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Legge 155/97

   DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997 n.155

(pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 136 del 13/6/97)

 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/43/CEE E 96/3/CE CONCERNENTI L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

 art. 1 -Campo di applicazione

 art.2 - Definizioni

 art. 3 - Autocontrollo

 art. 4 - Manuali di corretta prassi igienica

 art. 5 - Controlli

 art. 6 - Educazione sanitaria in materia alimentare

 art. 7 - Modifiche di talune disposizioni precedenti

 art. 8 - Sanzioni

  art. 9 - Norme transitorie e finali

    ALLEGATO

     

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

       Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in

    particolare l'articolo 32;

        Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene

    dei prodotti alimentari;

        Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante

    deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto

    marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;

        Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

        Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

        Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e

    successive modificazioni;

        Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

        Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

    nella riunione del 21 febbraio 1997;

        Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei

    deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione

    del 16 maggio 1997;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro

    della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e

    delle risorse agricole, alimentari e forestali;

        EMANA

    il seguente decreto legislativo:

        ART. 1

    (Campo di applicazione)

        1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da

    norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le

    modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

        ART. 2

    (Definizioni)

       1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le

    misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti

    alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione

    primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la

    mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la

    fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la

    distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la

    somministrazione, al consumatore;

   

    b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini

    di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione,

    la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il

    trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,

    compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;

        c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista

    igienico;

        d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province

    autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo

    quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

    modificazioni;

        e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria

    alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

           ART. 3

    (Autocontrollo)

       1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la

    trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il

    trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,

    compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in

    modo igienico.

        2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria

    attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli

    alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed

    aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti

    principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei

    punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

    a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

    b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli

    alimenti;

    c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei

    punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

    d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di

    sorveglianza dei punti critici;

    e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della

    tipologia d'attività, dell'analisi dei

    rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

        3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione

    dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni

    concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al

    comma 2.

        4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile

    dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un

    rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei

    prodotti in questione e di quelli ottenuti ritiro degli stessi; il prodotto

    ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la

    responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa

    autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini

    diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le

    spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

        5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui

    all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente

    vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi;

    modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del

    Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.

        ART. 4

    (Manuali di corretta prassi igienica)

        1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3,

    possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo

    conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e

    dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.

      2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori

    dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate

    quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in

    consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se

    necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi

    generali di igiene del Codex Alimentarius.

       3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente

    nazionale italiano di unificazione (UNI).

        4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali

    di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene

    conformi, li trasmette alla Commissione europea.

        5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della

    predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie

    alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN

    29000 ovvero ISO 9000.

        ART. 5

    (Controlli)

       1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari

    osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua

    conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n.

    123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi

    igienica di cui all'articolo 4.

        2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione

    generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in

    relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una

    particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa

    evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di

    verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.

        3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei

    prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e'

    stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e'

    sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la

    somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui e' esposto o

    in cui e' immagazzinato.

        4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1,

    lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel

    decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel

    supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre

    1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.

        5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in

    conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

        ART. 6

    (Educazione sanitaria in materia alimentare)

       1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome

    di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove campagne

    informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta

    alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione,

    nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di

    materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività

    didattiche previste dalla programmazione annuale.

        ART. 7

    (Modifiche di talune disposizioni preesistenti)

        1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la

    parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti

    destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola:

    "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle

    seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti".

       2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della

    Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto

    legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".

     ART. 8

    (Sanzioni)

      1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria

    alimentare è punito con:

    a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici

    milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;

    b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto

    milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di

    autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle

    disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;

    c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire

    sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio

    previsti dall'articolo 3, comma 4.

        2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle

    sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il

    responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato

    o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,

    entro un congruo termine prefissato.

        3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la

    violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3,

    comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei

    prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire

    seicentomila a lire sessanta milioni.

        ART. 9

    (Norme transitorie e finali)

       1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente

    decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta

    eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree

    pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della

    sua pubblicazione.

       2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II

    dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai

    sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul

    posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la

    produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli

    esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere

    vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per

    territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica

    attività.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

    Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

       ALLEGATO

        Introduzione

        1. I capitoli sa V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi

    successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione,

    fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione

    manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al

    consumatore.

        I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:

        - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III,

    - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati,

    trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed

    esclusi i locali adibiti a mensa,

    - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,

    - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.

        2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo

    allegato mirano a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti

    alimentari.

     Capitolo I

Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III)

        1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti

    in buone condizioni.

        2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali

    nei quali si trovano prodotti alimentari devono:

    a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;

    b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con

    materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e,

    per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle

    superfici;

    c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione

    crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura,

    materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo

    agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;

    d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la

    lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.

        3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente

    collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero

    sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di scarico. I

    gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli

    alimenti.

        4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per

    lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli

    impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai

    lavabi.

        5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando

    il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I

    sistemi di aereazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai

    filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.

        6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano

    gli alimenti devono disporre di un buon sistema di aereazione, naturale o

    meccanico.

        7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o

    artificiale.

        8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché

    progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei

    prodotti alimentari.

        9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a

    spogliatoio per il personale.

       Capitolo II

    Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari

    vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa

    e quelli specifici nel capitolo III)

        1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o

    trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa):

    a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da

    pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale

    resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori

    alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di

    materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la

    superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;

        b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da

    pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale

    resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia

    fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori

    alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di

    materiali possono essere impiegati appropriatamente;

        c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati,

    costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la

    condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di

    particelle;

        d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da

    impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso

    l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente

    amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi

    contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante

    la produzione;

        e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario

    disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti,

    a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente

    che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

        f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con

    gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da

    pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali

    lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori

    alimentari non dimostrino all'autorita' competente che altri tipi di

    materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

        2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia

    e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono

    essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere

    adeguata erogazione di acqua calda e fredda.

        3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le

    necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto

    analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata

    erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter essere mantenuti

    puliti.

      Capitolo III

    Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di

    vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati

    principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a

    scopo di approvvigionamento e distributori automatici.

        1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e

    costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in

    modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di

    contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.

        2. In particolare e laddove necessario:

    a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere

    un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e

    asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a

    spogliatoi);

    b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e

    facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si

    richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori

    alimentari non    dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono datti allo scopo;

    c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario

    la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

    d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;

    e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o

    fredda;

    f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il

    deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o

    non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);

    g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per

    mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

    h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per

    quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

       Capitolo IV

    Trasporto

        1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti

    alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare

    manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e

    devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da

    consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.

        2. Salvo quanto previsto al capitolo IV A i vani di carico dei veicoli o i

    contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso

    dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.

        Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati

    in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti

    alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente

    visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro

    utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione

    "esclusivamente per prodotti alimentari".

        3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in

    aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente,

    si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove

    necessario per impedire il rischio di contaminazione.

        4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non

    siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si

    deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare

    il rischio di contaminazione.

        5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e

    protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

        6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare

    gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di

    temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura

    possa essere controllata.

        Capitolo IV A

    Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.

      1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi,

    che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo

    umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non

    adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle

    seguenti condizioni:

        a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio

    inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo

    equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un

    prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti

    accettabili di cui all'appendice 1;

        b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali

    diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in

    precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi

 inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.

        2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi,

    che devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al

    consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non

    adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle

    seguenti condizioni:

    a) in serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di

    resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;

    b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti

    alimentari.

        3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e

    grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere

    utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in

    merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in marito

    all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e

    l'altro.

        4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui

    al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva

    accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o

    dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei

    paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura

    applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.

        5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti

autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.

        Capitolo V

    Requisiti per l'apparecchiatura

        Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a

    contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e

        a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se

    mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di

    contaminazione degli alimenti;

        b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere

    progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e

    sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se

    necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;

        c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area

    circostante.

      Capitolo VI

    Residui alimentari

        1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle

    aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di

    un corretto funzionamento dell'industria alimentare.

        2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in

    contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino

    all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti

    allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato,

    mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente

    pulibili e disinfettabili.

        3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito

    dei residui alimentari e di altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti

    devono essere tali da poter essere mantenute facilmente pulite e da impedire

    l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei

    prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.

        Capitolo VII

    Rifornimento idrico

        1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato

    nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque

    destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli

    alimenti non siano contaminati.

        2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle

    specifiche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e deve essere impiegato,

    ogniqualvolta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti

    alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e

    conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.

        3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve

    contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa

    contaminare il prodotto.

        4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la

    refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti

    gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e

    prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di

    acqua potabile.

       Capitolo VIII

    Igiene personale

        1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti

    alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed

    indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi.

       2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o

    portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti,

    per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di

    diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento

    degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o

    indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

      Capitolo IX

    Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari

        1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se

    risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati

    da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze

    estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure

    preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte

    al consumo umano.

        2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento

    devono essere opportunamente conservati, in modo da evitare un

    deterioramento nocivo e la contaminazione.

        3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e

    trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione

    atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o

    contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in

    tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati o

    protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione.

    Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo

    degli agenti nocivi.

        4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti

    sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine

    devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la

    sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, e'

    premesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati,

    qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione,

    il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, compresa la

    somministrazione, degli alimenti.

        5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura,

    e' necessario raffreddarli il piu' rapidamente possibile, al termine

    dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non e'

    applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi

    per la salute.

        6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per

    animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in

    contenitori separati e ben chiusi.

        Capitolo X

    Formazione

        I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti

    siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in

    materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.

      APPENDICE 1

    Elenco dei carichi precedenti accettabili

    (omissis)

      Ultima revisione: 20-8-98

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