Paolo Farnetani 

Dottore Commercialista - Revisore dei conti

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Paolo Farnetani - Dottore Commercialista - Revisore dei conti

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ioconfus.jpg (8652 byte)     Spett.le Sig.re

Io sono residente in Inghilterra gia' da 8 anni. Sono impiegato da una ditta inglese e avrei
l'opportunita' di lavorare, per quella ditta, in Italia. Questo cliente italiano paga la ditta inglese
la quale a sua volta paga me. Io pago gia' le tasse inglesi e non vorrei, visto che passerei diverse
settimane su suolo italiano, dover pagare ulteriori tasse in Italia.

 Ricapitolando:
 - Io sono residente in Inghilterra da 8 anni
 - Io lavorerei per diverse settimane in Italia per la mia ditta inglese
 - Il cliente italiano paga la mia ditta inglese
 - La mia ditta inglese paga me in Inghilterra
 - Io pago gia' le tasse sullo stipendio in Inghilterra

Mi hanno detto, e sembra anche logico, che per dei trattati internazionali sulla doppia tassazione
(chiamati "double tax treaty") devo pagare le tasse SOLO in Inghilterra (posto di residenza).

Vorrei che mi confermaste che non devo pagare nessuna imposta Italiana sui soldi guadagnati.

Qual'e' il tempo massimo continuativo (SE CE...), che posso rimanere nella condizione sopracitata senza dover pagare tasse italiane?

La ringrazio per la cortese attenzione

In attesa di risposta Le invio i piu' cordiali saluti

 

ioidea.wmf (1622 byte)     Caro Riccardo,

mi permetto di darti del tu e ti ringrazio per il quesito postomi.

L'art. 15 della Convenzione tra Italia e Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni, ratificata in Italia con L. 5 novembre 1990, n.329 (la trovi sul supplemento ordinario n. 71 della G.U. n. 267 del 15/11/1990) e in Gran Bretagna con L. n. 2590 del 19/12/1990 (su Statutory Instruments) ed in
vigore in entrambi i paesi dal 31/12/1990, afferma che le remunerazioni percepite in corrispettivo di attività dipendente svolta in Italia da un residente in GB sono imponibili esclusivamente in GB se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (nel tuo caso in Italia) per un periodo o più periodi, che non oltrepassano in totale      
   183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) omissis...

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

Mi pare di poter affermare che, dato che le tue remunerazioni saranno pagate dal tuo datore di lavoro con sede in Inghilterra e che le tue prestazioni verranno remunerate dalla ditta Italiana a quella Inglese, il tuo caso si configuri come vendita di "Manpower" da parte della ditta inglese a quella italiana, mentre il tuo rapporto di lavoro rimane esclusivo con la ditta Inglese.

Pertanto, a mio modesto parere, non si configura alcun rapporto di lavoro tra te e la ditta Italiana sotto il profilo giuridico, bensì solo su quello tecnico e pertanto ritengo che, in simile occasione, non sia neanche valido il limite temporale dei 183 giorni.

In pratica tu non riceverai alcuna remunerazione dal soggetto italiano, il quale provvederà a pagare la ditta inglese tuo datore di lavoro ed i tuoi redditi, pagati dalla ditta inglese su suolo inglese, saranno imponibili esclusivamente dal fisco inglese.

Sperando di esserti stato d'aiuto, colgo il periodo per augurarti buon natale e felice anno nuovo

            Dott. Paolo Farnetani

 

ioconfus.jpg (8652 byte) Spett. Dott. Comm.,

sono un ragazzo di 26 anni e lo scorso 1/12/99 ho aperto la P.I. e in questi giorni ho fatto vidimare i registri IVA per la mia futura attività di agente sviluppo clientela per una banca. Mi hanno detto che io sono iVA esente per tale attività che dovrò svolgere e dunque non dovrò fare nulla se non annotare le fatture per giustificare le mie provvigioni? Ora però ho iniziato anche un'altra attività che consiste nel tenere dei corsi di informatica e proprio oggi mi è giunto il mio primo assegno con un prospetto che devo firmare. Nel prospetto devo dichiarare di non essere soggetto a fatturazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633 del 26/10/72 in quanto trattasi di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del DPR 617 del 22/12/86 esercitando collateralmente soltanto attività di lavoro subordinato e non altre attivià di lavoro autonomo soggetto all'IVA (risoluzione ministeriale 27/02/80 n. 380423). mi potrebbe dare delucidazioni. GRAZIE

 

ioidea.wmf (1622 byte) Egregio Signor Corradi,

La ringrazio del quesito sottopostomi, purtroppo le informazioni fornite non mi permettono di rispondere esaurientemente al quesito stesso, in quanto non si evince dalle stesse, quale tipologia di contratto di lavoro Lei abbia stipulato con l'Istituto bancario in questione. Difatti la necessità di
aprire la Partita IVA deriva dall'imponibilità ai fini IVA dei compensi dal soggetto percepiti per la sua attività, pertanto, se la sua abituale attività risulta effettivamente esente da IVA, tale fatto si ripercuote sulla sua ulteriore attività rendendo i compensi derivanti dalla stessa effettivamente esenti da IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72 in combinato con l'art. 49 DPR 617/86. Dovrebbe pertanto farmi pervenire gli estremi di inquadramento circa la sua collaborazione con la banca, in quanto se, come
credo, Lei abbia aperto la Partita IVA su suggerimento della banca, è probabile che la tipologia contrattuale prevederà l'assoggettabilità all'IVA dei suoi compensi, e di conseguenza dei compensi derivanti dalla sua seconda attività; in caso contrario non vi è alcuna necessità di aprire la Partita
IVA nè di tenere registri ove annotare le ricevute emesse. Ai fini previdenziali Le ricordo l'assoggettabilità dei Suoi compensi alla ritenuta INPS (gestione separata per i lavoratori parasubordinati) a carico del committente per 2/3 ed a carico suo per 1/3 (ciò comporta ovviamente
l'obbligatorietà da parte sua di iscriversi alla gestione separata INPS)


ioconfus.jpg (8652 byte)

egr.dott.Farnetani,
 
Sono socio accomandatario di una societa (sas) avente per oggetto la progettazione e la realizzazione di opere edili.
La nostra società si è costituita in data 28.12.1999 e contestualmente ha acquisito un terreno edificabile dove andrà a costruire una palazzina residenziale da destinare alla vendita. Il costo per l'acquisto di detto terreno è stato di Lire 90.000.000.
E' corretto indicare detto costo tra gli acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo (voce b6 del C.E.) e rilevare al 31/12/99 la rimanenza nella voce B11 del C.E.?
 
Distinti saluti
 
Antonio Di Giovanni
Pescara

ioidea.wmf (1622 byte)

La procedura è corretta, la rimanenza al 31/12/1999 andrà riportata anche nello S.P. all'attivo circolante, voce C), I; 2)
 
    Cordiali saluti
 
Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte)

Si prega di far conoscere:
a)  l'ICI non pagata sui beni immobili personali di proprietà di un genitore deceduto,   il cui accertamento sia stato notificato al contribuente  qualche mese prima del decesso, relativa agli anni dal '93 al 1999, è trasmissibile agli eredi o meno? 
 
b) Può il Comune richiedere il Tributo agli eredi? con quale procedura deve portare a conoscenza dei subentranti?
 
c) L'intrasmissibilità della sanzione (D.Lgs. 472/97) può significare anche l'intrasmissibilità del tributo giacchè il soggetto passivo dell'imposta è il contribuente titolare di diritti reali?
 
 
Con vivi ringraziamenti, per l'interessamento e la competenza già dimostrata in altre occasioni.

ioidea.wmf (1622 byte)                         

Egregi Signori,
nel ringraziarVi dei quesiti postimi tento di rispondere agli stessi.
 
L'ICI non pagata dal "de cuius", come gli altri eventuali debiti dello stesso compresi quelli  tributari, diviene parte integrante della situazione debitoria degli eredi i quali abbiano, in forma espressa o tacita, accetato l'eredità del defunto. Tale debito è pertanto trasmesso agli eredi, eccezione fatta per coloro i quali abbiano rinunciato o non abbiano accettato l'eredità, in quanto lo stesso è "parte" dell'immobile ereditato, a differenza delle sanzioni irrorate alla persona fisica che ha commesso il reato e pertanto non trasmissibili agli eredi (punti a) e c) della Vostra gradita e-mail).
Circa le modalità di accettazione dell'eredità si vedano gli artt. 475 (accettazione espressa) e 476 (tacita) del cod. civ.
 
Con riguardo alla procedura di richiesta del tributo evaso agli eredi si dovrà procedere all'emissione di cartella esattoriale intestata agli eredi nella loro qualità di eredi del de cuius; se è passato un anno dal decesso le cartelle vanno inviate direttamente al domicilio degli eredi, altrimenti andranno inviate agli eredi, collettivamnte ed impersonalmente presso il domicilio eletto dal decuius.
Infine dovrà verificarsi che l'accertamento, a suo tempo notificato al defunto, sia stato appunto notificato entro i termini della prescrizione dell'imposta (entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere presentata dichiarazione e/o doveva essere liquidata l'imposta).
 
    Nella speranza di aver fatto cosa gradita invio cordiali saluti

ioconfus.jpg (8652 byte) Egr. dr. Farnetani,

una società della comunità europea, per conto di una società non-EC(USA per l'esattezza), effettua un servizio di network analysysand monitoring a partire da linee telefonfiche in Italia; a norma del DPR 633/72,  art. 7 comma 4 può chiedere alla Telecom la non applicazione dell'IVA in bolletta?

Si tenga presente che

a. tutto il traffico generato esce dall'Italia
b. il servizio è venduto all'estero, fuori EC

Grazie mille e cordiali saluti

ioidea.wmf (1622 byte) Ai sensi del D.L. 331 del 30 agosto 1993 artt. 40 e 41, in combinato con la lettera d) art. 7 del DPR 633/72, le prestazioni di servizi relative ad elaborazione e fornitura di dati (che appare il suo caso) rese da soggetto con domicilio fiscale in Italia a favore di soggetto estero (anche facente parte della Comunità Europea) sono esenti da I.V.A. in quanto non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, semprechè il beneficiario delle prestazioni sia soggetto passivo nel paese dove ha il domicilio fiscale.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita invio cordiali saluti

    Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte) Egregio Dr.Franetani
    Siamo tre professionisti in procinto di costituire una associazione professionale.
    Considerato che si tratta di un Consulente del Lavoro, un Ingegnere ed un Architetto iscritti alle rispettive casse, dovremmo mettere in fattura il famoso 2%? In quale forma?
    A chi ed in quale misura versarlo?

         In attesa di una Vs gentile risposta
    vogliate gradire
           distinti saluti

ioidea.wmf (1622 byte) Egregi Signori,
Vi ringrazio anzitutto per aver contattano il nostro Studio.

    La regola generale stabilita dalle casse di previdenza circa le
associazioni professionali, afferma che le stesse debbono applicare una maggiorazione del 2% su tutti i corrispettivi professionali rientranti nel volume d'affari ai fini IVA.
L'ammontare complessivo annuo di tale maggiorazione dovuta dai singoli professionisti alle rispettive casse è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
    Nel Vostro caso, ad esempio, se la Vostra associazione fattura 100
milioni nel 2000 dovrà applicare una maggiorazione pari a 2 milioni;
supponendo utili spettanti ai tre professionisti per 60 milioni cosi
ripartiti:
- Consulente del lavoro = 30 milioni
- Architetto = 20 milioni
- Ingegnere = 10 milioni

Di conseguenza la percentuale del volume d'affari su cui calcolare i singoli importi della maggiorazione da versare alle rispettive casse sarà la seguente:
- Consulente del lavoro = 50% di 100 mil. = 50 mil. contributo da versare alla sua cassa = 1 milione
- Architetto = 33% di 100 mil. = 33 mil. contributo da versare = 660.000
- Ingegnere = 17% di 100 mil. = 17 mil. contributo da versare = 340.000

Nella speranza di aver risposto esaurientemente alla Vostra domanda invio
cordiali saluti

    Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte) Buongiorno,
vorrei aprire una partita iva per fornire a terzi
servizi di consulenza informatica e vendita di
software sviluppato da me.
Volevo sapere quali sono, oltre alla tenuta dei
registri iva, i vari adempimenti da compiere.
Consideri che almeno per i primi 2 anni il mio
fatturato stimato non sarà superiore ai 20.000.000,
per motivi personali. Secondo lei ne vale la pena?, E'
meglio aspettare qualche tempo prima di aprire una
posizione iva?
La saluto e la ringrazio per la sua disponibilità.
Cordiali saluti.
M. Michele

ioidea.wmf (1622 byte) Egregio Signor Ramios,
oltre alla tenuta dei registi IVA dovrà, optando per la contabilità
semplificata, far vidimare il "libro degli onorari e delle spese" sul quale
dovrà annotare giornalmente le operazioni afferenti la sua attività
(incassi, pagamenti, etc.).
Le rammento che in contabilità semplificata dovrà adeguarsi ai cosidetti
"parametri" onde evitare la possibilità di ispezioni da parte degli organi
preposti; tale adeguamento non è necessario se opterà per la contabilità
ordinaria che prevede oltre ai registi IVA la tenuta del libro giornale e
del libro dei cespiti ammortizzabili.
L'apertura della partita iva è inoltre necessaria, a meno che per ogni suo
futuro cliente Lei non preveda di instaurare un fac simile di rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, visto che le prestazioni di lavoro
autonomo occasionale sono tollerate sino ad un limite di 5,5 milioni/anno.
Le rammento infine che su ogni prestazione da Lei fornita dovrà essere
versato il 13% all'INPS, a seguito di Sua iscrizione alla gestione separata
INPS a meno che Lei non sia iscritto a specifica cassa professionale e
relativo albo, di tale 13% i 2/3 sono a carico del committente ed il
restante 1/3 è a carico Suo.

ioconfus.jpg (8652 byte)

Nel caso in cui una persona muore nella fattispece mia suocera, e lasscia un debito in banca 10.000.000 (rosso ) può la banca rifarsi su mia moglie tenendo conto che mia suocera non haveva nulla da perdere? e dato che una mia cognata aveva la firma depositata per prelevare e versare soldi dal sudetto conto per conto di mia suocera può la banca rifarsi su di lei anche se non aveva avallato nulla? grazie anticipatamente e distinti saluti Mauro

ioidea.wmf (1622 byte)

    Egregio Signore,
anzitutto la ringraziamo per aver interpellato il nostro studio.
 
    Al perire di una persona i suoi eredi legittimi subentrano nel patrimonio della stessa; tale patrimonio è composto di posizioni attive (beni, crediti, valori mobiliari, etc.) nonchè di posizioni passive (debiti, etc.). Non è però automatico tale passaggio, in quanto l'erede può scegliere di rinunziare all'eredità nel caso in cui le posizioni passive del de cuius risultino superiori a quelle attive. Nel suo caso mi pare di capire che sua suocera non possedeva beni e lascerebbe in eredità ai suoi eredi solo il debito con la banca, pertanto, stante cosi le cose, consiglio di rinunciare all'eredità. Tale rinunzia deve farsi con dichiarazione presso un notaio e và inserita nel registro delle successioni (art. 519 cod. civ.), si badi bene che essa non è permessa se sia già intervenuta accettazione tacita dell'eredità (art. 476 cod. civ.) cioè se il presunto erede abbia compiuto un atto che presuppone la sua volontà di accettare (ad esempio abbia preso possesso di un bene del defunto). Nel caso in cui non si sia a conoscenza della consistenza del patrimonio del defunto è possibile accettare l'eredità con beneficio di inventario (art. 484 cod, civ.). La invito comunque a prendere visione della materia ampiamente trattata in apposita sezione del sito dello studio (Sezione Consigli).
 
Nella speranza di essere stato d'aiuto porgo cordiali saluti
 
    Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte) Spett. Dott. Paolo Farnetani,
anzitutto vivi complimenti per l'inizialtiva.

Sono un lavoratore dipendente residente in Italia che ha però
ha una rapporto di consulenza 'quasi regolare' con una ditta
degli Stati Uniti.
Inquadrando il reddito che me ne deriva come frutto di un
'rapporto di collaborazione coordinata e continuativa', sono
tenuto ad iscrivermi alla 'gestione separata INPS' considerando
che la società straniera non può partecipare alla quota dei 2/3 ?

Cordiali saluti

ioidea.wmf (1622 byte)     Egregio Signor Morello,
anzitutto lLa ringrazio per essersi rivolto al nostro studio.

    La convenzione per evitare la doppia imposizione tra Stati Uniti ed
Italia, siglata il 17 aprile 1985 e resa esecutiva in Italia con legge 763
dell'11/12/1985 (supplemento ordinario alla G.U. 303 del 27/12/1985) e negli
USA ratificata dal senato il 16/12/1985, recita all'art. 14 che i redditi di
una persona fisica residente in Italia per prestazioni di servizi ad impresa
USA sono imponibili nella sola Italia, a meno che tali servizi non siano
prestati sul territorio USA e la persona disponga colà di una base fissa per
l'esercizio della sua attività oppure la stessa non soggiorni in USA per più
di 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.

    Se lei presta i suoi servizi alla ditta statunitense sul territorio
italiano, come mi pare di capire dalla sua e-mail, i redditi conseguenti
sono soggetti all'imposizione italiana, di conseguenza le corre l'obbligo di
iscriversi alla gestione separata dell'INPS e di versare il contributo pari
al 13% di tali redditi.

    Le ricordo che se la società USA ha sede, filiale, succursale o stabile
organizzazione soggetta al diritto italiano (ad esempio una società di
capitali) la stessa è per legge tenuta a versare i 2/3 del suddetto
contributo. In caso contrario dovrà provvedere Lei stesso al versamento
dell'intero contributo.

    Nella speranza di esserLe stato di aiuto porgo distinti saluti

                    Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte) E' stato molto chiaro, anche se a questo punto mi chiedo se,
visto sono gia' iscritto all'INPS in qualita' di lovoratore dipendente,
l'aliquota non debba essere del 10%.

Grazie infinite,
Vincenzo Morello

ioidea.wmf (1622 byte) Ovviamente, se in qualità di dipendente le viene effetuata la trattenuta
INPS e versati i regolari contributi dovrà versare un aliquota pari al 10%
del reddito derivante dal rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa; inoltre da quest'anno è prevista l'apertura di posizione INAIL
per i collaboratori coordinati e continuativi il cui corrispondente
versamento per prestazioni di opere intellettuali (leggi lavoro in ufficio)
è pari al 5 per mille del reddito maturato

    Distinti saluti

ioconfus.jpg (8652 byte)

Salve, come molte persone, anche io sono alle prese con il mod. 730...
Mi è sorto un dubbio:
Ho acquistato la mia abitazione stipulando un mutuo, ma per ottenere la cifra occorrente, ho dovuto cointestare il mutuo anche a mio suocero.
Quindi, secondo la legge io dovrei detrarre il 50% degli interessi passivi....
DOMANDA: l'altro 50% è perso? Mio suocero può detrarre l'altro 50% anche se non abita con me? (logicamente l'abitazione acquistata è un'abitazione principale)
Anticipatamente ringrazio
Luigi

ioidea.wmf (1622 byte) 

Egregio Signor Luigi,
Se Suo suocero non adibisce ad abitazione principale l'immobile acquistato assieme a Lei, non ha diritto alla detrazione della sua quotaparte degli interessi passivi scaturenti dal mutuo; ciò vale anche per le deduzioni quale abitazione principali ai fini dell'IRPEF e dell'ICI.
Nel caso in cui Suo suocero non sfrutti tali deduzioni per la Sua abitazione principale, potrebbe prendersi in considerazione l'ipotesi del cambiamento di residenza di quest'ultimo, da farsi entro sei mesi dall'acquisto dell'immobile.
 
    Cordiali saluti
 
            Dott. Paolo farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte) Gentile Signore,

Vorrei chiederle se sia possibile lavorare con un contratto coordinato e continuativo per più committenti e se ci sono particolari restrizioni in merito. Il mio lavoro consiste in corsi di formazione e consulenza in medicina di comunità, non ho quindi grandi spese e vorrei evitare di aprire partita IVA.

ioidea.wmf (1622 byte) Nulla le evita di aprire rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa con più committenti contemporaneamente.
Circa l'apertura della partita I.V.A. la stessa risulta completamente
inutile se non si è iscritti in appositi albi professionali e quindi
autorizzati alle deduzioni dei costi professionali, difatti per i
collaboratori coordinati e continuativi è prevista una deduzione forfettaria
a titolo di costi sostenuti per l'attività pari al 5% del fatturato totale.

    Distinti saluti

            Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte)

Gentilissimo Dottor Farnetani,
Ho letto il quesito di Riccardo, e mi trovo in una situazione similare anche se speculare.
Sono residente in Italia in quanto non ho mai spostato ufficialmente la residenza, ma vivo e lavoro come lavoratrice dipendente in Inghilterra da 1 anno e mezzo, dove risiedo di fatto. Dal momento che il mio stipendio e' gia' soggetto a tassazione qui, sono obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ed eventualmente a pagare l'IRPEF, tenendo conto del Double Taxation Agreement fra i due paesi?
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
 
Anna

ioidea.wmf (1622 byte)

Gentile Signora Anna,
essendo Lei dipendente di ditta inglese e svolgendo il suo lavoro in Inghilterra, i suoi redditi sono soggetti a tassazione esclusivamente nel paese dove vengono prodotti e cioè in Inghilterra.
    Eventuali redditi da Lei prodotti in Italia, saranno soggetti a tassazione da parte del governo italiano, ma per i redditi oggetto della gradita Sua, gli stessi non sono soggetti a tassazione da parte italiana.
 
    Distinti saluti
 
Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte)

mia madre si é risposata avendo già due figli all'epoca minorenni.Dal secondo matrimonio é nato un terzo figlio.Sul certificato storico di famiglia siamo stati tutti inclusi.All'indomani del decesso del mio papà acquisito, si pone un problema di succesione per la casa dove i miei vivevano insieme e per i risparmi.
Qualcuno sostiene che la legge tuteli solo i diritti del figlio naturale. Così la casa andrebbe per metà a mio fratello e x l'altra metà a mia mamma.
Noi altri figli non possiamo avanzare nessun diritto sui beni immobili e non dal momento che siamo stati una vera famiglia sempre ,mio padre non faceva distinzione alcuna e aveva la patri potestà?Sembrerebbe che a dividerci sia solo un cognome diverso! Non esistono testamenti. Puo' darmi dei chiarimenti?

ioidea.wmf (1622 byte)

Gentile Signora,
dalla Sua cortese lettera mi pare di capire che il bene immobile era interamente di proprietà del suo defunto papà acquisito. In tale caso, non esistendo testamento, risponde purtroppo al vero quanto le è stato dichiarato. La successione leggitima di fatto si apre solo e soltanto in mancanza di testamento e pertanto di impossibilità di procedere con successione testamentaria;  l'art. 468 del codice civile dichiara tra i discendenti leggitimi del de cuius, i figli leggittimi (art. 231: il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio), i figli leggittimati (art. 280), adottivi (art. 291) e naturali (art. 250).
Essendo Lei e suo fratello figli leggittimi di altro padre, l'unica possibilità di essere inclusi nell'eredità del de cuius era di essere designati eredi per testamento. In mancanza di testamento non potete vantare alcun diritto sul patrimonio del suo defunto padre acquisito.
 
    Distinti saluti
Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte)

Egr.Dott. Farnetani
Desidererei sapere, se in qualita' di medico convenzionato per la medicina generale e per la guardia medica sono obbligato, per legge, alla tenuta di registri contabili(registro acquisti, ecc.).
Ringrazio anticipatamente

ioidea.wmf (1622 byte) Se la sua attività si svolge quale lavoratore autonomo dotato di partita IVA le corre l'obbligo di tenere i libri contabili o in contabilità semplificata (registro acquisti, registro delle vendite e libro dei corrispettivi) o in forma ordinaria (i due registri IVA + Libro giornale + schede di mastro + libro cespiti ammortizzabili): In contabilità semplificata è obbligato ad adeguarsi ai parametri e/o studi di settore, mentre in contabilità ordinaria, se i libri  sono tenuti in ordine, non le corre tale obbligo.

 

 

ioconfus.jpg (8652 byte) Caro dott. Farnetani,
sono lavoratrice autonoma come grafico editroriale, fino allo scorso anno avevo un reddito di 15 milioni annui al lordo irpef e pagavo le tasse in ritenuta di acconto, collaboravo con un unico editing.
Ora ho incrementato il mio giro di affari e sono giunta a collaborare con 3 editing con un introito  lordo di 36 milioni annui. Spendo pero' almeno 15 milioni annui in hardware, software e corsi, materiale di consumo per ufficio e trasporti, nonche' energia elettrica e telefono.
La domanda e", dal punto di vista economico si pagano piu" o meno
tasse aprendo una partita iva?
Ps: Ben 2 commercialisti mi hanno detto che non corro alcun rischio a non aprire partita iva, poiche'  non vi e' una regolamentazione specifica per i grafici che svolgono lavoro autonomo.
La ringrazio e la saluto

ioidea.wmf (1622 byte) Gentile Signora,
lo svolgimento di una professione autonoma può essere attuato nei seguenti modi:
1) lavoro autonomo professionale;
2) lavoro autonomo occasionale;
3) collaborazione coordinata e continuativa

Il punto 2 non è applicabile al suo caso in quanto il reddito prodotto supera largamente il tetto di riferimento per le prestazioni di lavoro
autonomo occasionale.
Il punto 1 comporta necessariamente l'apertura di una Partita IVA, mentre il punto 3 non prevede tale obbligo.
Obblighi in comune per i punti 1 e 3 (nel suo caso non esiste infatti un albo dei grafici costituito con legge con conseguente cassa autonoma di previdenza) sono i seguenti:
    - ritenuta IRPEF del 20% sui compensi lordi riconosciuti;
    - ritenuta INPS del 4.33% sui compensi lordi riconosciuti;
    - Il committente dovrà inoltre versare a suo nome presso l'INPS un
ulteriore 8.67% dei compensi lordi riconosciuti.

La differenza saliente tra le due metodologie risulta essere nella deduzione delle spese e nella tenuta della contabilità: difatti con il metodo 3 non ha obbligo di tenere contabilità ma le spetta una deduzione forfettaria dal reddito prodotto pari al 5% del reddito stesso; con il metodo 1 dovrà tenere la contabilità ma potrà dedurre dal reddito prodotto tutte le spese inerenti alla sua attività con una sensibile riduzione, stante i dati da Lei indicati, del redito imponibile ed in ultima analisi delle imposte da pagare.

Nella speranza di aver chiarito i dubbi porgo cordiali saluti


   

ioconfus.jpg (8652 byte)

Gentile Dott. Farnetani,
 
ho un quesito da farle relativo al suddetto contratto coordinato e continuativo che due diversi committenti mi hanno proposto nell'ambito di prenotazioni uno ed assistenza/accoglienza clienti l'altro.
Il quesito è il seguente: devo aprire io la posizione INPS oppure devono farlo i committenti? E' sufficiente una posizione per entrambi i committenti? Come sono suddivisi i versamenti lavoratore/committente/i in percentuale? Sono soggetta a denuncia dei redditi relativa agli introiti? E' necessaria l'apertura di partita IVA, non essendo iscritta ad albo professionale?
 
La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta e consulenza.
Cordiali saluti

ioidea.wmf (1622 byte)

Gentile Signora,
- è sua incombenza l'apertura della posizione INPS presso la gestione separata mediante appositi moduli disponibili anche presso l'ufficio stesso;
- la posizione INPS è unica indipendentemente dal numero di committenti in quanto legata al lavoratore;
- per l'anno 2001 il totale del contributo INPS nel suo caso è del 13% dei compensi lordi di cui 1/3 a carico Suo e che le verrà trattenuto direttamente dal committente che provvederà a versarlo assieme ai 2/3 di sua competenza;
- Lei dovrà compilare il quadro RE del modello Unico nella sezione altre attività di lavoro autonomo dove dovrà indicare i redditi percepiti le ritenute subite e potrà dedurre il 5% del reddito a titolo forfettario;
- Non vi è alcuna necessità di apertura di partita IVA per prestare lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
 
Nella speranza di esserLe stato d'aiuto porgo cordiali saluti e le auguro un felice 2001
 

ioconfus.jpg (8652 byte)

EGR.DOTT, MIO PADRE HA CHIUSO LA SUA ATTIVITA' NELL'AGOSTO DEL 2000. LA SOCIETA' ERA COMPOSTA DA TRE SOCI. AL MOMENTO DELLA CHIUSRA DEIC ONTI I SOCI SI SONO ACCORTI, DOPO ANCHE TELEFONATE DEI CLIENTI, CHE IL LORO RAGIONIERE AVEVA EMESSO DOPPIE RICEVUTE BANCARIE, INTASCANDOSI COSI' LE SOMME. QUALCHE GIORNO FA, E' ARRIVATA DALL'INPS UNA MULTA DOVE CHIEDONO IL RIMBORSO DELLE SOMME DAL 1997 NON VERSATE. LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI DAL 1993 A OGGI SONO SPARITE A TUTTI TRE I SOCI. MIO PADRE HA FATTO LA RICHIESTA ALL'UFFICIO IMPOSTE PER AVERE LE COPIE AUTENTICATE CON GLI ALLEGATI IN QUANTO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE IL RAGIONEIERE AVEVA RIPORTATO I  I VERSAMENTI ALL'INPS, MA QUESTI NON ERANO MAI STATI FATTI. COME PU0' COMPORTARSI MIO PADRE VERSO IL RAGIONIERE CHE HA PRATICAMENTE "RUBATO" QUESTI SOLDI? PU0' MIO PADRE RIVALERSI SU QUESTA PERSONA E CHIEDERE A LUI DI PAGARE LA MULTA ALL'INPS? OLTRETUTTO CHIESTO AL RAGIONEIRE DOVE SONO ANDATE LE DICHIARAZIONI E I BOLLETTINI LUI HA RISPOSTO CHE NON CI SONO PIU', COSA STRANA VISTO CHE I PRELIEVI PER I PAGAMENTI DELL'INPS SONO STATI FATTI E LE DICHIARAZIONI LE FACEVA LUI DIRETTAMENTE.
GRAZIE.

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Signore,
con riguardo a quanto esposto per gli uffici finanziari l'unico ed il solo responsabile della presentazione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti è il contribuente; pertanto dovrete procedere a sanare la Vostra situazione con gli uffici in maniera diretta.
Eventualmente potrete poi rivalervi sul professionista che vi ha arrecato il danno, a seguito di un'attenta valutazione, preferibilmente con l'assistenza di un legale, delle prove in vostro possesso.
 
Distinti saluti
 
Dott. Paolo Farnetani

ioconfus.jpg (8652 byte) Gentile staff,

le nuove (e a me non chiare) regole sul co.co.co. e sulle prestazioni
occasionali entrate in vigore l'1/1/2001 mi stanno rendendo la vita
difficile. La prestazione che dovrei sostenere riguarda 7 lezioni di
informatica per un totale di 14 ore distribuite in tre settimane, con un
compenso di circa 500.000 lorde. L'istituto che ha la necessità di un
insegnante non è per il momento intenzionato ad aprire la contabilità
relativa ad un co.co.co., in quanto la prestazione rimane limitata a questo
evento e per lo stesso comporterebbe un carico di lavoro/spesa non
gestibile. Le soluzioni che rimangono soo l'apertura da parte mia di partita
IVA (che dovrei gestirmi in quanto i guadagni non possoo certo coprire le
spese di un commercialista) o la prstazione occasionale. Quest'ultima, però,
non sembra essere, viste le condizioni di lavoro, utilizzabile. E' così?

Ringraziandovi, porgo Distinti Saluti.

Stefano L.

ioidea.wmf (1622 byte) Egr. Sig. Stefano,
nel confermarLe come, in base alle nuove norme, il rapporto di collab.coord
e cont. sia quasi equiparabile oramai, per costi e per adempimenti, al
rapporto di lavoro dipendente, le comunico che l'apertura di P. IVA senza
specializzazione professionale (leggi iscrizione ad albo professionale
riconosciuto), a meno che non si costituisca persona giuridica ad hoc (leggi
soc. di capitali), non la solleva dal costituire rapporto di
collab.coordinata e continuativa.
D'altronde il breve periodo per il quale dovrebbe prestare la sua
collaborazione, l'oggetto della stessa e l'importo lordo pattuito quale
compenso non ostano a classificare tale prestazione quale prestazione di
lavoro autonomo occasionale e pertanto soggetta a sola RDA.

Distinti saluti

Dott. Paolo Farnetani

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Buongiorno,
 
nel prossimo futuro avrò la necessità di costituire una società nella forma SRL.
 
Potrebbe indicarmi i documenti necessari per l'atto notarile ?
 
Grazie mille

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Signore,
per la costituzione di una Srl necessiterà di comunicare al Notaio prescelto i seguenti dati:
1) compagine sociale (nome o denominazione dei soci e quote sottoscritte del capitale)
2) denominaziuone della società;
3) oggetto sociale;
4) tipologia del primo organo amministrativo (cda o AU) e dati dei componenti l'organo;
5) sede legale della società
Solitamente si occupa il notaio di redigere atto costitutivo e statuto della società, nonchè di versare i 3/10 del capitale sociale.
All'atto della costituzione oltre alla presenza dei soci e dell'organo amministrativo, gli stessi dovranno esibire codice fiscale e documento di identità in corso di validità.
 
Distinti saluti

ioconfus.jpg (8652 byte)

Gent.mo dottore,
in data 04..01.2001 ricevo due cartelle esattoriali per mancato versamento IVA anno 1994 e IVA anno 1995, a seguito di controllo formale delle dichiarazioni IVA.
Le chiedo se tali cartelle debbano intendersi prescritte e pertanto posso proporre ricorso.
Cordiali saluti

 

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Signore,
circa la tipologia dell'accertamento da Lei subito, i termini di prescrizione sono fissati entri il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Esempio: dichiarazione 1995 relativa all'anno 1994, accertamento da notificare entro il 31.12.1999.
In caso di omessa dichiarazione (risulta come omessa dichiarazione quella presentata con anomalie descritte all'art. 55 DPR 633/72) l'accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del quinto anno successivo.
Infine controlli che quanto notificatoLe non siano avvisi di mora relativi a cartelle esattoriali notificatele in precedenza (l'aspetto dei documenti è alquanto simile).
Distinti saluti

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Egregio Dottore, Le rivolgo un quesito che non so se sia di Sua stretta competenza, ma sono rimasta favorevolmente impressionata da Suo sito e dalla Sua disponibilità; se riterrà di non rispondermi, La pregherei di indicarmi un sito di Sua conoscenza a cui possa rivolgere il quesito.
Grazie e cordiali saluti

QUESITO: TESTAMENTO

PREMESSE:

Premesso che mia zia, recentemente scomparsa, ha lasciato due testamenti:

 

Testamento pubblico redatto da un Notaio in data 28/3/96:

nomina eredi universali varie persone e così divide tra loro il patrimonio:

 

al punto 1) lascia la propria casa in parti uguali a due nipoti: “A” e “B”;

al punto 2) lascia un legato di un certo importo ad una persona estranea alla famiglia “C”

al punto 3) lascia un legato di un certo importo ad un nipote “D”

al punto 4) lascia un legato di un certo importo ad un nipote “E”

al punto 5) lascia un legato di un certo importo ad un nipote “F”

al punto 6) lascia un legato di un certo importo a due figli dell’ex marito;

al punto 7 lascia ciò che resta del suo patrimonio alle nipoti di cui al punto 1) “A” e “B” e gli interessi fino al giorno della sua morte  su una cifra doppia rispetto al legato assegnato all’erede di cui al punto 2: “C”

 

Testamento olografo consegnato allo stesso Notaio in data 17/04/96 con il quale stabilisce

 

Revoca gli interessi legali all’erede  “C”;

revoca il lascito della casa  alle eredi “A” e “B” in favore “DELLA PERSONA O DELLE PERSONE CHE MI ASSISTERANNO IN TUTTI I MIEI BISOGNI PERSONALI DA ORA IN AVANTI.”

 

Dopo pochi mesi la zia ha un incidente in casa in seguito al quale viene ricoverata in ospedale e poi in casa di cura privata a pagamento, dove muore nel gennaio c.a.

 

Non  è o non sono individuabili le persone che l’anno assistita, in quanto la zia ha avuto per un certo tempo una donna di servizio ed in ogni caso alcuni familiari (fra cui la cognata, vicina di casa della zia,  non citata nel testamento, e madre di “A”, “B” e “F”) l’hanno assistita in casa  e si sono recati poi a trovarla con assiduità e  presso la casa di cura sita in località diversa da quella di residenza degli stessi e della zia defunta, per quasi tre anni e sono stati gli unici referenti dei responsabili della stessa casa di cura.

 

QUESITO:

 

-         La casa ritorna ad “A” e “B” in funzione delle clausola n° 1 del testamento pubblico, in quanto la stessa non può essere ritenuta revocata per l’impossibilità di reperire i beneficiari di cui al testamento olografo (…la persona..o le persone…) e anche perché “A” e “B”, insieme ad “F” ed alla loro madre hanno costituito il nucleo familiare di sostegno morale e materiale negli ultimi anni di vita della zia (“A”, delegata alla firma sul conto della stessa zia ha provveduto a tutte le incombenze relative a pagamenti, ecc; “B” ha trattato la pratica dei funerali con l’impresa ed entrambe, alternandosi fra loro e con “F” sono sempre andati a trovare la zia insieme alla loro madre ed hanno assunto tutte le decisioni che dovevano essere prese in vece della zia e nel suo interesse;

-         Tenuto conto che il denaro in banca lasciato dalla zia è ampliamente sufficiente per soddisfare tutti i legati, la casa ritorna ad “A” e “B”  in funzione della clausola n° 7 che comunque le designa eredi di ciò che resta del suo patrimonio, soddisfatte le clausole precedenti;

-         La casa ormai revocata ad “A” e “B” si suddivide in parti proporzionali all’eredità lasciata a ciascuno, ovvero quali altre possibilità potrebbero esserci;

-         Occorre una concertazione, un accordo fra gli eredi o una linea chiara della volontà della testante emerge comunque dall’esame congiunto dei due testamenti?

 

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Signore,
se il testamento olografo è stato pubblicato a cura del Notaio ai sensi dell'art. 620 C.C. e risponde ai requisiti di validità (art. 619 C.C.) sostituisce il testamento precedente.
Da quanto da Lei dichiaratomi sono pertanto validi i punti da 2) a 7) del primo testamento, mentre il punto 1) viene sostituito dal testamento olografo se le persone che hanno assistito sua zia sono identificabili (per fare piena luce su ciò Le consiglio di rivolgersi ad un legale specializzato in materia); se tali persone non sono identificabili o determinabili la clausola del testamento olografo è nulla (ex art. 628 C.C.) e rimane in vigore il punto 1) del primo testamento.
Ampia chiarificazione in materia la troverà consultando il C.C. dall'art. 565 all'art. 687
 
Distinti saluti
 
Dott. Paolo Farnetani


ioconfus.jpg (8652 byte) > Egr. dott. Farnetani,
> mi chiamo Virgilio e sono da quasi tre anni in possesso del Diploma
Universitario triennale in Ingegneria delle infrastrutture, acquisito presso
l'Università di Salerno. Le faccio presente che da circa sei anni
dall'attuazione di tale titolo non è ancora previsto per esso nessuna
competenza nè tantomeno un riconoscimento presso l'Albo degli Ingeneri. Il
mio quesito è comunque un'altro: lavoro da due anni e mezzo presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile della sopracitata Università presso un
Laboratorio di ricerca, precisamente quello di Geotecnica, durante i quali
ho usufruito di contratti di lavoro ti tipo collaborazione occasionale; tale
tipo di contratto ora non può essere più rinnovato in quanto non si può più
giustificare l'occasionalità della mia opera e per tale motivo mi è stato
proposto un contratto COORDINATO e CONTINUATIVO. Le chiedo quindi di avere
delle informazioni riguardanti tale soluzione prospettatami, di come
regolarizzare la mia nuova posizione presso l'INPS, e
>  soprattutto se sono obbligato ad aprire la partita IVA.
> La ringrazio anticipatamente fiducioso di una Sua immediata risposta.

ioidea.wmf (1622 byte) Egregio Signore,
la collaborazione coordinata e continuativa è oramai quasi equiparata al
rapporto di lavoro dipendente.
Attualmente queste sono le regole:
1) deve aprire, prima di cominciare il rapporto, una posizione a suo nome
presso la gestione separata dell'INPS;
2) Dal compenso lordo pattuito le verrà detratto il 20% a titolo di ritenuta
IRPEF ed 1/3 del 13% quale contributo INPS a suo carico;
3) L'azienda committente dovrà versare all'INPS i 2/3 del 13% del suo
compenso lordo e l'assicurazione INAIL (per un lavoro tipo il suo è pari al
5 x milla del compenso lordo)
4) in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà compilare il quadro "E" del
modello Unico potendo detrarre a titolo forfettario un importo pari al 5%
del reddito lordo imponibile;
5) non vi è alcuna necessità di aprire partita Iva.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo distinti saluti

Lo Studio


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Spett. dott. Farnetari,
 
Sono un ragazzo che sta per intraprendere un'attività che offre servizi di promo-comunicazione e devo aprire una partita iva.
L'apertura posizione inps quali oneri a mio carico imporrà? vi saranno altri oneri ,magari di tipo mensile oltre alla ritenuta del 4,33% a mio carico sui compensi lordi riconosciuti? dove devo recarmi per l'apertura della posizione?
 
In quale momento devo segnalare la scelta per una contabilità ordinaria?sui moduli per l'apertura partita iva?
 
Se l'idea che sto portando avanti non dovesse dimostrarsi vincente e quindi avere un fatturato quasi pari a zero  cosa succederà ai fini dell'irap?cosa dovrò pagare e in base a che cosa?si dovrà fare riferimento ai cosidetti parametri anche se ho optato per una contabilità ordinaria?
 
La ringrazio di cuore in anticipo anche se so che le ho posto molti quesiti ,ma a me molto preziosi.
DISTINTI SALUTI.

 

ioidea.wmf (1622 byte)

Non vi sono altri oneri INPS fatto salvo il fatto che la ritenuta totale, oggi pari al 13% dei compensi lordi, salirà annualmente di un punto percentulae sino a toccare circa il 23%
Al momento dell'apertura della Partita IVA se non diversamente segnalato l'opzione di default è per la contabilità ordinaria
Con riguardo all'IRAP la stessa si paga in ragione del 4, 25% del valore della produzione netta, pertanto con fatturato quasi pari a zero sarà quasi pari a zero anche l'imposta
 
Distinti saluti
 
Lo studio

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Egregio Dr. desidererei un chiarimento in relazione alla definizione di familiare convivente.
Mio padre è proprietario di 2 immobili adiacenti (per semplicità li chiamerò A e B). Abbiamola residenza, io compresa, nell'immobile A. Vorrei ristrutturare a mie spese l'immobile B; è necessario sottoscrivere un contratto di comodato e indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio anche se si tratta di familiari conviventi.
E' corretta l'affermazione che "l'esistenza di un contratto di comodato non è richiesta soltanto nel caso in cui la convivenza si realizzi nell'immobile oggetto di ristrutturazione"?
Ringraziando anticipatamente colgo l'occasione per porgere distinti saluti
                                                                                                Domenica Bonetta

ioidea.wmf (1622 byte)

Al fine di usufruire della detrazione redigerei il contratto di comodato e prenderei la residenza nell'immobile B; le consiglio inoltre di provveder ein fretta in quanto, per mancanza di fondi, tale detrazione sarà usufruibili sino al giugno 2002 dopodichè verrà eliminata
 
Distinti saluti
Lo studio

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Egregio Dr. Farnetani, desidererei un chiarimento in merito alla detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
Avendo presentato regolare comunicazione al Centro Servizio delle Imposte dirette e indirette ho usufruito della possibilità di detrarre, in fase di presentazione del 730, le spese sostenute nel 1999 e nel 2000 per la ristrutturazione della mia abitazione.
Il 21/10/2001, essendo trascorsi 3 anni dalla data di notifica, scade la concessione edilizia rilasciatami dal Comune; i lavori non sono completamente terminati in quanto mancano alcune finiture interne (es. porte interne, tinteggiatura, sanitari) e probabilmente si protrarranno oltre tale data (ma comunque entro il 31/12/2001).
In fase di presentazione del 730 relativo alle spese sostenute nel 2001 potrò detrarre le spese che effettuerò dopo la data di scadenza della concessione edilizia?
Per poter usufruire della possibilità di detrarre tali spese è necessario chiedere un rinnovo delle Concessione?
Ringraziando anticipatamente, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.


ioidea.wmf (1622 byte)

Gentile Signora,
ritengo rimarrà valido quanto in vigore per i lavori sostenuti a cavallo del 1999/2000 per i quali non era necessario
inviare ulteriore comunicazione preventiva per l'anno 2000 se i lavori iniziati nel 1999 si protraevano anche nel 2000
fatto salvo il fatto di imputare i costi dei lavori e quindi le detrazioni correlate mediante criterio di cassa e cioè
detraendo sull'importo corrisposto nell'anno solare.
Per una conferma ufficiale di quanto sopra non ci rimane che attendere la legge finanziaria correlata
 
Distinti saluti
 

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Un sub-agente assicurativo, inquadrato nella categoria dei procacciatori d'affari, che però essendo lavoratore dipendente svolge l'attività di sub agente in modo residuale e quindi non esclusivo, deve iscriversi alla gestione INPS commercianti pur non svolgendo l'attività di procacciatore in modo esclusivo ed essendo già assoggettato ad una gestione contibutiva obbligatoria in qualità di lavoratore dipendente? Nel caso non debba iscriversi alla gestione INPS commercianti è forse tenuto ad iscriversi alla gestione separata INPS?

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Dottore,
per i redditi prodotti all'infuori di quelli originanti dal lavoro dipendente, il soggetto dovrà iscriversi alla gestione separata dell'INPS e corrispondere il 13%, attualmente, del redditto netto cosi prodotto, 1/3 il soggetto  e 2/3 il committente, la gestione INPS commercianti difatti inquadra coloro che svolgono in via prevalente tale attività, caso che non mi sembra corrisponda con quello da Lei sottoposto
 
Distinti saluti
 
Lo studio

ioconfus.jpg (8652 byte)

Il 28 dicembre 2000 abbiamo acquistato, come prima  casa, un appartamento occupato, che si è liberato solo il 1 giugno  2001, in data 30 luglio 2001 abbiamo effettuato il cambio di residenza.  Secondo un impiegato del locale Caaf abbiamo perduto il diritto a detrarre gli interessi passivi della denuncia dei redditi perché il cambio di residenza doveva essere richiesto entro sei mesi dall'acquisto anche se la casa era ancora occupata. Cosa ne pensate?
 Grazie della  risposta e cordiali saluti.
 Alfredo Moretti

ioidea.wmf (1622 byte)

Effettivamente per poter usufruire della detrazione in discorso è necessario aver adibito ad abitazione principale l'immobile entro sei mesi dall'acquisto dello stesso.
L'unica possibilità che vedo per non perdere tale diritto è produrre un'autocertificazione che attesti che l'immobile era il luogo in cui Lei abitualmente dimorava da una data antecedente al 28 maggio 2001, ciò è possibile in quanto ai sensi del DPR 445 28/12/2000 si può con autocertificazione attestare che si dimora abitualmente in luogo differente da quello che risulta nei certificati anagrafici.
Distinti saluti
 
Lo studio

ioconfus.jpg (8652 byte)  Buongiorno, sono socia sia di una srl sia di una snc. Mi sono iscritta
all'Inps gestione commercianti in qualità di socia srl che svolge lavoro
preminente nella suddetta srl. L'imponibile per i contributi inps è solo
la parte del reddito della srl che mi compete in base alla mia quota o
comprende anche i redditi di impresa derivanti dalla mia partecipazione
alla snc?


ioidea.wmf (1622 byte) Purtroppo, dovrà calcolare quale imponibile per il versamento dei contributi
INPS l'importo risultante dalla somma dei redditi maturati nei confronti di
entrambe le società

Distinti saluti
Lo Studio

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Approfitto della Sua cortesia per porle un quesito relativo al versamento del capitale sociale per societa' costituenda.
Sono un direttore di banca ed ho ricevuto incarico di versare l'intero capitale di 10334 Euro per una nuova societa'.   
Non si tratta di srl unipersonale.
Le chiedo come comportarmi non avendo ricevuto chiare risposte in merito da notaio e Uffici centrali della banca.
La ringrazio e porgo distinti saluti 

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Dottore,
La ringrazio anzitutto per essersi rivolto al nostro studio.
Nessuna norma vieta ai costituenti società la facoltà di versare anzichè i tre decimi l'intero capitale sociale sin dal momento precedente alla costituzione, momento nel quale appunto si usa versare i tre decimi del capitale sociale, pur anche se la società non sia mono socio.
La norma recita infatti  che tra le condizioni per la costituzione, art. 2329 c.c. comma 2, siano stati versati "almeno" i tre decimi del capitale sociale.
In conclusione il versamento in contemporanea con la sottoscrizione dell'intero capitale sociale è perfettamente leggittimo.
 
Nella speranza di averLa aiutata le porgo distinti saluti ed un augurio di proficuo lavoro
 
    Dott. paolo Farnetani

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Egr. Dottore
     La nostra azienda, con sede legale e operativa in Italia, ha avuto la necessità di certificare secondo le norme ISO alcuni propri articoli, la cui produzione avviene presso alcuni stabilimenti EXTRA UE, che importiamo e rivendiamo nel territorio italiano; precisiamo che detti stabilimenti non sono in alcun modo collegati o controllati dalla nostra azienda, ma fornitori che producono e rivendono abitualmente anche ad altre aziende.
 
     L'ente che ha certificato questi articoli, una S.p.A. con sede legale ed operativa in Italia, ha effettuato una visita di ispezione seguita da certificazione inviando presso la località estera un Loro funzionario italiano.
 
     Si chiede se la visita ispettiva e la certificazione dovranno esserci fatturate applicando l'aliquota IVA ordinaria o se trattasi di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7, extraterritorialità.
 
 
      Anticipatamente La ringrazio e Le porgo i miei più cordiali saluti.

 

 
 
                                                                                                                                    Luca Marzullo
 ioidea.wmf (1622 byte)
    Egregio Signor Marzullo,
La ringrazio anzitutto per essersi rivolto al nostro studio.
 
    Le prestazione rese dalla società di certificazione appaiono rientrare in quelle citate alla lettera d) dell'art. 7 dpr 633/72 e pertanto, essendovi state rese da soggetto con sede in Italia ed avendo Voi stessi sede in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello stato e pertanto soggette ad aliquota IVA ordinaria.
 
    E' però possibile, ma ciò è fattibile solo attraverso un'attenta lettura della corrispondenza contrattuale su cui la certificazione resaVi si basa, che le prestazioni reseVi possono essere inquadrate quale perizia relativa a beni mobili (lett.b) art. 7), le quali si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio dello Stato stesso (ed in questo caso non sarebbero soggetti ad IVA).
 
    Il mio consiglio è pertanto quello di individuare con attenzione la natura della prestazione resaVi al fine di applicare correttamente la normativa vigente.
 
    Distinti saluti
 
Dott. Paolo farnetani

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Egr. Dottore,
curo la contabilità di una s.r.l. e il mio quesito è:
come contabilizzare la ridistribuzione  delle quote sociali senza variazione del capital in seguito al subentro in società di un nuovo socio?
In attesa, porgo distinti saluti.

ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Signore,
posto che il capitale della Srl è interamente sottoscritto dai soci all'atto della costituzione della società, il subentro di un nuovo socio nel capitale sociale senza variazione dello stesso può aversi solo tramite cessione di parte delle quota da parte dei vecchi soci al nuovo socio, atto da redigersi in forma pubblica presso un Notaio.
Contabilmente non si deve registrare alcun movimento in quanto tale atto agisce nei confronti delle persone fisiche e/o giuridiche socie della srl; la scrittura và invece riportata sul libro soci della società.
 
Nella speranza di esserLe stato di aiuto invio cordiali saluti
 
Dott. Paolo Farnetani

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Sono ingegnere, ho un lavoro da dipendente a tempo indeterminato.
Mi viene chiesto di effettuare un lavoro occasionale per una ditta. Come mi devo regolare fiscalmente? Esiste ancora la possiblità di versare un forfait irpef?
E se mi venisse richiesta la firma di un progetto? Io sono iscritto all'albo.
Grazie

ioidea.wmf (1622 byte)

A seguito di prestazine occasionale le sarà sufficiente emettere ricevuta con cui accusa compensi per prestazioni occasionali, sul cui lordo le verrà trattenuto un importo pari al 20% dello stesso a titolo di ritenuta IRPEF; al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà denunciare tale compenso, sommarlo agli altri suoi redditi e calcorare l'IRPEF totale dovuta a cui sottrarrà le somme trattenutele a titolo di ritenuta di acconto.
Circa la firma del progetto, ritengo debba consultare il suo ordine al fine di sapere se tale cosa è permessa o meno
 
Distinti saluti
 
Lo studio

ioconfus.jpg (8652 byte)

Salve Dott.Farnetani,
    sono una giovane praticante a cui è stato assegnato un compito di ricerca. Mi si chiede di verificare se, in caso di una società in liquidazione(s.r.l.) i soci possano fare versamenti in conto capitale senza una delibera dell'assemblea.Avendo letto lo statuto della società non ne sono venuta a capo. Secondo me però è necessario. Lei cosa ne pensa.
Distinti saluti.

ioidea.wmf (1622 byte)

Nulla vieta ai soci di effettuare versamenti nelle casse sociali anche quando la società sia posta in liquidazione; è al contrario assolutamente illegale per i soci prelevare dalle casse sociali se non dopo la completa soddisfazione del passivo e l'approvazione del piano di riparto tra i soci dei residui beni e valori sociali.
 
Lo studio

ioconfus.jpg (8652 byte)

Egregio Dottore,
Le poniamo il seguente quesito:
"può il socio accomandatario di una sas iscritta all'albo artigiani essere dipendente della stessa?"
Distinti saluti.

ioidea.wmf (1622 byte)

Gentile Dottoressa,
la definizione stessa di lavoro dipendente esige che il lavoratore debba sottostare alle direttive del datore di lavoro; nel caso del socio accomandatario di una sas,
si configurerebbe l'anomala situazione di un lavoratore dipendente di se stesso, pertanto escluderei la possibilità ventilata nella Vostra gradita E-mail.
Al fine di ufficializzare la cosa ho richiesto al mio collaboratore consulente del lavoro, di trovare la normativa al riguardo che sarà mia cura segnalarVi non appena in mio possesso.
 
Distinti saluti

ioconfus.jpg (8652 byte) Gentilissimo Dott. Farnetani,
Sono un signore di 42 anni,impiegato part-time c/o un ristorante.
Il mio vero lavoro però è artigiano orologiaio (riparatore ).
Con il 2002 sarebbe mio desiderio aprire una piccola attività come
orologiaio riparatore.
Sono a conoscenza che oggi, per un'attività di artigianato, non è necessario
avere una licenza.
Mi potrebbe fornire come e cosa dovrei praticamente fare?
Mi riferisco ad una eventuale posizione iva,ecc.
Sicuro di una sua risposta le auguro fin da ora un felice anno nuovo ricco
di ogni sua soddisfazione

ioidea.wmf (1622 byte) Per avviare un'attività da artigiano deve inviare una denuncia al Comuine
dove avrà sede l'attività, il negozio per intenderci;
Ciò è sufficiente e non occorre più la licenza; vi sono però alcuni
adempimenti ai fini civilistici e fiscali:
a) iscrizione nell'albo degli artigiani presso la camera di commercio del
comune ove si esercita in via prevalente l'attività;
b) iscrizione presso la sezione artigiani all'INPS;
c) apertura di partita IVA;
Oltre a ciò, sufficiente per iniziare l'attività, dovrà tenere una
contabilità anche semplificata, ed adempiere ai vari obblighi fiscali e
contributivi.
    Le consiglio, ai fini di evitare errori ed omissioni con conseguente
irrorazioni di sanzioni financo penali, di farsi assistere per tutto l'iter
di avvio attività e per l'intero arco dello svolgimento dell'attività stessa
da un professionista di sua fiducia.
Nella speranza di averle potuto essere di aiuto le auguro un proficuo e
sereno 2002.

    Distinti saluti

Lo studio

ioconfus.jpg (8652 byte) Egregio Avv. Farnetani,

Le scrivo per avere una Sua risposta a quanto riportato più sotto e per domandarle se ciò comporta un onere da parte mia.

- richiedendo la procedura di accettazione di rinuncia all'eredità con beneficio d'inventario, è possibile scoprire dalla persona incaricata ad eseguirla, se a carico del de cuius esistano beni sottoposti a pignoramento ed altri debiti? In caso affermativo, se il de cuius avesse attività es. per Lire 10 e passività per Lire 50, con quale denaro andrebbe pagata la rimanenza spettante all'eventuale creditore? Figlio unico, possiedo un immobile valutato L. 350 milioni (sono in procinto di venderlo) ed ho intenzione di richiedere tale procedura perchè, non avendo più avuto stretti rapporti con mio padre da oltre 15 anni ( un mese fa è mancato),voglio accertarmi circa la sua posizione creditoria e debitoria. Sa per caso se tale procedura con beneficio d'inventario è costosa e i tempi che occorrono per fare tale inventario?

Ringraziando per la Sua cortese attenzione La saluto cordialmente.

ioidea.wmf (1622 byte) Egregio Signore,
l'accettazione con beneficio di inventario permette all'erede di verificare
il saldo patrimoniale del de cuius prima di accettare l'eredità; la stessa
si fà mediante dichiarazione resa ad un notaio o al cancelliere della
pretura dove si è aperta la successione.
L'inventario deve essere fatto dall'erede il quale potrà pertanto venire a
conoscenza della totalità dei debiti del de cuius.
Le ricordo che la decisione se accettare o rinunziare all'eredità deve
essere presa entro tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario,
trascorso tale termine l'erede viene considerato come se avesse accettato
l'eredità con le conseguenze del caso.
Durante la procedura i creditori del de cuius possono soddisfarsi
esclusivamente sul valore dei beni pervenuti in eredità all'erede e non sul
suo patrimonio personale.
Infine, se il patrimonio del de cuius presentasse situazioni debitorie
maggiori dell'attivo ereditario la differenza, in caso di accettazione
dell'eredità, dovrà essere corrisposta da chi ha accettato l'eredità, mentre
in caso di rinunzia dell'eredità, nulla è dovuto dall'erede.

Nella speranza di essere stati d'aiuto porgiamo cordiali saluti

Lo studio

ioconfus.jpg (8652 byte) Gentile Dott. Farnetani,

sono una lavoratrice dipendente nel settore turistico regolarmente assunta
con un contratto del commercio e settore terziario al terzo livello con
un'orario di ufficio che và dalle 9 alle 18.
A motivo del mio lavoro mi è spesso richiesto di effettuare dei viaggi
all'estero e a tale proposito avrei bisogno di sapere se:
1) oltre al rimborso spese, è prevista una diaria o trasferta da contratto
dal momento che sono comunque costretta a stare lontano dalla famiglia anche
la sera e negli orari in cui normalmente l'ufficio è chiuso?
2)Spesso questi viaggi mi impegnano anche il sabato e la domenica, giorni
che normalmente per quest'ufficio non sono lavorativi.
Sono obbligata a viaggiare per lavoro in questi giorni?
Posso rifiutare queste richieste di trasferte, specialmente se includono i
festivi?

La rigrazio anticipatamente per la Sua disponibilità e Le invio i miei
saluti

ioidea.wmf (1622 byte) Gentile Signora,
per i viaggi che Lei compie per lavoro è senz'altro prevista una indennità
di trasferta; metodologie di applicazione ed importi da percepire sono
solitamente stabiliti nel contratto nazionale collettivo siglato dalle
associazioni di categoria che varia a seconda dell'inquadramento derivante
dalle mansioni previste nella lettera di assunzione.
La possibilità o meno di rinunciare ai viaggi impoti dal datore di lavoro è
ricavabile dalla lettera di assunzione, ad esempio se tali trasferte sono
previste dalle sue mansioni oppure no, etc.

Distinti saluti


ioconfus.jpg (8652 byte)

Dott. Farnetani, ho trovato il suo sito su internet.
Potrebbe aiutarmi ?
 
Sono cittadino italiano, dipendente di una grossa ditta Inglese con sede in Inghilterra, ma presto servizio su una nave che batte bandiera Bahamense al largo della Nigeria e dunque non . Ho ricevuto due modelli P60 (suppongo che siano equivalenti ai 101 italiani) in qui si evidenzia che in Aprile 2001 sono state versate le tasse mentre nel modello ricevuto nell'Aprile 2002 no. Ho chiesto chiarimenti alla mia ditta che mi ha spiegato che hanno ottenuto dall'ufficio tasse inglese un codice di esenzione in quanto cittadino italiano, non residente in Inghilterra e dunque non tassabile. Generalmente lavoro più di 183 giorni l'anno (com'è evidenziato dall'articolo 329 del 5/11/90) e da quello che sono riuscito fino ad ora a scoprire, visto che nessuna tassa è versata in nessun paese, in teoria, dovrei versare le tasse nel territorio in cui lavoro (BAHAMAS) ma non in Italia.
 
Come posso risolvere questo enigma ?
 
Il periodo fiscale inglese dovrebbe andare da Aprile ad Aprile e dunque non coincide con l'anno solare. Come devo calcolare i "183" giorni ?
 
A chi e come devo pagare le tasse da buon cittadino ?
 
Se fosse vero che devo pagare le tasse ad un altro governo, come posso fare per sapere il regime di tassazione ? A quale uffici potrei chiedere informazioni ?
 
Grazie molte.
 


ioidea.wmf (1622 byte)

Egregio Signore,
anzitutto la ringraziamo per essersi rivolto al nostro studio, dopodichè passiamo senz'altro a rispondere al Suo quesito.
 
La sua posizione è estremamente chiara in quanto appositamente regolamentata dal punto 3) Art. 15 della convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare la doppia imposizione sui redditi ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 5.11.1990, n. 329 (supplemento ordinario n. 71 alla G.U. n. 267 serie generale del 15.11.1990) ed in Gran Bretagna con legge 19.12.1990 n. 2590 (Statutory Instruments); tale norma cosi recita:
 
..." Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa"
 
Appare pertanto lapalissiano che Lei debba pagare le tasse al Governo Inglese, le suggerisco pertanto di controllare quanto dettole dalla sua impresa.
 
Nella speranza di esserLe stati di aiuto porgiamo distinti saluti
 
Lo studio

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