Corte Costituzionale

Giurisprudenza Penale Minorile
 
 


(Soltanto di alcune Sentenze è disponibile la versione integrale)



Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 17 maggio 2001: Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 del codice penale, dell’art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e degli articoli 102 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 9 maggio 2001: La questione di legittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 9 maggio 2001:  La questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell’art. 224 del codice penale (Minore non imputabile), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 323 del 21 luglio 2000: Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell’art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall’art. 42 del D.lgs.14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 359 del 16 luglio 2000: "Illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, lettera b, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall’art. 42 del D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate)".
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 436 del 10 dicembre 1999: "Dichiarata illegittima una norma del regolamento penitenziario. Ai minori in carcere permessi sempre concedibili".
E' illegittimo il comma 2 dell'articolo 58-quater del regolamento carcerario lì dove riserva anche ai minorenni la limitazione di alcuni benefici, come il permesso premio, in seguito alla revoca di una misura alternativa. Alla Consulta si era rivolto il Tribunale dei minorenni di Palermo secondo il quale questo divieto nei confronti di detenuti minori era in contrasto con i principi del recupero e della risocializzazione che ispirano il diritto minorile. La Corte è stata dello stesso parere, dichiarando questa situazione assolutamente non compatibile con le esigenze costituzionali del diritto minorile, avvertendo che "un divieto automatico di concessione di tutti i benefici penitenziari in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative contrasta in effetti con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi".
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 2 dicembre 1998: "Dichiarato incostituzionale un articolo del Codice di procedura penale. Minorenni in carcere solo nei casi estremi".
Gli imputati minorenni, al momento dell'applicazione della pena, devono avere un trattamento diverso da quelli maggiorenni, anche se recidivi, tranne che per alcuni reati. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza numero 16 del 12 febbraio 1998 nella quale i giudici della Consulta hanno stabilito l'incostituzionalit`dell'articolo 59 della legge 689/81 (Modifiche al sistema penale). Questi i fatti. Il Tribunale dei minorenni di Cagliari aveva condannato(sentenza del 23 febbraio 1993) dueminorenni a quindici giorni di reclusione, sostituendo la pena con un mese di libertà controllata. Il Procuratore generale - con riferimento all'articolo 59 della legge 689/1981 - era ricorso in Cassazione contestandola sostituzione della pena decisa dal Tribunale di Cagliari. La Corte di Cassazione (sentenza del 13 gennaio 1995) aveva accolto la richiesta del Procuratore generale e, annullando la sentenza, aveva rinviato gli atti allo stessoTribunale. Il quale aveva rimesso gli atti alla Corte Costituzionale denunciando due articoli della legge 689/1981("Modifiche al sistema penale") -  l'articolo 59 (Casi soggettivi in cui la pena non pur esseresostituita) e l'articolo 60 (Reati per i quali non pur essere sostituita la pena) come contrari alla Costituzione(articolo 3, 27 terzo comma, 31 e 97) - qualora non si fosse tenuto conto per i minori di un successivo decreto (d.P.R. 448/1988, "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"), nel quale si stabilisce che nel caso di una pena non superiore a due anni, il giudice pur sostituire la pena inflitta al minore con la semidetenzione o con la libertà controllata, tenendo conto degli elementisoggettivi: personalita, lavoro, studio, famiglia, condizioni sociali, ambiente. L'estensione anche ai minori dei limiti alle pene sostitutive provocherebbe "una irragionevole disparità, riservando ai minorenni l'identico trattamento sanzionatorio riservato agli imputati maggiorenni nonostante la profonda diversità della rispettiva condizione". La Corte Costituzionale, dopo aver risolto in favoredel Tribunale di Cagliari l'ammissibilit` e la fondatezza del suo ricorso, si h pronunciata sui duearticoli della legge 689/1981:
1) Ha ritenuto di far salvo l'articolo 60 perché esso stabilisce un elenco di reati per i quali non h prevista la sostituzione di pena (Esclusioni "oggettive") e la condanna in questione non riguardava uno di questi  reati.
2) Ha giudicato fondata, invece, la questione di legittimità riguardante l'articolo 59. La Corte ha notato che esso contrasta con l'articolo 3 della Costituzione (giustiziasociale), con l'articolo 31 (protezione della gioventù) in collegamento con l'articolo 27 terzo comma (penenon disumane e volte alla rieducazione del condannato). Viene citata, in proposito, la recente sentenza n.403 del 1997, secondo la quale la parificazione in materia di pena tra adulti e minori rischia di "confliggere con le esigenze di specifica individuazione e di  flessibilit` di trattamento" dei minori condannati. La Corte Costituzionale ha dichiarato quindi l'incostituzionalita dell'art.59 della legge 689/1981 "nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevenute per  l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni". In  pratica, l'articolo resta in vigore ma h incostituzionale solo se interpretato in maniera tale daricomprendere in si anche i minori (disciplinati invece autonomamente dal D.P.R. 448/1988).
 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 24 luglio 1998: "Articoli 206 e 222, quarto comma, del codice penale, ed art. 312 del codice di procedura penale".
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, quarto comma, del codice penale;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario;
dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 312 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia con l’ordinanza in epigrafe.
[Sentenza versione integrale]
 
 
 
 

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