Qual'è la
legge che regola il praticantato?
Il praticantato è regolato dalla Legge 2 Febbraio 1990 n°17, dalla direttiva del CNPI tt, consultabile sul nostro sito alla sezione Legislazione. Che cos'é il Praticantato? Il Praticantato
è l'istituzione tramite la quale il Libero professionista
ammette il praticante a frequentare il proprio studio. Il periodo di
praticantato serve ad acquisire la pratica professionale inerente la
propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
A tale proposito detto periodo deve essere svolto presso un professionista che svolga attività analoghe alla specializzazione che intende conseguire il praticante. Quali
sono le forme di Praticantato?
Come ci si iscrive al Registro dei
Praticanti?
Per
l'iscrizione nel
Registro dei Praticanti è necessario innanzitutto il possesso
del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un
Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente
riconosciuto.
L'interessato
può scaricare dal nostro sito o ritirare presso la
segreteria del Collegio la documentazione necessaria per l'iscrizione,
e, a seconda dei casi può richiedere un incontro per ottenere
chiarimenti e pareri su casi
particolari di praticantato.
Nella
domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare una delle
forme di praticantato previste dalla Legge 17/1990.
Il
Praticante è obbligato ad iscriversi nel relativo Registro
presso il Collegio Provinciale di residenza?
L'ordinamento
professionale indica nella "residenza" la condizione
essenziale che individua il Collegio al quale richiedere l'iscrizione
nel Registro dei Praticanti (art. 2, comma 1, lett. d, L. n. 17/90;
art. 6, comma 1, Delibera CNPI 24.5.90 e succ. mod. ed integr.).
Il
rispetto di tale condizione è oggetto di controllo da parte
del Collegio. Tanto ciò è vero che l'ordinanza del
Ministero dell'Istruzione che ha bandito il concorso per la sessione
2004 degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Industriale, all'art. 7, comma 1, recante
"Adempimenti dei Collegi", dispone che: "ciascun Collegio, entro il 24
aprile 2004 verifica la regolarità delle istanze, comunicando a
mezzo fax, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, il
numero dei candidati in possesso dei requisiti", e, al successivo comma
2, che "entro il 13 maggio 2004, inoltra, a mezzo postale, un unico
elenco nominativo alfabetico dei candidati in possesso dei requisiti,
provvedendo a formare detti elenchi previo puntuale controllo (Artt. 71
e 72 D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia
all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.... (omissis)".
Il diploma
conseguito presso un IPSIA è valido per l'iscrizione al Registro
Praticanti e successivamente in Albo?
Per
potersi iscrivere all'Albo dei Periti Industriali è
necessario il diploma di perito industriale conseguito presso un
Istituto Tecnico Industriale, pertanto i diplomati presso gli IPSIA non
possono iscriversi all'Albo.
In quale
specializzazione può essere fatto l'Esame di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera
professione?
L'esame
di stato deve
essere TASSATIVAMENTE fatto nella specializzazione del diploma.
Anzianità
di iscrizione all'Albo ai fini dell'accettazione del praticante.
Può un Perito Industriale con doppia specializzazione ( esempio:
telecomunicazioni, conseguita nel 1979; ed elettrotecnica, conseguita
nel 2000), ammettere nel proprio studio un praticante Perito
Industriale, con diploma di specializzazione in “Elettrotecnica”, pur
avendo il professionista conseguito l’abilitazione per tale seconda
specializzazione solo nell’anno 2000?
Ai sensi dell’art. 5, co. 5, della “Direttiva per
la disciplina delle
modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato
nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera
del C.N.P.I. del 24 maggio 1990, e s.m.i. a seguito della delibera n.
122/18 del 2 febbraio 1996, "La pratica deve essere
effettuata
presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui
all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della legge n. 17/1990 che eserciti
l’attività nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio".
Ne consegue che l’anzianità dei cinque
anni di iscrizione
all’albo non va intesa in senso lato, ma con riferimento
all’anzianità di iscrizione relativa alla specializzazione per
la quale si ammette il praticante. In ragione di ciò, il
professionista che abbia conseguito l'abilitazione per una determinata
specializzazione da meno di cinque anni, non può ammettere nel
proprio studio alcun praticante per quella specializzazione.
Quanti
praticanti può accettare un
Professionista nel suo studio?
L'art. 3, comma 3 della “Direttiva per la
disciplina delle
modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato
nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera
del C.N.P.I. del 24 maggio 1990, e s.m.i. a seguito della delibera n.
122/18 del 2 febbraio 1996 pone come limite un massimo di 2 praticanti; tale limite è
volto a
garantire un corretto apprendimento, da parte del Praticante, della
pratica professionale.
Ci si
può iscrivere all' Albo Professionale con il Diploma
Universitario
conseguito nell'anno 2000?
Essendo suddetto titolo stato conseguito
nell'anno 2000
si può ritenere che lo stesso sia del tipo Diploma Universitario
Triennale disciplinato ex art. 2, Legge 19 novembre 1990,
n.341. Successivamente, con
le normative mediante le quali si è attuata la riforma
degli ordinamenti didattici universitari, in specie il D.M. n. 509 del
20 novembre 1999 ed il D.P.R. 328/2001 – ambedue di attuazione
dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – non viene
fatta più menzione dei Diplomi Universitari, bensì della
Laurea, della Laurea Specialistica e degli ulteriori ed eventuali
Diplomi di Specializzazione e di Dottorato.
Si sottolinea che
questo titolo accademico
è disciplinato dall’art. 8,
comma 3, del D.P.R. n. 328/2001"Salvaguardia del valore dei titoli di
studio
abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento"
,
a tal fine stabilisce che “I
diplomati nei corsi di diploma
universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato
secondo la tabella A allegata al presente regolamento”.
Il Diploma universitario costituisce titolo
idoneo per l’iscrizione nel “Registro dei
Praticanti” che però, assumendo una finalità
meramente formale e necessaria al solo fine della partecipazione agli
esami di Stato, non determina alcun obbligo di
svolgimento del praticantato, nelle forme per esso previste dalla Legge
17/90.
Infine, qualora si volesse successivamente
accedere all’Albo con una seconda
specializzazione, essendo in possesso di Diploma di
Maturità Tecnica Industriale conseguito precedentemente, il
Perito Industriale Laureato, già iscritto in base a quanto sopra
potrà, ai sensi del comma 6 della Direttiva sul Praticantato
emanata con Delibera del CNPI del 24 maggio 1990, utilizzando il
precedente titolo di studio, sostenere direttamente l’esame di Stato
per questa ulteriore specializzazione, senza svolgere alcun periodo di
praticantato, chiaramente, previa nuova iscrizione al “Registro dei
Praticanti” per la specializzazione relativa al Diploma di
Maturità Tecnica Industriale.
L'interruzione
del periodo di praticantato per un periodo superiore a 6 mesi causa la
cancellazione dal registro dei praticanti e la conseguente perdita del
servizio maturato?
L’art. 10 al comma 7 permette della
direttiva sul praticantato permette “…la ricongiunzione…” di
periodi del praticantato con interruzione superiore ai sei mesi solo
nei casi per cui l'interruzione sia dovuta ad uno dei seguenti fattori
quali: l’assolvimento di obblighi militari o di servizi
considerati dalla legge sostitutivi dello stesso; la gravidanza; il
puerperio o la malattia; oppure la cessazione temporanea
dell’attività del professionista (o del datore di lavoro).
Pertanto, in conclusione, qualora il
praticante abbia interrotto il
periodo di svolgimento di Tirocinio per un periodo superiore a quello
indicato in normativa e per le ragioni ivi indicate, quest’ultime,
debitamente documentate, non dovrà considerarsi cancellato dal
Registro e, conseguentemente, vedrà confermata la precedente
iscrizione con il relativo numero di registrazione;
Nel caso in cui la motivazione dell'interruzione del periodo di praticantato non sia una di quelle sopraccitate dovrà considerarsi cancellato e, ai sensi della stessa disciplina non solo non potrà conservare il numero di registrazione ma dovrà riprendere daccapo il periodo di praticantato. |