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LEGGE 210SCHEDA INFORMATIVAE LE SUCCESSIVE MODIFICHELa Legge del 25/2/1992 n .210 riguarda il diritto all’indennizzo spettante ad una serie di soggetti danneggiati da menomazioni permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie o da contagio virale HIV o e epatico a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazioni di emoderivati (art. I Legge 210). Il riconoscimento del nesso di causa tra l’atto medico e le patologie previste dalla Legge, è affidato al giudizio delle Commissioni Medico Ospedaliere C.M.O. (dipendenti dall’Amministrazione della Difesa Italiana), abilitate a giudicare anche sulle domande di revisione per aggravamento delle patologie (art. 4, 5, 6,) I benefici previsti dalla 210, integrati dalla legge 25/7/97 n. 238, spettano: in caso di morte del soggetto ai familiari spettano 150 milioni. I vaccinati, e per il periodo compreso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento dell’indennizzo, una integrazione monetaria una tantum pari al 30% dell’indennizzo stesso (art. 1e 2 L. 238/97). Un indennizzo aggiuntivo è riconosciuto anche a favore delle cosiddette polipatologie inerenti alla casistica prevista dalla legge (es. doppia patologia ). Riguardo alla competenza istruttoria per la domanda, i cui termini sono stabiliti in tre anni per vaccinazioni ed epatiti e 10 anni per infezioni da HIV, a partire dall’entrata in vigore della legge 20/12/96 n. 641 (art. 7 comma 3), essa è affidata alle USL territorialmente competenti e alle Regioni e Province autonome, sulla base delle direttive del Ministero della Sanità, rispettando il diritto alla riservatezza dei malati (art. i commi 9 e seguenti Leggi 238/97). Si fa notare infine che le modifiche da ultimo apportate (L. 238/97), si applicano per il solo 1997. ® |
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