COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della Provincia di Nuoro

 
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Domande sul praticantato

Qual'è la legge che regola il praticantato?

Il praticantato è regolato dalla Legge 2 Febbraio 1990 n°17, dalla direttiva del CNPI tt, consultabile sul nostro sito alla sezione Legislazione.

Che cos'é il Praticantato? 
 
Il Praticantato è l'istituzione tramite la quale il Libero professionista ammette il praticante a frequentare il proprio studio. Il periodo di praticantato serve ad acquisire la pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
A tale proposito detto periodo deve essere svolto presso un professionista che svolga attività analoghe alla specializzazione che intende conseguire il praticante.
 
Quali sono le forme di Praticantato? 
 
  • Praticantato di due anni presso un professionista che svolga attività in un settore affine alla specializzazione del diploma e che sia iscritto da almeno cinque anni nel proprio Albo. 
  • Periodo lavorativo di tre anni assunti presso Ditta con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, documentabili tramite regolare contratto di assunzione. 
  • Praticantato di due anni frequentando una scuola superiore biennale  diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (istituita secondo il D.P.R. 10/03/1982). 
  • Praticantato svolto come insegnante tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto (art. 12 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17) presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute. In questo caso il praticantato dura tre anni. 
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    Come ci si iscrive al Registro dei Praticanti? 
     
    Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario innanzitutto il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.  
    L'interessato può scaricare dal nostro sito o ritirare presso la segreteria del Collegio la documentazione necessaria per l'iscrizione, e, a seconda dei casi può richiedere un incontro per ottenere chiarimenti e pareri su casi particolari di praticantato. 
    Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare una delle forme di praticantato previste dalla Legge 17/1990. 
     
    Il Praticante è obbligato ad iscriversi nel relativo Registro presso il Collegio Provinciale di residenza? 
     
    L'ordinamento professionale indica nella "residenza" la condizione essenziale che individua il Collegio al quale richiedere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti (art. 2, comma 1, lett. d, L. n. 17/90; art. 6, comma 1, Delibera CNPI 24.5.90 e succ. mod. ed integr.). 
    Il rispetto di tale condizione è oggetto di controllo da parte del Collegio. Tanto ciò è vero che l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione che ha bandito il concorso per la sessione 2004 degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, all'art. 7, comma 1, recante "Adempimenti dei Collegi", dispone che: "ciascun Collegio, entro il 24 aprile 2004 verifica la regolarità delle istanze, comunicando a mezzo fax, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, il numero dei candidati in possesso dei requisiti", e, al successivo comma 2, che "entro il 13 maggio 2004, inoltra, a mezzo postale, un unico elenco nominativo alfabetico dei candidati in possesso dei requisiti, provvedendo a formare detti elenchi previo puntuale controllo (Artt. 71 e 72 D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.... (omissis)". 
     
     
    Il diploma conseguito presso un IPSIA è valido per l'iscrizione al Registro Praticanti e successivamente in Albo? 
     
    Per potersi iscrivere all'Albo dei Periti Industriali è necessario il diploma di perito industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, pertanto i diplomati presso gli IPSIA non possono iscriversi all'Albo. 
     
    In quale specializzazione può essere fatto l'Esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione? 
     
    L'esame di stato deve essere TASSATIVAMENTE fatto nella specializzazione del diploma.

     

    Anzianità di iscrizione all'Albo ai fini dell'accettazione del praticante. Può un Perito Industriale con doppia specializzazione ( esempio: telecomunicazioni, conseguita nel 1979; ed elettrotecnica, conseguita nel 2000), ammettere nel proprio studio un praticante Perito Industriale, con diploma di specializzazione in “Elettrotecnica”, pur avendo il professionista conseguito l’abilitazione per tale seconda specializzazione solo nell’anno 2000? 
     
    Ai sensi dell’art. 5, co. 5, della “Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera del C.N.P.I. del 24 maggio 1990, e s.m.i. a seguito della delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996, "La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della legge n. 17/1990 che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio". 
    Ne consegue che l’anzianità dei cinque anni di iscrizione all’albo non va intesa in senso lato, ma con riferimento all’anzianità di iscrizione relativa alla specializzazione per la quale si ammette il praticante. In ragione di ciò, il professionista che abbia conseguito l'abilitazione per una determinata specializzazione da meno di cinque anni, non può ammettere nel proprio studio alcun praticante per quella specializzazione.
     

    Quanti praticanti può accettare un Professionista nel suo studio?
     
    L'art. 3, comma 3 della  “Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera del C.N.P.I. del 24 maggio 1990, e s.m.i. a seguito della delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996 pone come limite un massimo di 2 praticanti; tale limite è volto a garantire un corretto apprendimento, da parte del Praticante, della pratica professionale.
     
    Ci si può iscrivere all' Albo Professionale con il Diploma Universitario conseguito nell'anno 2000? 
     
    Essendo suddetto titolo  stato conseguito nell'anno 2000 si può ritenere che lo stesso sia del tipo Diploma Universitario Triennale disciplinato ex art. 2, Legge 19 novembre 1990, n.341. Successivamente, con le normative mediante le quali si è attuata la riforma degli ordinamenti didattici universitari, in specie il D.M. n. 509 del 20 novembre 1999 ed il D.P.R. 328/2001 – ambedue di attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – non viene fatta più menzione dei Diplomi Universitari, bensì della Laurea, della Laurea Specialistica e degli ulteriori ed eventuali Diplomi di Specializzazione e di Dottorato. 
    Si sottolinea che questo titolo accademico è disciplinato dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 328/2001"Salvaguardia del valore dei titoli di studio abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento" , a tal fine stabilisce che “I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento”.  
    Il Diploma universitario costituisce titolo idoneo per  l’iscrizione nel “Registro dei Praticanti” che  però, assumendo una finalità meramente formale e necessaria al solo fine della partecipazione agli esami di Stato, non determina alcun obbligo di svolgimento del praticantato, nelle forme per esso previste dalla Legge 17/90.
     
    Infine, qualora si volesse successivamente accedere all’Albo con una seconda specializzazione, essendo in possesso  di Diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito precedentemente, il Perito Industriale Laureato, già iscritto in base a quanto sopra potrà, ai sensi del comma 6 della Direttiva sul Praticantato emanata con Delibera del CNPI del 24 maggio 1990, utilizzando il precedente titolo di studio, sostenere direttamente l’esame di Stato per questa ulteriore specializzazione, senza svolgere alcun periodo di praticantato, chiaramente, previa nuova iscrizione al “Registro dei Praticanti” per la specializzazione relativa al Diploma di Maturità Tecnica Industriale.

     
    L'interruzione del periodo di praticantato per un periodo superiore a 6 mesi causa la cancellazione dal registro dei praticanti e la conseguente perdita del servizio maturato?
     
     L’art. 10 al comma 7 permette della direttiva sul praticantato permette “…la ricongiunzione…” di periodi del praticantato con interruzione superiore ai sei mesi solo nei casi per cui l'interruzione sia dovuta ad uno dei seguenti fattori quali: l’assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso; la gravidanza; il puerperio o la malattia; oppure la cessazione temporanea dell’attività del professionista (o del datore di lavoro).
      Pertanto, in conclusione, qualora il praticante abbia interrotto il periodo di svolgimento di Tirocinio per un periodo superiore a quello indicato in normativa e per le ragioni ivi indicate, quest’ultime, debitamente documentate, non dovrà considerarsi cancellato dal Registro e, conseguentemente, vedrà confermata la precedente iscrizione con il relativo numero di registrazione;
    Nel caso in cui la motivazione dell'interruzione del periodo di praticantato non sia una di quelle sopraccitate dovrà considerarsi cancellato e, ai sensi della stessa disciplina non solo non potrà conservare il numero di registrazione ma dovrà riprendere daccapo il periodo di praticantato.