10) Ordinamento della G.N.R.

 

                                             LEGGI    E DECRETI

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DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 Dicembre 1943-XXII, n. 921

Ordinamento e funzionamento della Guardia Nazionale Repubblicana

                                                         

                                                                                                       I L D U C E

                                                              DELLA REPUBBLICA SOCIALE  ITALIANA

 

   Visto il decreto 8 dicembre 1943-XXII n. 913 con il quale è istituita la Guardia Nazionale Repubblicana;

   Sentito il Consiglio dei Ministri;

   Sulla proposta del Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana, Ministro Segretario di Stato;

   D’intesa con il Ministro dell’Interno, con il Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano e con i Ministri delle

Finanze, delle Forze Armate, dell’Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici, della Giustizia;

 

                                                                             D e c r e t a

                            

 

                                                                                 Art. 1.

   La Guardia Nazionale Repubblícana, istituita con decreto 8 dicembre 1943-XXII, n. 913 nasce dalla fusione

della M.V.S.N  (comprese le Milizie speciali:  Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafonica – Stradale – Forestale – Confinaria).

dell 'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia Africa Italiana.

 

                                                                                  Art. 2.

 

   La Guardía Nazíonale Repubblicana ha compiti di polizia interna e militare. Essa difende all’interno, nei possedimenti e

nelle colonie, le istituzioni; fa rispettare le leggi della Repubblica; protegge l’incolumità personale ed i beni dei cittadini;

garantisce l’ordinato svolgimento di tutte le manifestazioni singole e collettive della vita nazionale e disimpegna tutti i compiti

devoluti alle Milizie speciali di cui al precedente articolo.

 

                                                                                  Art. 3.

    La Guardia Nazionale Repubblicana è una forza armata dello Stato.

    Ha un proprio comando generale che provvede, nella sua competenza, in materia di reclutamento, ordinamento,

disciplina, mobilitazione, accasermamento, casermaggio, armamento, amministrazione e servizio in genere.

     Per il disimpegno del servizio di polizia militare e per l’eventuale concorso in operazioni di guerra, agisce alle

Dipendenze del Ministero delle Forze Armate.

      Per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, agisce alle dipendenze del Ministero dell’Interno.

      Nella effettuazione dei servizi di polizia specializzata (polizia ferroviaria – portuaria – stradale – postelegrafonica –

Forestale – di frontiera e coloniale), la Guardia Nazionale Repubblicana agisce d’intesa con i Ministeri interessati.

                          

                                                                                   Art. 4.

 

       La Guardia Nàzíonale Repubblicana ha il seguente ordinamento:

 

-    1   Comando Generale;

-   18  Ispettorati regionali (uno per regione);

-   94   Comandi provinciali (uno per provincia);

-   94   Legioni (articolate su raggruppamenti, gruppi di presidi, presidi e distaccamenti);

-     6   Legioni di frontiera;

-   18    Legioni forestali;

-   12    Battaglioni O.P.;

-   82    Compagnie  O. P. ;

-     5    Battaglioni  motorizzati;

-     3    Gruppi sqúadroni;

-     1    Scuola Centrale (per i corsi di perfezionamento);

-     2    Scuole allievi ufficiali;

-     2    Scuole allievi sottufficiali;

-     7   Scuole di polizia specializzata

-     1    Stabilimento armi e munizioni;

-     4    Magazzini vestiario equipaggiamento;

-     2    Depositi vestiario equipaggiamento;

-     1    Banda

 

                                                                       Art. 5.

 

   La Guardìa Nazionale Repubblicana ha una propria gerarchia corrispondente a quella delle altre forze armate.

               

                                    La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

 

Generale                                corrispondente a                       Generale di C.A.

Tenente  generale                   corrispondente a                        Generale di       dìvìsione

Maggior generale                    corrispondente a                      Generale di brìgata

Colonnello                                                                          Colonnello

Tenente colonnello                                                              Tenente Colonnello

Maggiore                                                                            Maggiore

Capitano                                                                             Capitano

Tenente                                                                              Tenente

Sottotenente                                                                        Sottotenente

 

                                    La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

 

Milite scelto                            corrispondente a                        Caporal maggiore

Milite                                                                                   Caporale

Allievo Milite                                                                        Soldato

 

                                                                     Art. 6.

 

  Il Comandante Generale è scelto dal Capo dello Stato tra gli ufficiali generali della Guardia Nazionale Repubblicana.

 

                                                                      Art. 7.

 

   Il personale truppa viene reclutato tra i cittadini italiani di età tra i 17 ed i 20 anni che si arruolino volontariamente

nelle formazioni della Guardia Nazionale Replubblicana.

   I sottufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi sottufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi sottufficiali saranno

ammessi i cittadini italiani di età fra i 17 e i 21 anni che ne facciano domanda ed i militi della G.N.R. in possesso di

particolari requisiti.

    Gli ufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi ufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi ufficiali saranno ammessi i cittadini

Italiani che ne facciano domanda. Per una aliquota non superiore ad un terzo dei posti vacanti gli ufficiali vengono tratti dai

Sottufficiali in s.p.e. della Guardia Nazionale Repubblicana.

     I requisiti fisici e morali per concorrere all’arruolamento nella G.N.R. nei gradi di ufficile, sottufficiale e milite saranno

Fissati negli appositi bandi di concorso, d’intesa con il Ministro delle Finanze.

 

                                                                              Art. 8

   G1i allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un periodo di

esperimento, la cui durata sarà fissata dal regolamento organico.

   Gli allievi non riconosciuti  idonei saranno prosciolti dalla ferma  salvoi gli obblighi dellà rispettiva classe di leva.

Allo scadere della ferma obbligatoria i militi, militi scelti ed i sottufficiali possono essere raffermati  secondo

Modalità che verranno stabilite con provvedimento legislativo da emanarsi d’intesa con il Ministro delle Finanze.

 

                                                                           Art. 9.

                                                                                 

   Gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi della Guardia Nazionale Repubblicana cessano di appartenere

ai ruoli delle forze armate di provenienza e vengono iscritti nei rispettivi ruoli della Guardia Nazionale

Repubblicana.

    Prestano lo stesso giuramento prescritto per le altre forze armate e sono soggetti al codice penale militare della

Repubblica Sociale Italiana.

                                                                                         

                                                               Art. 10.

 

   Gli ufficiali della G.N.R., per contrarre matrimonio, debbono ottenete l’assentimento del Capo dello Stato. I sottufficiali e truppa debbono ottenere l’autorizzazione dei superiori.

 

 

 

                                                                               Art. 11.

 

   Il servizio prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana è valido ad ogni effetto come servizio militare e di leva.

   Coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell’obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana.

 

                                                                               Art. 12.

 

   Gli organici, lo stato del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) della G.N.R., e le norme relative all’uniforme, disciplina e amministrazione saranno stabiliti su proposta del Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana con successivi decreti legislativi d’intesa con i Ministri interessati e con il Ministro delle Finanze.

 

                                                                                Art. 13.

 

   Gli stipendi, le paghe, le indennità, i soprassoldi ed i premi di ferma e di rafferma per il personale della G.N.R. saranno

Fissati successivamente con provvedimento legislativo d'ìntesa con il Ministro per le Finanze.

 

                                                       DISPOSIZIONI  TRANSITORIE

 

                                                                                Art. 14.

 

   Nella prima formazione dei quadri ufficialì della Gúardiá Nazionale Repubblicana i posti nei vari gradi saranno conferiti,

salvo il disposto dell’ultimo comma del presente articolo, con decreto del Capo dello Stato, ad ufficiali che si trovano in s.p.e. nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica –Stradale – Forestale – Confinaria),

nell’Arma dei Carabinieri a nel   Corpo délla Polizia Africa Italiana alla data di pubblicazione  del presentè decreto, con il

grado da ciascuno di essi  rivestito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale servizio nella Guardia Nazionale

Repubblicana effettuato su gíudizio insindacabile di apposite commissioni nominate e presiedute dal Comandante Generale

della Guardia Nazionale Repubblicana.

   I posti di sottufficiali e militi nella prima formazione deì ruoli saranno conferìti, salvo il dìsposto dell'ultimo comma

del presente articolo, dal Comando Genenerale della  G. N. R. ai sottufficiali e mìliti che si trovano in servizio nella

M.V.S.N. ( comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica – Stradale – Forestale – Confinaria),

nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Polizia Afrìca Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto, con il grado

da ciascuno di essi rivestito,  previo accertamento della loro idoneità allo speciale servizio nella G.N.R. effettuato su

giudizio insindacabìle dì apposite commissioni nominate dal Comandante Generale della G. N. R.

   Per il trasferimento nella G.N.R. degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia Ferroviaria e Postelegrafica, che sono

anche funzionari delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi, di intesa con il Ministro interessato e con quello delle

Finanze, saranno  emanate, particolari disposizioni.

 

Art. 15.

   Il tempo trascorso in servizio. permanente effettivo o comunque alle armi nella M.V.S.N., nell’Arma dei Carabinieri, nel

Corpo della P.A.I. o in altra forza armata, anteriormente alla assunzione nella G.N.R. è utile àglí effetti della determinazione

degli stipendi e delle paghe ed eventuali relativi aumenti periodici, nonché per la determinazione degli assegni relativi al

trattamento quìescenza che sarà fissato, per gli appartenenti álla Gúardia Nationale' Riepubblícaná, con provvedimento

legislativo da emanarsi' d'intesa con il Mínistro per le Finanze.

 

                                                                                               Art. 16.

 

   Sino alla definitiva assunzione in servizio permanente nella G.N.R., agli elementi provenienti dalla M.V.S.N., dall’Arma

dei Carabinieri e dal Corpo della P.A.I. saranno  applicati i provvedimenti di stato e amministrativi previsti dalle leggi

vigenti in materia per le rispettive amministrazíoní.

Le attribuzioni e fàcóltà relative aì provvedìmenti dì stato, disciplinari ed ammìnistrativi che erano devolute al Ministro

Della Guerra per i Carabinieri; al Ministro delle Comunicazioni per la Milizia Ferroviaria, Portuaria e Postelegrafìca; al

Ministro dei Lavori Pubblici per la Milizia Stradale; al Mínistro Africa Italiana per gli appartenenti alla P. A. I; al Minístro

Dell’Agricoltura e Foreste per la Milizia Forestale; al Comandante Generale della M.V.S.N. per gli appartenenti alla

Milizia, sono devolute al Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.

 

                                                                                            Art. 17.

   Gli ufficiali dei Carabinieri, della M.V.S.N. (ivi comprese le Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria – Postelegrafica -

Stradale – Forestale -  Confinaria) e della P. A. I. che  non transiteranno  in s.p.e. nella G.N.R., godranno del trattamento

Di quiescenza  loro spettante in base alle leggi vigenti in materia per le rispettive amministrazioni.

 

                                                                                            

                                                                                            Art. 18.

 

Le spese relative al  funzíònamento della G.N.R.  verranno sostenute con i fondì stanziatì ìn apposìti capitoli compresi

nello stato di prevìsíone della spesa del Ministero delle Finanze alla rubrica Presidenza del Consiglìo dei Ministri.

   Il Ministero delle Finanze è autorizzato con proprì decreti ad introdurre le variazioni di bilancio occorrentì per

la attuazione del presente decreto.

 

                                                                                            Art. 19.

  

   Il presente decreto che entra  in vigore  il giorno 8 dicembre 1943-XXII sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà

ìnserito, munìto  del sigíllo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei  decreti.

 

Dal Quartier Generale, addì 18 dicembre 1943-XXII.

                                                                   MUSSOLINI

 

                                                                                                                                   Il Com.Gen. della G.N.R. : RICCI

                                                                                                                             Il Ministro dell’Interno : BUFFARINI

                                                                                                                               Il segretarìo del P. F R. : PAVOLINI

                                                                                                                         Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

                                                                                                                    Il Ministro delle Forze Armate : GRAZIANI

                                                                                                            Il Ministro dell’Agricoltura e Foreste : MORONI

                                                                                                                   Il Ministro delle Comunicazioni : LIVERANI

                                                                                                                      Il Ministro dei Lavori Pubblici : ROMANO

                                                                                                                              Il Ministro per la Giustizia : PISENTI

 

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