Intanto vi segnaliamo uno strumento utile alla ricerca delle norme indicate nel nostro sito, rappresentato dal seguente URL: http://www.normeinrete.it/; se poi volete approfondire ulteriormente: www.dottrina.it e www.giust.it

La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili, 12 marzo 1999, n.68, segna in cambiamento importante ed estremamente significativo, rilevabile già nel linguaggio, sin dal primo articolo che indica come finalità "la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato" e nei successivi, allorchè si fa riferimento alle capacità lavorative, abilità, competenze e inclinazioni delle persone disabili, di azioni positive, forme di sostegno e servizi specifici.

Si afferma il diritto al lavoro delle persone disabili e la centralità del collocamento mirato, inteso fondamentalmente come incontro tra capacità e competenze lavorative del disabile e fabbisogno dei datori di lavoro. E' definitamente archiviata la vecchia legge sul collocamento obbligatorio, la n. 482/68, con la sua logica meramente impositiva, burocratica, di scarsa attenzione alle esigenze delle persone, da tempo definita unanimente vecchia e superata. Vediamo, in modo sintetico, i punti fondamentali:

BENEFICIARI: - persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di Handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%- persone invalide del lavoro con invalidità superore al 33%- persone invalide di guerra- persone non vedenti e sordomute.

QUOTE D'OBBLIGO: datori di lavoro pubblici e privati con 15 e fino a 35 dipendenti...........1 lavoratore disabile

.......................................datori di lavoro pubblici e privati con 36 e fino a .50 dipendenti..........2 lavoratori disabili

.......................................datori di lavoro pubblici e privati con 50 e oltre.........dipendenti..........7% lavoratori disabili

I SERVIZI E GLI STRUMENTI: "uffici competenti" Servizi specifici; Collocamento mirato, Convenzioni o Convenzioni di integrazione lavorativa con 1. Tirocinio formativo o di orientamento; 2. Tirocinio finalizzato all'assunzione; 3. ex art. 17, lege 56/87.

LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE:

LE SANZIONI / I CONTRIBUTI DELLE AZIENDE:

Per i provvedimenti collegati vedere MINISTERO DEL LAVORO.

Nella prospettiva di rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, è stato emanato, in data 21 aprile 2000, il D. L.vo n. 181 il quale si inserisce nel contesto di aggiornamento degli strumenti di gestione del mercato del lavoro ed interessa, tra l'altro, la ristrutturazione del collocamento e la riforma degli ammortizzatori sociali, con l'obiettivo di rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro.Il decreto leg.vo n. 181/00 cerca di muoversi nella logica comunitaria, anche se ne è ancora lontano, ove la struttura pubblica offre un servizio personalizzato a chi cerca occupazione.Le nuove regole disciplinano, quindi, il contenuto e le modalità di erogazione dei servizi minimi che i centri per l'impiego devono fornire: colloqui di orientamento a favore dei giovani e degli adolescenti, proposte di adesione ad "iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale" rivolti alle donne in cerca di reinserimento lavorativo e ai disoccupati ed inoccupati di lunga durata. La novità più importante riguarda quello dello "stato di disoccupazione", ovvero "la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa"; si è , quindi, introdotto un criterio che dà rilievo al comportamento tenuto dal lavoratore, cercando di valorizzare la propensione alla ricerca attiva di occupazione e a stigmatizzare atteggiamenti passivi. A questo proposito, i disoccupati che intendano iscriversi nelle liste di collocamento secondo le nuove modalità previste dal Decreto legislativo n. 181/2000 ed essere destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro potranno farlo a partire da lunedì 27 novembre 2000 recandosi nelle Sezioni di collocamento dove sono domiciliati, ove compileranno una modulistica che è stata appositamente predisposta; i disoccupati già iscritti nelle liste, invece, potranno adempiere a tale onere in occasione della conferma annuale dello stato di disoccupazione che, anche per il 2001, sarà effettuata secondo le scadenze già note e utilizzate nel 2000 (presentazione nel trimestre solare assegnato a seconda della lettera iniziale del cognome). Inoltre, il decreto legislativo prevede che i rapporti di lavoro a tempo determinato, in atto al 19/7/00 e quelli attivati successivamente, determinano la sospensione dell'anzianità di iscrizione per i primi 12 mesi ed una proporzionale decurtazione dell'anzianità di iscrizione per i mesi successivi, contrariamente a quanto avveniva precedentemente (cancellazione dopo 4 mesi di lavoro nell'anno solare). Le Sezioni Circoscrizionali per il collocamento provvederanno d'ufficio alla reiscrizione dei lavoratori cancellati per il motivo prima indicato, riattribuendo loro il punteggio spettante: detti lavoratori,comunque, potranno recarsi negli Uffici per la regolarizzazione della loro posizione.

Ecco, di seguito, il testo integrale del D.L.vo n. 181/2000:

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 Aprile 2000, n. 181

Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,lettera a, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4.7.2000

Art. 1

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'art. 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

  2. Ai fini del presente decreto si intendono per :

3) Con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 90

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organiz-

zazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono indivi -

duati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere C) ed E) del comma 2, limiti mas-

simi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le condi-

zioni definite dalle predette lettere e possono altresi, al medesimo fine, essere indivi-

duati limiti reddituali.

Art. 2

Stato di disoccupazione

  1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f, deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da un dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
  2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 180 centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
  3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c.
  4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso didisoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono atresi tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle Direzioni Provinciali del Lavoro - servizio ispezione del lavoro.
  5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato,. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a quindici giorni all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
  7. Le disposizioni ci cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni,; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1\, n. 112 bis, e successive modificazioni.

Art. 3

Indirizzi generali ai servizi per l'Impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.

  1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, cosi accertato ai sensi dell'art. 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:

1- nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non otre SEI mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2- nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata,non oltre DODICI mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

Art. 4

PERDITA dello STATO di DISOCCUPAZIONE

  1.  La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f , viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovanti impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a 15 QUINDICI giorni. E' fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a e b.
  2. Comporta la perdita dell'anzinità dello stato di disoccupazione il rifiuto di un offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di 50 Cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore, il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle Commissioni Regionali permanenti tripartite di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n, 469, alla professionalità posseduta dall'interessato.
  3. L'accettazione di un offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta la sospensione dell'anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a 12 dodici mesi, l'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i 12 dodici mesi.

Art. 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  1. In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2. In sede di attuazione delle delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

A cura di T. Sanna e G.Piras