondo le istruzioni impartite con Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/Leg/240.517.8 del 18 dicembre 1998, nonché delle restanti disposizioni vigenti della legge 17 gennaio 1994, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. e) e dell'art.13, comma 1, lett. c), del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 dalla data del 28 settembre 1998 non sarà più richiesta alcuna comunicazione o informazione della Prefettura competente, ovvero alcuna certificazione della C.C.I.A.A. competente, ovvero alcuna autocertificazione antimafia, ovvero alcuna documentazione per via telematica per i provvedimenti, gli atti od i contratti il cui valore complessivo non superi l'importo di lire 300 milioni, corrispondente ad euro 154.937,07.

Sottoscrizione del contratto - Consegna dei lavori • Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà anche: a) Costituire la garanzia fidejussoria sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa ai sensi dell'art.30, comma 2, della legge n. 109/'94 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/'99; b) Costituire la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/'94 e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/'99; c) Costituire il deposito per le spese contrattuali, secondo quanto sarà richiesto successivamente alla gara da questa Amministrazione appaltante; d) Consegnare la scheda modello GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge12 ottobre 1982, n. 726, nonchè della legge 23 dicembre 1982, n. 936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche che dovrà essere presentata solamente dall'impresa aggiudicataria in caso il contratto d'appalto sia del valore pari o superiore a cento milioni di lire. Pertanto, detta scheda (nuovo mod. GAP), puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata dalla sola Ditta aggiudicataria. Qualora risultino procedimenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue "ope legis". La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza del contratto come previsto dalla legge; e) Consegnare entro 10 giorni dalla richiesta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, ai sensi dell'art.10, comma 1-quater, della legge n. 109/'94, nel caso tale verifica non fosse già stata effettuata in sede di gara. In caso di rifiuto alla stipula del contratto, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Restituzione dei documenti • Tutti i documenti e certificati presentati dall'impresa aggiudicataria saranno trattenuti dall'Amministrazione appaltante. I certificati ed i documenti presentati dalle imprese rimaste non aggiudicatarie saranno restituiti, una volta effettuata l'aggiudicazione dei lavori. La cauzione provvisoria prestata per la presentazione dell'offerta, verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.30, comma 1, ultimo periodo, della legge n.109/'94. La stessa cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente a favore dell'impresa aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.30, comma 1, ultimo periodo, della legge n.109/'94. Gli atti in questione, salvo l'offerta, potranno essere ritirati direttamente presso il competente Ufficio comunale. Trascorsi cinque giorni dalla avvenuta aggiudicazione, senza che le imprese abbiano provveduto al ritiro, si procederà alla restituzione a mezzo lettera raccomandata r.r..

Subappalto e pagamenti ai subappaltatori o cottimisti • L'eventuale subappalto o cottimo dei lavori sarà disciplinato dall'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della stessa legge n. 55/’90, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa Ditta aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di questa Amministrazione appaltante, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare a questa Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Varianti ai lavori • Per le eventuali varianti in corso d'opera ai lavori oggetto dell'appalto, troveranno applicazione le norme dell'art. 25 della legge n. 109/'94, le norme regolamentari contenute nell'art. 134 del D.P.R. n. 554/'99, nonché le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Controversie • Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto d'appalto troveranno applicazione gli artt. 31-bis e 32 della legge n. 109/'94, le disposizioni contenute nel Titolo X del D.P.R. n. 554/'99, nonché le norme contenute negli artt. 31, 32, 33 e 34 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145..

D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati dalle imprese straniere tradotti in lingua italiana.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella indicata in lettere / quella più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n.22, "Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro", la Ditta offerente potrà esprimere i valori economici relativi all'offerta o quelli da indicare nelle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, sia in lire che in euro, secondo la propria libera scelta, precisando che una volta questa abbia optato per la denominazione in euro dei citati valori economici, tale scelta risulterà irrevocabile e il valore così espresso dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni successive tra questa Amministrazione appaltante e la Ditta stessa.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine massimo indicato nel presente bando di gara o che risulti pervenuto non rispettando le modalità di invio indicate nel presente bando di gara o sul quale non sia stato indicato il mittente, la specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca o con altro idoneo sistema di sigillatura e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o con altro idoneo sistema di sigillatura, non sia controfirmata sui lembi di chiusura e non rechi l'indicazione del mittente e/o l'oggetto della gara.

Altresì, non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, se ed in quanto dovuto, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).

Il pubblico incanto avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per l'impresa sin dal suo deliberamento, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo l'assunzione ed il perfezionamento degli atti da parte dell'organo competente..

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.

E’ a carico dell’Impresa appaltatrice l’onere di esporre nel cantiere, apposito cartello recante la dicitura dell’opera da realizzare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia di lavori pubblici, nonché alle norme del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 ed alle norme del Capitolato Speciale d'appalto.

 

Zagarolo, lì _________________

 

IL RESPONSABILE IV AREA

Geom. Giuseppe FONTANA