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Esenzione dal pagamento del bollo automobilistico

 

Sono esentate permanentemente dal pagamento della tassa automobilistica (bollo) le auto appartenenti ai disabili colpiti da menomazioni fisico-motorie. Sono ammesse all'esenzione le auto dotate di cambio automatico (anche di serie) e gli altri autoveicoli o motoveicoli che siano stati adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti del disabile

L'adattamento può essere nei comandi di guida o nella struttura carrozzata del veicolo. Non sono esenti invece gli autoveicoli appartenenti a disabili (ad esempio non vedenti, non udenti) privi di menomazioni fisico-motorie

N.B.: I DISABILI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ESENZIONE NEL CORSO DEL 1999 NON SONO OBBLIGATI A RIPRESENTARLA NEL 2000, SE PERDURANO LE CONDIZIONI DI ESONERO.

Per la trascrizione al Pra di ogni atto relativo a veicoli adattati per disabili non si applicano, anche per la prima intestazione di automobile, le imposte normalmente dovute per la registrazione dei passaggi di proprietà (Imposta provinciale di trascrizione), salvo il pagamento della sola imposta di bollo e degli emolumenti dovuti al Pra

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Per ogni chiarimento  o domande scrivere a:mailto:ruggigaetano@tiscalinet.it

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