L'ISTITUTO DELLA MOBILITA'

Con la L. 223/91 si è tentato, da una parte, di riordinare il groviglio degli ammortizzatori sociali introducendo uno strumento di durata prestabilita quale l'indennità di mobilità per lavoratori licenziati da aziende in crisi e iscritti in apposite liste e dall'altra di realizzare agevolazioni e sgravi fiscali per quelle intenzionate ad assumere queste categorie di persone.

La procedura per il collocamento in mobilità si applica a due diverse ipotesi di licenziamento per riduzione di personale:

La procedura è identica:

non si applica:

I datori di lavoro che intendano avviare le procedure per la mobilità devono darne preventiva comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive associazioni di categoria .

 

Nella comunicazione devono essere indicati:

Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta di versamento all'INPS a titolo di anticipazione sulla indennità di mobilità spettante ai lavoratori (recuperabile nel caso in cui l'impresa non proceda in seguito a collocare in mobilità, tutti o in parte, i lavoratori eccedenti). La somma da anticipare (in 30 rate mensili) è pari a sei volte il trattamento mensile aziendale di mobilità spettante al lavoratore.

Le imprese non edili che licenziano per riduzione di personale devono anticipare questa somma in misura pari a nove volte il trattamento iniziale di mobilità ridotto a tre nei casi di accordo sindacale.

L'indennità di disoccupazione

TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Requisiti: - uno stato di disoccupazione che dia diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento;

.................- due anni di assicurazione ai fini dell'assicurazione per la disoccup. ;

.................- un anno di contibuzione versato nel biennio precedente la domanda.

Presentazione della domanda: - entro il 68° giorno dall'inizio della disoccupazione in caso di licenziamento involontario. Dal 1 gennaio '99 la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie non darà diritto a richiedere l'indennità di dis. ordinaria, agricola e non.

Misura dell'indennità: - è pari al 40% della retribuzione media relativa ai tre mesi precedenti, erogabile per un massimo di 180 gg.. Contestualmente è erogabile l'assegno per il nucleo familiare, in presenza dei requisiti richiesti.

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

In mancanza dell'anno di contribuzione nel biennio, se si fa valere: - due anni di anzianità assicurativa ai fini della DS; - almeno 78 giornate di effettivo lavoro nell'anno precedente;

spetta l'indennità per un numero massimo di giornate pari a quelle lavorate nella stessa misura della DS ordinaria.

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