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Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, denominata
in seguito "Associazione".
Art- 2 - SCOPI L'Associazione ha per scopi di: 1) promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicologia giuridica in ogni suo aspetto e branca; 2) provvedere alla raccolta ed all'elaborazione di dati e di informazioni sull'argomento; 3) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili; 4) promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'insegnamento e della pratica della psicologia giuridica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla, anche mediante la promozione e il riconoscimento di programmi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili; 5) promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito della psicologia giuridica e delle sue applicazioni; 6) curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali; 7) curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.; 8) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali; 9) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi della psicologia giuridica in genere e dei propri Soci in particolare; 10) promuovere la valorizzazione della professionalità della psicologica giuridica e dei propri Soci; 11) curare la formazione e l'aggiornamento di un proprio Albo professionale con l'indicazione delle notizie che riterrà opportune; 12) specificare i requisiti, le mansioni e le competenze di varie categorie e livelli professionali, quali - ad esempio - trainers, supervisori, formatori, etc., a seconda di quanto ritenga opportuno; 13)svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per
il progresso della
Art. 3 - SEDE L'Associazione ha sede legale in Roma.
Art. 4 - SOCI Soci dell'Associazione possono essere le persone fisiche e giuridiche
che ne condividano gli scopi sociali.
1) fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro ai quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica ai sensi dell'art. 20; 2) ordinari: possono essere Soci ordinari coloro che, avendone fatta domanda, sono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; 3) aderenti: coloro che coltivano lo studio della psicologia giuridica e, avendone fatta richiesta, sono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; 4) onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia giuridica e che siano stai ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; 5) sostenitori: colore, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; 6) corrispondenti: coloro che siano Soci di analoghe associazioni scientifiche o professionali estere; 7) istituzionali: sono persone idonee ai fini di una collaborazione con l'Associazione. I Soci fondatori sono Soci effettivi.
Art. 5 - AMMISSIONI L'ammissione all'Associazione è subordinata ad una domanda sulla quale decide il Consiglio Direttivo. L'ammissione dei Soci onorari avviene su invito del Consiglio Direttivo. Art. 6 - QUOTE SOCIALI I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento
della tassa di ammissione e delle quote sociali annuali.
Art. 7 - SEZIONI E DIVISIONI Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni
territoriali dell'Associazione o di Divisioni per campo di interesse, secondo
le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 8 - ORGANI SOCIALI Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere,
il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci.
Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci, composta dai Soci ordinari in regola con le
quote sociali, è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni
tre anni e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il
Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci ordinari.
L'Assemblea dei Soci ha il compito di: 1) deliberare sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; 2) deliberare sugli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 16; 3) eleggere il Consiglio Direttivo; 4) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo; 5) decidere sulle questioni relative al buon andamento dell'Associazione, alla sua organizzazione e al raggiungimento degli scopi sociali; 6) decidere la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, ma non solo di alcuni membri; 7) decidere sulle questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti
la maggioranza dei Soci ordinari in regola con le quote sociali, in seconda
convocazione con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.
Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di
membri compreso tra tre e nove, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei
Soci ordinari tra i Soci ordinari.
Art. 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione
nonché la firma sociale.
Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce in caso di impedimento il Presidente.
Art. 13 - IL SEGRETARIO Il Segretario, anche a mezzo di altre persone nominate da Consiglio Direttivo anche tra non Soci, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, alla loro conservazione ed alla loro comunicazione ai Soci. Art. 14 - IL TESORIERE Il Tesoriere anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio Direttivo anche tra non Soci, ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati. Viene eletto solo nel caso che il numero dei membri del Consiglio Direttivo si almeno tre, altrimenti le sue funzioni sono attribuite al Segretario. Art.15-IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri. Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione. Le relative sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare, in relazione alla gravità dell'infrazione sono: a) l'ammonizione; b) la censura; c) la proposta di decadenza ai sensi dell'art. 16. Art. 16 - IL COLLEGIO DEI SINDACI Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri. Al Collegio dei Sindaci spetta il compito di vigilare sull'amministrazione finanziaria dell'Associazione, di controllare i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo e redigerne una relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Art. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di Socio si perde per a) morte; b) dimissioni; c) morosità;
d) decadenza.
Art. 18 - IL PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle tasse di ammissioni, dalle quote sociali, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, da fondi destinati ad incrementarne il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà. Art. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'Esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Art. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI L'Associazione ha durata illimitata.
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