Paolo Farnetani 

Dottore Commercialista - Revisore dei conti

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L'Autocertificazione

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Con la legge 127/1997 ed il DPR 403/1998 sono state allargate nel nostro ordinamento giuridico le possibilità di autocertificazione, istituto attivo nel nostro paese sin dal 1968 (legge 15/1968). Sino all'introduzione della citata nuova legge, il cittadino poteva autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva, i seguenti stati e qualità:

# luogo e data di nascita                     # esistenza in vita                     # residenza                     # stato di famiglia

# stato civile                     # nascita del figlio                     # morte del coniuge, genitori, etc.                     # cittadinanza

# godimento dei diritti politici                     # iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione

 

A quanto sopra si sono ora aggiunti i seguenti stati e qualità:

# titolo di studio posseduto                     # il proprio reddito                     # assolvimento degli obblighi contributivi

# numero di codice fiscale e partita IVA                     # la posizione di disoccupato, pensionato o casalinga

# la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche, di tutore, curatore e simili                    

# assenza di condanne penali

# assolvimento degli obblighi militari                     # tutti i dati sullo stato civile

    L'autocertificazione non deve essere autenticata e non necessita di bollo, non ha limiti temporali di validità, è definitiva ed ha lo stesso valore del certificato o atto che sostituisce. Può essere presentata per fax, per posta e per interposta persona ed è possibile anche per chi sia impedito fisicamente o alfabeticamente ad apporre la propria firma; difatti chiunque in grado di intendere e di volere con menomazioni od analfabetismo tali da non poter firmare può recarsi allo sportello a cui deve rendere l'autocertificazione dove l'impiegato accerterà l'identità del soggetto. Le modalità dell'autocertificazione si applicano a tutti i cittadini dell'unione europea.L'autocertificazione è utilizzabile solo nel rapporto con le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, in quanto i privati non sono tenuti ad accettarla.

    In alternativa all'autocertificazione si può chiedere all'amministrazione di acquisire   direttamente d'ufficio i documenti richiestici, indicando qual'è l'amministrazione che li detiene;per tale acquisizione i documenti o certificati possono essere sostituiti da documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza oppure essere trasmessi via fax o E-mail.

    Ancora è possibile sostituire i certificati con l'esibizione di un documento di identità valido, la legge infatti prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso acquisizione di fotocopia non autenticata del documento.