Giurisprudenza Penale Minorile
Sentenza della Corte Costituzionale
n. 154 del 17 maggio 2001: Giudizio
di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali:
specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24
(Multa) quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre
1981,
n. 689 del codice penale, dell’art. 660 (Esecuzione delle
pene pecuniarie) del codice di procedura penale e degli articoli 102 e
108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
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Sentenza della Corte Costituzionale
n. 114 del 9 maggio 2001: La questione di
legittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice
di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
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Sentenza della Corte Costituzionale
n. 117 del 9 maggio 2001: La questione
di legittimità costituzionale dell’art. 37 del D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni), e dell’art. 224 del codice penale (Minore non imputabile),
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
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Sentenza della Corte Costituzionale
n. 323 del 21 luglio 2000: Non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice
di procedura penale e dell’art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), come sostituito dall’art. 42 del D.lgs.14 gennaio 1991, n.
12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
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Sentenza della Corte Costituzionale
n. 359 del 16 luglio 2000: "Illegittimità
costituzionale dell’art. 23, comma 2, lettera b, del D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni), come sostituito dall’art. 42 del D.lgs. 14 gennaio
1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate)".
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Sentenza della Corte Costituzionale
n. 436 del 10 dicembre 1999: "Dichiarata illegittima
una norma del regolamento penitenziario. Ai minori in carcere permessi
sempre concedibili".
E' illegittimo il comma 2 dell'articolo 58-quater del
regolamento carcerario lì dove riserva anche ai minorenni la limitazione
di alcuni benefici, come il permesso premio, in seguito alla revoca di
una misura alternativa. Alla Consulta si era rivolto il Tribunale dei minorenni
di Palermo secondo il quale questo divieto nei confronti di detenuti minori
era in contrasto con i principi del recupero e della risocializzazione
che ispirano il diritto minorile. La Corte è stata dello stesso
parere, dichiarando questa situazione assolutamente non compatibile con
le esigenze costituzionali del diritto minorile, avvertendo che "un divieto
automatico di concessione di tutti i benefici penitenziari in conseguenza
della revoca di una qualunque delle misure alternative contrasta in effetti
con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi
automatismi".
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Sentenza della Corte Costituzionale
n. 16 del 2 dicembre 1998: "Dichiarato incostituzionale
un articolo del Codice di procedura penale. Minorenni in carcere solo nei
casi estremi".
Gli imputati minorenni, al momento
dell'applicazione della pena, devono avere un trattamento diverso da quelli
maggiorenni, anche se recidivi, tranne che per alcuni reati. Lo ha stabilito
la Corte Costituzionale nella sentenza numero 16 del 12 febbraio 1998 nella
quale i giudici della Consulta hanno stabilito l'incostituzionalit`dell'articolo
59 della legge 689/81 (Modifiche al sistema penale). Questi i fatti. Il
Tribunale dei minorenni di Cagliari aveva condannato(sentenza del 23 febbraio
1993) dueminorenni a quindici giorni di reclusione, sostituendo la pena
con un mese di libertà controllata. Il Procuratore generale - con
riferimento all'articolo 59 della legge 689/1981 - era ricorso in Cassazione
contestandola sostituzione della pena decisa dal Tribunale di Cagliari.
La Corte di Cassazione (sentenza del 13 gennaio 1995) aveva accolto la
richiesta del Procuratore generale e, annullando la sentenza, aveva rinviato
gli atti allo stessoTribunale. Il quale aveva rimesso gli atti alla Corte
Costituzionale denunciando due articoli della legge 689/1981("Modifiche
al sistema penale") - l'articolo 59 (Casi soggettivi in cui la pena
non pur esseresostituita) e l'articolo 60 (Reati per i quali non pur essere
sostituita la pena) come contrari alla Costituzione(articolo 3, 27 terzo
comma, 31 e 97) - qualora non si fosse tenuto conto per i minori di un
successivo decreto (d.P.R. 448/1988, "Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni"), nel quale si stabilisce
che nel caso di una pena non superiore a due anni, il giudice pur sostituire
la pena inflitta al minore con la semidetenzione o con la libertà
controllata, tenendo conto degli elementisoggettivi: personalita, lavoro,
studio, famiglia, condizioni sociali, ambiente. L'estensione anche ai minori
dei limiti alle pene sostitutive provocherebbe "una irragionevole disparità,
riservando ai minorenni l'identico trattamento sanzionatorio riservato
agli imputati maggiorenni nonostante la profonda diversità della
rispettiva condizione". La Corte Costituzionale, dopo aver risolto in favoredel
Tribunale di Cagliari l'ammissibilit` e la fondatezza del suo ricorso,
si h pronunciata sui duearticoli della legge 689/1981:
1) Ha ritenuto di far salvo l'articolo
60 perché esso stabilisce un elenco di reati per i quali non h prevista
la sostituzione di pena (Esclusioni "oggettive") e la condanna in questione
non riguardava uno di questi reati.
2) Ha giudicato fondata, invece,
la questione di legittimità riguardante l'articolo 59. La Corte
ha notato che esso contrasta con l'articolo 3 della Costituzione (giustiziasociale),
con l'articolo 31 (protezione della gioventù) in collegamento con
l'articolo 27 terzo comma (penenon disumane e volte alla rieducazione del
condannato). Viene citata, in proposito, la recente sentenza n.403 del
1997, secondo la quale la parificazione in materia di pena tra adulti e
minori rischia di "confliggere con le esigenze di specifica individuazione
e di flessibilit` di trattamento" dei minori condannati. La Corte
Costituzionale ha dichiarato quindi l'incostituzionalita dell'art.59 della
legge 689/1981 "nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive
in esso prevenute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si
estendano agli imputati minorenni". In pratica, l'articolo resta
in vigore ma h incostituzionale solo se interpretato in maniera tale daricomprendere
in si anche i minori (disciplinati invece autonomamente dal D.P.R. 448/1988).
Sentenza della Corte Costituzionale
n. 324 del 24 luglio 1998: "Articoli 206 e
222, quarto comma, del codice penale, ed art. 312 del codice di procedura
penale".
La Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 222, primo e secondo comma, del codice penale,
nella parte in cui prevede l’applicazione anche ai minori della misura
di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, quarto comma, del
codice penale;
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte
in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio
anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario;
dichiara l’inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 312 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2,
3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia
con l’ordinanza in epigrafe.
[Sentenza
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