6-3-1992
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GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Serie
generale - n. 55
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Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati.
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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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PROMULGA
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la seguente legge:
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Art.
1.
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1. Chiunque
abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per
ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità,
dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità
psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo
di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da
infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi
derivati, nonchè agli operatori sanitari che, in occasione e durante
il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità
psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto
con sangue e
3. I benefici di
cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino
danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di
cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che
abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona
vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di
lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno
Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo
obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti
nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a
vaccinazioni anche non obbligatorie.
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Art.
2.
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1. L'indennizzo
di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio
1984, n. 111.
2. L'indennizzo
di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
3. Qualora a
causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente
legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo
di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire
50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine:
coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori,
fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. Qualora la
persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o
a chi esercita la potestà parentale.
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Art.
3.
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1. I soggetti
interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine
perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei
casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui,
sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente
diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2. Alla domanda
è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione,
i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti
alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui
è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le
infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione
o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati
relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data
dell'avvenuta infezione da HIV.
4. Alla domanda
di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, è allegata la
documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati
relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è
allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della
trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione
dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè
la data dell'avvenuto decesso.
5. Il medico che
effettua la vaccinazione di cui all'art. 1 compila una scheda
informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali
derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che
effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda
informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla
somministrazione.
7. Per coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già
subito la menomazione prevista dall'art. 1, il termine di cui al comma
1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
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Art.
4.
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1. Il giudizio
sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati
in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità
psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione
medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La
commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti
eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle
lesioni riscontrate.
3. La
commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso
causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il
sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale
è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle
infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 .
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Art.
5.
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1. Avverso il
giudizio della commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso al
Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre
mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità,
sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto
che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. È, facoltà
del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario
competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul
ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la
comunicazione.
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Art.
6.
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1. Nel caso di
aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può
presentare domanda di revisione al Ministro della sanità entro sei
mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il
giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli
articoli 3 e 4.
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Art.
7.
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1. Ai fini della
prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità
sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione
rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti
riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle
persone a contatto.
2. I progetti di
cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei
vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione
e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle
comunità in genere.
3. Le regioni,
attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati
conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a
tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
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Art.
8.
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1. Gli
indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal
Ministero della sanità.
2. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19
miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno
1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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