Intanto vi segnaliamo uno
strumento utile alla ricerca delle norme indicate nel nostro
sito, rappresentato dal seguente URL: http://www.normeinrete.it/; se
poi volete approfondire ulteriormente: www.dottrina.it e www.giust.it
La nuova legge sul diritto al
lavoro dei disabili, 12 marzo 1999, n.68, segna in cambiamento importante ed
estremamente significativo,
rilevabile già nel linguaggio, sin dal primo articolo che indica
come finalità "la promozione dell'inserimento e
dell'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato"
e nei successivi, allorchè si fa riferimento alle capacità
lavorative, abilità, competenze e inclinazioni delle persone
disabili, di azioni
positive, forme di sostegno e servizi specifici.
Si afferma il diritto al
lavoro delle persone disabili e la centralità del collocamento
mirato, inteso fondamentalmente come incontro tra capacità e
competenze lavorative del disabile e fabbisogno dei datori di
lavoro. E' definitamente archiviata la vecchia
legge sul collocamento obbligatorio, la n. 482/68, con la sua
logica meramente impositiva, burocratica, di scarsa attenzione
alle esigenze delle persone, da tempo definita unanimente vecchia
e superata. Vediamo, in modo sintetico, i punti fondamentali:
BENEFICIARI: - persone
affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e
portatori di Handicap intellettivo con una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%- persone invalide del
lavoro con invalidità superore al 33%- persone invalide di
guerra- persone non vedenti e sordomute.
QUOTE D'OBBLIGO: datori
di lavoro pubblici e privati con 15 e fino a 35 dipendenti...........1
lavoratore disabile
.......................................datori
di lavoro pubblici e privati con 36 e fino a .50 dipendenti..........2
lavoratori disabili
.......................................datori
di lavoro pubblici e privati con 50 e oltre.........dipendenti..........7%
lavoratori disabili
I SERVIZI E GLI
STRUMENTI: "uffici competenti" Servizi specifici;
Collocamento mirato, Convenzioni o Convenzioni di integrazione
lavorativa con 1. Tirocinio formativo o di orientamento; 2.
Tirocinio finalizzato all'assunzione; 3. ex art. 17, lege 56/87.
LE AGEVOLAZIONI PER LE
AZIENDE:
- Fiscalizzazione
totale degli oneri sociali per un massimo di 8 anni: per
l'assunz. di Inv. Civ. oltre il 79% e per disabili
psichici ed intellettivi
- Fiscalizzazione
parziale degli oneri sociali per un massimo di 5 anni:
per I.C. 67-79%
- Rimborso
forfettario spese di adeguamento del posto di lavoro e
rimozione barrierte architettoniche: per I.C. oltre il 50%
LE SANZIONI / I
CONTRIBUTI DELLE AZIENDE:
- NON INVIO
PROSPETTO ................sanzione..............£ 1
milione+50mila/die
- QUOTA DI OBBLIGO
NON COPERTA.."..................£ 100 mila/die/posto
non coperto
- CONTIBUTO al Fondo
per eson. parz. ....."...................£ .25 mila/die/disabile
non occup.
Per i provvedimenti collegati
vedere MINISTERO DEL LAVORO.
Nella prospettiva di rendere
più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, è stato
emanato, in data 21 aprile 2000, il D. L.vo n. 181 il quale si inserisce nel contesto di
aggiornamento degli strumenti di gestione del mercato del lavoro
ed interessa, tra l'altro, la ristrutturazione del collocamento e
la riforma degli ammortizzatori sociali, con l'obiettivo di
rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro.Il decreto leg.vo n. 181/00 cerca di muoversi nella logica
comunitaria, anche se ne è ancora lontano, ove la struttura
pubblica offre un servizio personalizzato a chi cerca occupazione.Le
nuove regole disciplinano, quindi, il contenuto e le modalità di
erogazione dei servizi minimi che i centri per l'impiego devono
fornire: colloqui di orientamento a favore dei giovani e degli
adolescenti, proposte di adesione ad "iniziative di
inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione
professionale" rivolti alle donne in cerca di reinserimento
lavorativo e ai disoccupati ed inoccupati di lunga durata. La
novità più importante riguarda quello dello "stato di
disoccupazione", ovvero "la condizione del disoccupato
o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento di un'attività lavorativa"; si è , quindi,
introdotto un criterio che dà rilievo al comportamento tenuto
dal lavoratore, cercando di valorizzare la propensione alla
ricerca attiva di occupazione e a stigmatizzare atteggiamenti
passivi. A questo proposito, i disoccupati che intendano
iscriversi nelle liste di collocamento secondo le nuove modalità
previste dal Decreto legislativo n. 181/2000 ed essere
destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel
mercato del lavoro potranno farlo a partire da lunedì 27
novembre 2000 recandosi nelle Sezioni di collocamento dove sono
domiciliati, ove compileranno una modulistica che è stata appositamente
predisposta; i disoccupati già iscritti nelle liste, invece,
potranno adempiere a tale onere in occasione della conferma
annuale dello stato di disoccupazione che, anche per il 2001, sarà
effettuata secondo le scadenze già note e utilizzate nel 2000 (presentazione
nel trimestre solare assegnato a seconda della lettera iniziale
del cognome). Inoltre, il decreto legislativo prevede che i
rapporti di lavoro a tempo determinato, in atto al 19/7/00 e
quelli attivati successivamente, determinano la sospensione
dell'anzianità di iscrizione per i primi 12 mesi ed una
proporzionale decurtazione dell'anzianità di iscrizione per i
mesi successivi, contrariamente a quanto avveniva precedentemente
(cancellazione dopo 4 mesi di lavoro nell'anno solare). Le
Sezioni Circoscrizionali per il collocamento provvederanno
d'ufficio alla reiscrizione dei lavoratori cancellati per il
motivo prima indicato, riattribuendo loro il punteggio spettante:
detti lavoratori,comunque, potranno recarsi negli Uffici per la
regolarizzazione della loro posizione.
Ecco, di seguito, il
testo integrale del D.L.vo n. 181/2000:
DECRETO
LEGISLATIVO 21 Aprile 2000, n. 181
Disposizioni
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1,lettera a, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4.7.2000
Art. 1
Le disposizioni contenute nel
presente decreto individuano i soggetti potenziali
destinatari delle misure di promozione all'inserimento
nel mercato del lavoro di cui all'art. 3 e definiscono a
tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando
criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il
sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli
indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della
disoccupazione di lunga durata.
Ai fini del presente decreto
si intendono per :
"INOCCUPATI DI LUNGA DURATA",
coloro che, senza aver precedentemente svolto attività
lavorativa, siano alla ricerca di una occupazione da più
di DODICI MESI;
"DONNE IN REINSERIMENTO
LAVORATIVO", quelle che, già precedentemente
occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo
almeno DUE anni di inattività;
3) Con decreto del Ministro del
Lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 90
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentite le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale sono indivi -
duati, in riferimento ai periodi
previsti dalle lettere C) ed E) del comma 2, limiti mas-
simi temporali di espletamento di
eventuale attività lavorativa compatibili con le condi-
zioni definite dalle predette lettere
e possono altresi, al medesimo fine, essere indivi-
duati limiti reddituali.
Art. 2
Stato
di disoccupazione
- La
condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f, deve
essere comprovata dalla presentazione dell'interessato
presso il servizio competente nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da un
dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, che attesti l'eventuale
attività lavorativa precedentemente svolta, nonché
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa.
- In
sede di prima applicazione del presente decreto gli
interessati all'accertamento della condizione di cui
all'art. 1, comma 2, lettera f, sono tenuti a presentarsi
presso il servizio competente per territorio entro 180
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
- A
far data dalla prima presentazione presso il servizio
competente decorrono i termini da prendere in
considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi
obblighi di presentazione dal servizio medesimo
eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della
condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c.
- I
servizi competenti sono comunque tenuti a verificare
l'effettiva persistenza della condizione di
disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei
disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso
didisoccupazione conseguente a cessazione di attività
diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono atresi
tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione
dell'interessato circa l'effettivo svolgimento
dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i servizi competenti
dispongono indagini a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma
2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione
del personale delle Direzioni Provinciali del Lavoro -
servizio ispezione del lavoro.
- Nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato
di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato,.
In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si
applica il Decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
- La
durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi inferiori a quindici giorni
all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i
periodi superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
- Le
disposizioni ci cui ai commi 1, 3 e 4 trovano
applicazione fino all'emanazione con decreto del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza Unificata, di norme che prevedono modalità e
termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
disposizioni,; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori
previste nel regolamento di semplificazione di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1\, n. 112 bis, e successive modificazioni.
Art. 3
Indirizzi
generali ai servizi per l'Impiego ai fini della prevenzione della
disoccupazione di lunga durata.
- I
servizi competenti, nel quadro della programmazione
regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e
offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e
inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di
cui all'art. 1, comma 2, ad interviste periodiche,
offrendo almeno i seguenti interventi:
a)
colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, cosi accertato ai sensi dell'art. 2,
con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b)
proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo
o di formazione e/o riqualificazione professionale:
1-
nei confronti delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non otre SEI mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
2-
nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga
durata,non oltre DODICI mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione o in caso di disoccupati che godano di
trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione
vigente e successive modificazioni, non oltre
modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione.
Art. 4
PERDITA dello STATO di DISOCCUPAZIONE
- La
condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f ,
viene meno in caso di mancato adempimento da parte
dell'interessato degli obblighi di cui all'articolo 2,
comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di
orientamento di cui all'articolo 3. Qualora la mancata
presentazione al servizio competente in entrambe le
ipotesi, dipenda da comprovanti impedimenti oggettivi, è
ammesso un ritardo non superiore a 15 QUINDICI giorni. E'
fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore
qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di
salute certificate dalla struttura pubblica competente.
La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f,
viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza
giustificato motivo valutabile dal servizio competente,
ad una proposta formulata ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettere a e b.
- Comporta
la perdita dell'anzinità dello stato di disoccupazione
il rifiuto di un offerta di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai
sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione,
in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi,
formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio
di 50 Cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore,
il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita
dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia
congrua, secondo criteri determinati dalle Commissioni
Regionali permanenti tripartite di cui all'art. 4, comma
1, lettera b, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n, 469, alla professionalità posseduta dall'interessato.
- L'accettazione
di un offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo formulata dal servizio competente comporta la
sospensione dell'anzianità nello stato di disoccupazione.
Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato
il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo.
Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata
superiore a 12 dodici mesi, l'anzianità nello stato di
disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento
pari alla durata eccedente i 12 dodici mesi.
Art. 5
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
- In
attesa della attuazione della delega di cui all'articolo
4, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all'occupazione continuano a trovare
applicazione le disposizioni vigenti in tema di
trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi
compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di
cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
- In
sede di attuazione delle delega di cui al comma 1 sono
individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività
svolta dai servizi ai sensi del presente decreto e quella
delle strutture private autorizzate all'attività di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469.
A cura di T. Sanna e G.Piras