segue ALCUNI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE
- La legge 863/84,
all'art 3 ha previsto benefici per i datori di lavoro(Enti
pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di
imprese, associazioni prof.li, socioculturali o sportive,
fondazioni, datori di lavoro iscritti agli albi prof.li,
enti pubblici di ricerca)che assumano giovani con
contratto di formazione-lavoro. La disciplina in
atto disegna due tipi di contratto differenziati per
finalità, durata, sistema di incentivi, quantità delle
ore di formazione; entrambi possono essere a tempo
parziale o a tempo pieno e possono prevedere
l'inquadramento ad un livello inferiore a quello delle
mansioni a cui sono destinati. I contratti
possono essere di TIPO A, per l'acquisizione di
professionalità intermedie ed elevate, della durata
massima di 24 mesi e di TIPO B finalizzato ad agevolare
l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa , per un periodo massimo di 12 mesi. Nelle
imprese meridionali e imprese operanti nelle
circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla
media nazionale, la contribuzione è uguale a quella
prevista per gli apprendisti. Nei contratti di tipo B,
tuttavia, gli incentivi sono concessi solo dopo la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.Un ulteriore anno di agevolazioni è
previsto qualora il contratto venga trasformato a tempo
indeterminato.E' prevista l'assunzione diretta di giovani
fra i 16 e i 32 anni (non compiuti al momento
dell'assunzione), iscritti nelle liste di collocamento,
La Commissione dell'U.E. ha recentemente stabilito che
tali agevolazioni contributive spettino solo ai minori di
25 anni, 29 se laureati, 32 anni se disoccupati (senza
alcuna interruzione) da almeno un anno.
- Interessanti sono
anche le incentivazioni previste dalla stessa legge 56/87,
all'articolo 22, per l'assunzione di giovani con
contratto a tempo indeterminato, di giovani in possesso
di diploma di qualifica conseguito presso istituto
professionale. La contribuzione è pari a quella prevista
per gli apprendisti, per un periodo di 6 mesi.
- L'art. 3 della
legge 448/98 ha previsto, al comma 5, per i nuovi assunti
negli anni 1999,2000 e 2001, lo sgravio contributivo
totale, per un periodo di tre anni,degli oneri sociali
per nuovi posti di lavoro creati da datori di lavoro
privati e dagli Enti pubblici economici operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna... Il beneficio non può essere concesso per
lavoratori a tempo determinato , compresi gli stagionali
e per i lavoratori a tempo parziale. I nuovi dipendenti
devono essere iscritti nelle liste di collocamento o di
mobilità, oppure devono usufruire di CIGS da almeno 24
mesi, senza interruzione. La Commissione europea ha
ritenuto che l'incremento occupazionale debba essere
realizzato con riferimento alla media dei lavoratori
occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione.
- Da non dimenticare
la LEGGE REGIONALE n° 36 del 24 dicembre 1998 secondo la
quale "l'Amministrazione regionale è autorizzata,
d'intesa con l'INPS, ad erogare contributi finalizzati
allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a
carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di
cinque anni", per favorire varie tipologie di
assunzione. L'intervento ha carattere aggiuntivo in
termini di successione temporale rispetto a quelli di
analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato.
Siamo a disposizione
per ulteriore approfondimenti, precisazioni e applicazioni
pratiche presso i nostri Uffici di via San Francesco a Nuoro o
tramite la nostra E-MAIL.