(Legge 134/2001)
®
La
nuova riforma della gratuita assistenza legale che consente ai cittadini con un
reddito inferiore ai 18 milioni l'anno di ottenere l'avvocato a spese dello
Stato. ®
I
punti importanti del nuovo provvedimento, ( Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20
aprile 2001), sono: una ''sburocratizzazione'' della normativa;il gratuito
patrocinio riguarderà non solo gli indagati, gli imputati e le parti lese nel
processo penale, ma anche i cittadini alle prese con i processi amministrativi e
la giustizia civile. Indagini più accurate per provare la propria innocenza, si
potrà nominare un investigatore. Il tetto dei 18 milioni comprende i redditi
dell'intera famiglia, ma nelle cause tra familiari il tetto riguarda solo
l'interessato. Potranno usufruire del gratuito patrocinio anche i cittadini
stranieri, ai quali sarà sufficiente ''auto-dichiarare'' il proprio reddito. Ma
ci vorrà un ''visto'' del consolato che rilasci una certificazione di
autenticità. (22 aprile 2001)
Legge
n. 134 del 2001. Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n.217, recante norme sul
gratuito
patrocinio
Articolo
1.
1.
Prima dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
"Capo
I – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".
Articolo
2.
Al
comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole:
"del cittadino non
abbiente," è inserita la seguente: "indagato," e dopo la
parola: "imputato," è inserita la seguente:
"condannato,".
2.
Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
"3.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per
ogni fase del
giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque
connesse".
3.
Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"qualora la parte
ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono soppresse.
4.
Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
5.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
6.
Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
aggiunti i seguenti:
"9-bis.
Il giudice respinge l’istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che
l’interessato non
versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita,
delle condizioni
personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale
fine, prima di provvedere
in ordine all’istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa
autocertificazione, alla Guardia di
finanza per le necessarie verifiche.
9-ter.
Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51,
comma 3-bis, del
codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o
sottoposta a misura di
prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione
investigativa antimafia
(DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e
utili sui soggetti
richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e
familiari e alle attività
economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
accertamenti da
richiedere alla Guardia di finanza".
Articolo
3.
1.
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da:
"lire otto milioni" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "lire diciotto
milioni".
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1 luglio 2001.
Articolo
4.
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n.
217, la parola:
"strettamente" è soppressa.
2.
Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n.
217, dopo le parole:
"consulenti tecnici di parte," sono inserite le seguenti:
"investigatori privati autorizzati,".
3.
Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
"2.
Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al
comma 1 che, all’atto
del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova".
4.
Al comma 3 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole:
"un secondo
difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuati i casi
in cui si applicano le norme
previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al
procedimento
dell’indagato, dell’imputato o del condannato".
5.
Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Articolo
5.
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n.
217, dopo le parole: "la
sua famiglia anagrafica" sono aggiunte le seguenti: "nonchè del
proprio numero di codice fiscale e
di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare".
2.
Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
3.
Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
"3.
Se l’istante è straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica la
disposizione di cui al comma
1.
L’istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità
consolare competente che
attesti la veridicità di quanto in essa affermato".
4.
Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"dai commi 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
5.
Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
"5.
Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la
documentazione necessaria
per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità
a produrre la
documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere
sostituita da
un’autocertificazione".
6.
Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
"6.
Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle
indicazioni previste
dal presente articolo è causa di inammissibilità dell’istanza".
7.
Al comma 7 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"previste dai commi 1 e
2" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal comma 1" e le
parole da: "con le sanzioni" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa
da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto
consegue l’ottenimento o il
mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna
importa la decadenza
prevista dall’articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato
a carico del responsabile".
Articolo
6.
1.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole:
"ovvero
immediatamente se la stessa è presentata in udienza," sono inserite le
seguenti: "a pena di nullità
assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura
penale,".
2.
Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
inserito il seguente:
"1-bis.
Il giudice decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche
quando ha
richiesto le informazioni di cui all’articolo 1, commi 9-bis e 9-ter,
all’esito delle quali può revocare
il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico
dell’interessato".
3.
Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n.
217, le parole: ",
alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste
dall’articolo 5," sono soppresse.
Articolo
7.
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"4, comma 4," sono
soppresse.
Articolo
8.
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7
gennaio 1998, n. 11, l’interessato
può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale
dell’indagato, dell’imputato
o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che
effettivamente si compiono a
distanza".
Articolo
9.
1.
Dopo l’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). – 1.
Chi è ammesso al patrocinio a
spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto
di corte d’appello nel
quale pende il procedimento.
2.
Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì
nominare un
sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di
corte d’appello ove ha sede
il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere
attività di investigazione
difensiva".
Articolo
10.
1.
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"dai commi 1, lettera c),
4 e 5 dell’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi
1, lettera c), e 4 dell’articolo 5" e le
parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono sostituite
dalle seguenti: "o a presentare
la documentazione richiesta".
Articolo
11.
1.
Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "al consulente
tecnico" sono inserite le seguenti: "o all’investigatore privato
autorizzato".
2.
Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice,
previo parere del consiglio
dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale in
relazione all’incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso
per le impugnazioni
coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate
inammissibili.
2-ter.
I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di
protezione di
cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità
previste dalla presente legge".
3.
Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "al consulente
tecnico," sono inserite le seguenti: "all’investigatore privato
autorizzato,".
Articolo
12.
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito
richiesto o ricevuto compensi dalla
parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave
illecito disciplinare
professionale".
Articolo
13.
1.
Dopo l’articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente
capo:
"Capo II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED
AMMINISTRATIVI.
Art.
15-bis. - (Istituzione del patrocinio). – 1. È assicurato il patrocinio a
spese dello Stato per la
difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonchè
negli affari di volontaria
giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente
infondate.
2.
Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato
altresì allo straniero,
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto
oggetto del giudizio da instaurare, e all’apolide nonché
ad enti o
associazioni che non perseguano
scopi di lucro e non esercitino attività economica.
3.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per
cessione di crediti e
ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente
fatta in pagamento di
crediti o ragioni preesistenti.
Art.
15-ter. - (Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). –
1. Può essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non
superiore a lire diciotto
milioni.
2.
In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito
dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente
convivente; tuttavia
quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli
interessi del richiedente
sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto
del solo reddito
dell’interessato.
3.
Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con
i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono
essere adeguati i
limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto
nazionale di statistica, dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.
Art.
15-quater. - (Istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). –
1. La parte che si
trovi nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere
ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
2.
L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall’interessato. La
sottoscrizione è autenticata
dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.
3.
L’istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell’ordine degli avvocati
presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il
procedimento ovvero
che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art.
15-quinquies. - (Contenuto dell’istanza) – 1. L’istanza prevista
dall’articolo 15-quater è redatta
in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta
di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato ed all’indicazione del procedimento, se già
pendente, cui si riferisce:
a)
l’indicazione delle generalità dell’interessato e dei componenti del suo
stabile nucleo di
convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
b)
un’autocertificazione dell’interessato attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica
determinazione del reddito
complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate
nell’articolo 15-ter;
c)
l’impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un
anno, a far tempo
dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e
fino a che il
procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito,
verificatesi nell’anno
precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
2.
Se l’istante è straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica la
disposizione di cui al comma
1.
L’istanza è accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare
competente che attesti la
veridicità di quanto in essa indicato.
3.
Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli
avvocati competente a
provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena
di inammissibilità
dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità di quanto in essa
indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la
presentazione o
l’integrazione della documentazione prevista.
4.
L’istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a
valutare la fondatezza della
pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la
cui ammissione si intende
chiedere.
5.
La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4
è causa di
inammissibilità dell’istanza.
Art.
15-sexies. - (Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). –
1. L’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene
estesa anche a tutti gli
atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione,
amministrativi o di altro genere.
L’ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta
soccombente la parte che
l’ha ottenuta; in tale caso l’interessato non può giovarsi
dell’ammissione per proporre
impugnazione.
2.
Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l’applicazione dell’articolo 9
della legge 23
dicembre 1999, n. 488, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce
i seguenti effetti: a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per
l’affare riguardo ai quali ha luogo l’ammissione al
beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte
contraria, condannata
nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata
costituzione di parte civile;
b)
l’annotazione a debito delle tasse di registro e l’uso della carta non
bollata a norma delle vigenti
leggi e regolamenti;
c)
gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l’oggetto che ha
dato luogo
all’ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti
od altra spesa;
d) i
pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i
consulenti tecnici debbono
prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovuti
sono, a loro domanda,
iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le
spese stesse, anche nel
caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla
parte condannata al
pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al
patrocinio a spese dello
Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta
ammissione venga revocata
ai sensi dell’articolo 15-terdecies;
e)
sono anticipate dall’erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai
sensi della lettera d), le
spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie
per le finalità di cui al
presente articolo, nonchè le spese di viaggio e le altre effettivamente
sostenute dai consulenti tecnici
e dai testimoni;
f)
le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con annotazione a
debito nei giornali
incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine
scritto del giudice che tratta
la causa o l’affare;
g)
sono anticipate dall’erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o
più giornali dei
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità
ordinati ai sensi degli
articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione
dalle persone indicate nei
commi secondo e seguenti dell’articolo 50 del codice civile e dalla stessa
parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca
dell’ammissione;
h)
sono anticipate dall’erario dello Stato le spese per la pubblicazione della
decisione di merito di
cui all’articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la
pubblicazione dell’ordinanza di
vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con
diritto, nel primo caso, al
recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato in caso di
provvedimento di revoca dell’ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione,
ai sensi degli articoli
2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo
di assegnazione o sulle
rendite riscosse dall’amministratore giudiziario;
i)
sono anticipate dall’erario dello Stato le spese per il compimento
dell’opera non eseguita e per la
distruzione di quella compiuta.
Art.
15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) – 1. Nelle cause
riguardanti persone
ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovuti
all’avvocato sono, a sua
domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo
stabilito per le spese stesse,
anche nel caso di transazione della lite.
Art.
15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) – 1. Il
soggetto ammesso al
patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di
un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della
comunicazione precedente e
fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti
di reddito, verificatesi
nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
Art.
15-nonies. - (Sanzioni). – 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere
l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza di cui all’articolo
15-quater corredata da
autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di
reddito previste per
l’ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da
lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto
consegue l’ottenimento o il
mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna
importa la revoca, da
disporre immediatamente, prevista dall’articolo 15-terdecies, nonchè il
recupero delle somme
corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
2.
Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al
fine di mantenere
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le
comunicazioni di cui
all’articolo 15-octies.
Art.
15-decies. - (Procedura per l’ammissione anticipata al patrocinio a spese
dello Stato). – 1. Nei
dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l’istanza
di cui all’articolo 15-quater,
il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità
dell’istanza, ammette in via
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua
dell’autocertificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è
subordinata e se le
pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente
infondate.
2.
Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge
ovvero dichiara
inammissibile l’istanza è trasmessa all’interessato, al giudice procedente
e al direttore regionale
delle entrate competente.
3.
Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle
dichiarazioni, indicazioni
ed allegazioni previste dall’articolo 15-quinquies, dell’ammontare del
reddito attestato
dall’interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le
risultanze dell’anagrafe tributaria e
può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica
della posizione fiscale
dell’istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso
sulla base di prospettazioni
dell’istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la
revoca dell’ammissione e
trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale
competente per i reati di
cui all’articolo 15-nonies.
4.
La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al
patrocinio a spese
dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su
richiesta dell’autorità
giudiziaria ovvero su iniziativa dell’amministrazione finanziaria o della
Guardia di finanza.
5.
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi
i controlli dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di
appositi criteri selettivi,
prevedendo anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli
intermediari finanziari.
Art.
15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). – 1. Se il consiglio
dell’ordine degli avvocati
respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al
giudice.
2.
Il giudice decide sull’istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in
tale caso, ed in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies.
Art.
15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). – 1. Chi è
ammesso al
patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli
iscritti ad uno degli albi degli
avvocati nonchè un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Art.
15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). – 1.
Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni
reddituali rilevanti ai
fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che
procede modifica o revoca il
provvedimento di ammissione.
2.
Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca
l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio
dell’ordine degli avvocati se
risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se
l’interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave.
3.
La modifica e la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
operano rispettivamente
dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento
dell’ammissione. Lo Stato
ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme
eventualmente corrisposte
successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
4.
Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l’atto che
definisce il merito
pronuncia anche sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta
dal consiglio dell’ordine
degli avvocati.
Art.
15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente
tecnico). – 1. I
compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa
al patrocinio a spese
dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall’autorità
giudiziaria, previo parere del
consiglio dell’ordine degli avvocati, contestualmente alla
decisione di merito tenuto conto della
natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione
processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella
professionale e i criteri
previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non
risultino superiori ai valori
medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità,
ridotti della metà.
2.
La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase
o grado del
procedimento o comunque all’atto della cessazione dell’incarico,
dall’autorità giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice
di rinvio ovvero quello
che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3.
Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto all’albo
degli avvocati di un
distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il giudice
davanti al quale pende il
procedimento, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste
dalla tariffa
professionale.
4. I
provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente
tecnico, a ciascuna
delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto
di liquidazione è
trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle
entrate.
5. I
soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di
liquidazione, entro
venti giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al
tribunale o alla corte di appello
alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
6.
Il procedimento è regolato dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n.
794.
7.
Il tribunale o la corte d’appello possono chiedere all’ufficio giudiziario
presso cui si trova il
fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione.
Art.
15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). – 1. Il
difensore e il
consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non
possono percepire
dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto
contrario è nullo.
2.
L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o
ricevuto compensi dalla parte
rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave
illecito disciplinare
professionale.
®
Art.
15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). – 1. Il provvedimento
che condanna la
parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone
che il relativo
pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra parte sia stata
ammessa al patrocinio a
spese dello Stato.
2.
Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove
esso non venga
tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione
della lite abbia messo la
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere
restituire le spese erogate in
suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
3.
In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato,
la rivalsa in favore
dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale
corrispondente.
4.
Nell’attribuzione delle spese all’erario dello Stato di cui ai commi da 1 a
3 non rientrano gli
onorari e le indennità dovuti al difensore.
Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). – 1. L’azione di recupero a
carico della persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la
persona stessa per tutte le
tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia
conseguito almeno il sestuplo
delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione
del giudizio. Il difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di far
dichiarare l’estinzione dello
stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo 309 del codice
di procedura civile.
L’inosservanza
di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2.
Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato è tenuto a
rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall’erario con la somma o valore
onseguito, qualunque
esso sia.
®
3.
Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
che vengono
definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al
pagamento delle tasse, dei
diritti e delle spese annotati a debito, ed è vietato accollarli al soggetto
ammesso al patrocinio a
spese dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.
®
4.
Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
la parte attrice è
obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
debito, quando il giudizio sia
estinto.
5.
Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la
controparte che nel
corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d’impugnazione previsti dalle
norme di procedura è
tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito
qualora il giudizio venga
dichiarato
estinto o sia rinunciato.
®
6.
In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato tutte le
parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle
spese annotati a debito
nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art.
15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi).
– 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella
fase dell’esecuzione e
nel procedimento di revocazione.
Art.
15-noniesdecies. - (Applicazione). – 1. Le disposizioni previste dal presente
capo si applicano
dal 1º luglio 2002.
2.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al
presente capo deliberata
anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono
disciplinati dalla presente legge".
Articolo
14.
1.
Prima dell’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
"Capo
III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".
Articolo
15.
1.
All’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "al
gratuito patrocinio" sono
sostituite dalle seguenti: "al patrocinio a spese dello Stato nei casi di
cui al capo I".
Articolo
16.
1.
Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto,
in fine, il seguente
periodo: "Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e
delle spese, di cui
all’articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata
l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10".
Articolo
17.
1.
Dopo l’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il
seguente:
"Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato). – 1. Presso ogni
consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito l’elenco degli avvocati
per il patrocinio a spese dello
Stato.
2.
L’elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei requisiti
previsti dal comma 3.
3.
L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il
quale valuta la sussistenza dei
seguenti requisiti e condizioni:
a)
attitudini ed esperienza professionale;
b)
assenza di sanzioni disciplinari;
c)
anzianità professionale non inferiore a sei anni.
4.
L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso
intervenga una sanzione
disciplinare.
5.
L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a
disposizione degli utenti
presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della
provincia".
Articolo
18.
1.
L’articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Art.
18. - (Relazione al Parlamento) – 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30
giugno 2003 e
successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione
sull’applicazione della nuova
normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti
gli effetti ai fini di ogni
necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa".
Articolo
19.
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera
l-bis) è aggiunta la
seguente:
"l-ter)
le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei
soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone
fisiche";
b)
all’articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis.
Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di
fondazioni o di
associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese
di difesa dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al
comma 1, anche quando il
soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al
medesimo comma 1".
Articolo
20.
1.
Presso il consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche
avvocati designati dal
consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al
patrocinio a spese dello Stato e
sulla difesa d’ufficio.
2.
Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
a) i
costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali
imposte, nonchè i
requisiti, le modalità e gli obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato;
b) i
presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore
d’ufficio.
3. A
richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di
conflitto potenzialmente
produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni
di cui al comma 2,
specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione
dell’opportunità
dell’instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della
sperimentazione di un metodo
di risoluzione alternativa del conflitto.
4.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico
degli utenti, per le
spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più
ampia possibilità di accesso.
5.
Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o
privati, che diano la
propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all’espletamento del
servizio, anche ai sensi
dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo
21.
1.
Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e
del recupero delle spese
anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al
patrocinio a spese dello
Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili.
2.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate con
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II
della legge 30 luglio 1990,
n. 217, introdotto dall’articolo 13 della presente legge.
Articolo
22.
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire
37.050 milioni per l’anno
2001, in lire 116.792 milioni per l’anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a
decorrere dall’anno 2003 e
a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
23.
1.
L’articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
2.
Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30
dicembre 1923, n.
3282, l’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito
dall’articolo 10 della legge
11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533
del 1973 sono abrogati
a decorrere dal 1º luglio 2002.
®
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