Paolo Farnetani 

Dottore Commercialista - Revisore dei conti

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Bilancio di esercizio ed adempimenti correlati

Dal 1993 č in vigore la nuova normativa sul bilancio di esercizio, introdotta dal D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 attuativo della IV e VII Direttiva CEE modificando gli articoli del Codice Civile disciplinanti la materia.

    Il bilancio di esercizio č composto da Stato Patrimoniale - Conto Economico - Nota Integrativa i cui criteri di redazione sono elencati nei link precedenti.

    Il bilancio deve essere corredato dalla Relazione sulla Gestione che si sostanzia in un documento redatto dagli Amministratori sulla situazione della societā e sull'andamento della gestione e da cui devono risultare:

    1) le attivitā di ricerca e sviluppo;

    2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e di quelle sottoposte al controllo di queste ultime;

    3)  il numero e valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote di societā controllanti possedute dalla societā.

    4) il numero e valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote di societā controllanti acquistate od alienate nell'esercizio           con indicazione dei motivi di acquisto o vendita;

    5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Per le societā nelle quali č presente il Collegio Sindacale, al bilancio vā allegata anche la Relazione del Colleggio Sindacale, rivolta all'Assemblea dei soci e nella quale i Sindaci debbono riferire sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilitā, nonché fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

 

        Le societā possono redigere il Bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o per due esercizi successivi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti (art. 2435-bis del C.C.):

    1) totale attivo Stato Patrimoniale: 3.090 milioni di lire;

    2) ricavi delle vendite e prestazioni: 6.180 milioni di lire;

    3) dipendenti occupati in media nell'anno: 50 unitā

In tale bilancio lo Stato Patrimoniale viene redatto utilizzando solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani (vedi link precedente) dalle voci BI e BII dell'attivo vanno detratti gli ammortamenti e le svalutazioni.

La Nota Integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e n. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dell'art. 2427 Cod. Civ. (vedi link precedente)

    Il bilancio abbreviato non richiede la relazione sulla gestione se nella Nota Integrativa siano fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 della relazione stessa.

Gli Adempimenti precedenti all'approvazione del bilancio si sostanziano in:

    1) Convocazione dell'Assemblea dei soci da parte degli Amministratori entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, prorogabile a 6 mesi quando particolari esigenze lo richiedano (art. 2364, 2° comma, C.C.). Se la societā č governata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve riunirsi prima della convocazione dell'Assemblea per approvare a sua volta il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le societā per azioni debbono convocare l'Assemblea almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale; le societā a responsabilitā limitata devono convocare l'assemblea entro 8 giorni dalla data dell'adunanza mediante lettera raccomandata ai soci. In entrambi i casi, l'Assemblea si considera regolarmente costituita in mancanza delle suddette formalitā quando sia presente l'intero capitale sociale, l'intero organo amministrativo e, se esistente, l'intero Colleggio Sindacale.

    2) Il bilancio, corredato dalle relazioni degli amministratori e dei Sindaci, deve essere depositato nella sede della societā durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea e sino a quando non sia stato approvato, affinchč i soci possano prenderne visione. Deve essere depositato anche copia dell'ultimo bilancio delle societā controllate e un prospetto con i dati dell'ultimo bilancio delle collegate. Vā ricordato che le societā di capitali che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato ai sensi degli artt. 29 e 46 del D. Lgs. 127/1991.

Altri obblighi quali la certificazione del bilancio e la comunicazione alla CONSOB, sono previsti per le S.p.A. quotate in borsa.

Gli Adempimenti successivi all'approvazione del bilancio si sostanziano in:

    1) Deposito del bilancio e della documentazione collegata (relazione di amministratori e sindaci e verbale di assemblea di approvazione) presso la C.C.I.A.A. entro 30 giorni dall'approvazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

    2) Deposito elenco soci, riferito alla data di approvazione del bilancio con numero delle azioni o quote possedute e dei soggetti diversi dai soci titolari di diritti e beneficiari di vincoli sui titoli stessi, per l'iscrizione nel registro delle imprese negli stessi termini di cui sub 1).L'elenco soci vā riportato sul libro soci.

    3) Se l'Assemblea delibera la distribuzione di dividendi ai soci, il verbale della stessa vā registrato presso l'Ufficio del Registro, atti privati, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.

Le societā quotate in borsa debbono depositare anche la relazione della societā di revisione.