Paolo Farnetani 

Dottore Commercialista - Revisore dei conti

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Disciplina dei versamenti unificati

A partire dal 01.01.1999 è possibile, per tutti i contribuenti anche non titolari di Partita IVA, procedere, in sede di versamento unificato mediante il modello F24, alla compensazione tra gli importi a debito ed a credito di determinati tributi. Un elenco esaustivo dei tributi esistenti con indicazione della possibilità di compensazione si trova qui E' interessante notare comeanche l'IVA dovuta per l'adeguamento ai parametri contabili ed agli studi di settore può essere oggetto di compensazione con gli altri tributi rientranti nella disciplina dei versamenti unificati, cosi come la tassa annuale di lire 600.000 o 1.000.000 che le società di capitali debbono versare per la bollatura e numerazione iniziale di libri e registi.

    La compensazione si opera mediante presentazione del nuovo modello F24, disponibile gratuitamente presso tutti gli sportelli bancari; tale modello presenta diverse colonne, specificasmente dedicate ad ospitare gli importi a debito e quelli a credito, divise in diverse sezioni - imposte dovute all'erario, contributi previdenziali ed imposte dovute alle regioni - Per ogni sezione si ottiene un saldo, il quale può essere positivo, indicando quindi imposte a debito maggiori di quelle a credito, o negativo. Il saldo finale dovrà essere maggiore o uguale a zero.

    Il suggerimento che più spesso diamo ai nostri clienti è quello di evitare, per quanto possibile e nella ragionevole prospettiva di una regolare continuazione dell'attività, di chiedere rimborsi all'Amministrazione Finanziaria in quanto, con tale nuova disciplina, si rischia di dover poi pagare il periodo successivo imposte - le imposte chieste a rimborsi infatti non possono ovviamente essere oggetto di compensazione - mentre il rimborso potrebbe aver luogo ben più avanti nel tempo.