STATUTO

 
 
 
 
Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, denominata in seguito "Associazione".
L'Associazione è un'associazione scientifica culturale, senza scopo di lucro.

Art- 2 - SCOPI

L'Associazione ha per scopi di:

1) promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicologia giuridica in ogni suo aspetto e branca;

2) provvedere alla raccolta ed all'elaborazione di dati e di informazioni sull'argomento;

3) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili;

4) promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'insegnamento e della pratica della psicologia giuridica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla, anche mediante la promozione e il riconoscimento di programmi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili;

5) promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito della psicologia giuridica e delle sue applicazioni;

6) curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;

7) curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.;

8) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;

9) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi della psicologia giuridica in genere e dei propri Soci in particolare;

10) promuovere la valorizzazione della professionalità della psicologica giuridica e dei propri Soci;

11) curare la formazione e l'aggiornamento di un proprio Albo professionale con l'indicazione delle notizie che riterrà opportune;

12) specificare i requisiti, le mansioni e le competenze di varie categorie e livelli professionali, quali - ad esempio - trainers, supervisori, formatori, etc., a seconda di quanto ritenga opportuno;

13)svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della 
psicologia giuridica in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'apertura di altre sedi.

Art. 4 - SOCI

Soci dell'Associazione possono essere le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi sociali.
I Soci dell'Associazione si dividono in:

1) fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro ai quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica ai sensi dell'art. 20;

2) ordinari: possono essere Soci ordinari coloro che, avendone fatta domanda, sono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo;

3) aderenti: coloro che coltivano lo studio della psicologia giuridica e, avendone fatta richiesta, sono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo;

4) onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia giuridica e che siano stai ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo;

5) sostenitori: colore, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

6) corrispondenti: coloro che siano Soci di analoghe associazioni scientifiche o professionali estere;

7) istituzionali: sono persone idonee ai fini di una collaborazione con l'Associazione.

I Soci fondatori sono Soci effettivi.
I Soci si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico, nonché a quelle contenute nel Regolamento.

Art. 5 - AMMISSIONI

L'ammissione all'Associazione è subordinata ad una domanda sulla quale decide il Consiglio Direttivo. L'ammissione dei Soci onorari avviene su invito del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI

I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali annuali.
Solo i Soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali, comprese le Assemblee.
Il Socio moroso per oltre due anni consecutivi può essere considerato decaduto a norma dell'art. 16.

Art. 7 - SEZIONI E DIVISIONI

Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni territoriali dell'Associazione o di Divisioni per campo di interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Scopo specifico delle Divisioni è di riunire i Soci in funzione di interessi particolari.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.
Le cariche di Probiviro e di Sindaco sono incompatibili tra di loro e con ogni altra carica sociale.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, composta dai Soci ordinari in regola con le quote sociali, è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci ordinari. 
La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della data di convocazione.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

1) deliberare sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

2) deliberare sugli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 16;

3) eleggere il Consiglio Direttivo;

4) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;

5) decidere sulle questioni relative al buon andamento dell'Associazione, alla sua organizzazione e al raggiungimento degli scopi sociali;

6) decidere la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, ma non solo di alcuni membri;

7) decidere sulle questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti la maggioranza dei Soci ordinari in regola con le quote sociali, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Socio ordinario più anziano di età.
Ogni Socio ordinario può rappresentare mediante delega scritta, non più di altri tre Soci ordinari.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei Soci ordinari presenti in regola con le quote sociali.
Su tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può interpellare i Soci ordinari a mezzo posta per referendum scritto.
Le consultazioni per referendum sono valide se risponde almeno la metà dei Soci ordinari in regola con le quote sociali; le deliberazioni relative sono valide a maggioranza dei votanti.
I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti i Soci di ogni categoria.
Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può convocare Assemblee delle altre categorie di Soci, con valore consultivo.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci ordinari tra i Soci ordinari.
Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci che provvede all'elezione.
In caso di consultazione per referendum il numero dei consiglieri da eleggere è stabilito dal Consiglio Direttivo uscente.
Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
In particolare può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive.
Redige inoltre i resoconti morale e finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo; stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione e delle quote sociali per le varie categorie di Soci.
Delibera sull'ammissione dei nuovi Soci.
Redige e aggiorna il Codice deontologico ed il Regolamento. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri, il Presidente, il Consiglio dei Probiviri o il Consiglio dei Sindaci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vece Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I verbali delle riunioni del Consiglio vengono inviati a tutti i Soci di ogni categoria.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione nonché la firma sociale.
Può delegare per iscritto al Vice Presidente parte delle sue funzioni.
Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee.

Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce in caso di impedimento il Presidente.
Viene eletto solo quando il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia almeno cinque.

Art. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, anche a mezzo di altre persone nominate da Consiglio Direttivo anche tra non Soci, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, alla loro conservazione ed alla loro comunicazione ai Soci.

Art. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio Direttivo anche tra non Soci, ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.

Viene eletto solo nel caso che il numero dei membri del Consiglio Direttivo si almeno tre, altrimenti le sue funzioni sono attribuite al Segretario.

Art.15-IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione.

Le relative sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare, in relazione alla gravità dell'infrazione sono: a) l'ammonizione; b) la censura; c) la proposta di decadenza ai sensi dell'art. 16.

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.

Al Collegio dei Sindaci spetta il compito di vigilare sull'amministrazione finanziaria dell'Associazione, di controllare i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo e redigerne una relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per a) morte; b) dimissioni; c) morosità; d) decadenza.
I Soci morosi da oltre due anni possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La decadenza può essere pronunciata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri, per gravi motivi di ordine deontologico.

Art. 18 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle tasse di ammissioni, dalle quote sociali, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, da fondi destinati ad incrementarne il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà.

Art. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

L'Associazione ha durata illimitata. 
I Soci fondatori possono perdere la qualifica di Socio solo per morte o dimissioni. 
I primi trenta Soci effettivi possono acquisire la qualifica di Soci fondatori, qualora il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Fino a quando il numero dei Soci ordinari non sarà superiore a trenta, le funzioni del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci sono svolte dal Consiglio Direttivo.
Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno due terzi dei Soci ordinari e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
 
 

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