agli insegnanti e a chi coltivi le scienze; - delle biblioteche nei Comuni; - delle distribuzioni dei soccorsi ai poveri in speciali circostanze di anniversari e di sventure; - degli anniversari funebri per sè, pei suoi e pei benefattori della valle; - delle conservazioni e degli abbellimenti delle chiese di Malesco e del santuario di Re dei sussidi al Clero; - della introduzione d'industrie nella valle e dell'avviamento alla pratica di esse dei giovani e poveri operai; - della erezione di un Ospizio di carità; - della fondazione di società di mutuo soccorso; - dell'apertura di una Cassa di Risparmio; - della costruzione di un palazzo proprio per l'Opera Pia; della creazione di musei di arti e mestieri, di scienze fisiche e naturali; - delle pensioni di riposo a tutti coloro, che riceveranno stipendi e sussidi dall'Opera Pia in ragione dei servizi che prestano; - degli assegni ai membri dell'Amministrazione pel tempo in cui la fondazione avrà preso tali proporzioni da richiedere cure continue e diligenti di sorveglianza; - del fondo di riserva, e di una Cassa particolare per sopperire alle deficienze nei vari servizi e ai bisogni non preveduti dal testatore.

    C) Negli articoli 85 e 94 sono scritte le norme generali per regolare l'esecuzione delle precedenti, le sanzioni penali, i miglioramenti, le ingerenze dei corpi amministativi locali, la formazione dei regolamenti speciali.
    Questo è il programma del benefattore da esso preveduto e regolato con particolari minuziosi.
    Programma grandioso, che forse alcune volte invade il campo delle vigenti leggi e regolamenti amministrativi;
ma poichè il testatore stesso stabilì clie le sue disposizioni debbano essere subordinate all'osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato interpretate ed eseguite compatibilmente con quanto è dalle stesse permesso; formandosi anche particolari regolamenti per adattarvisi (art. 92 e 94), è d'uopo riconoscere che nulla havvi che offenda le leggi dello Stato e l'ordine pubblico, cosicchè si abbia da promuovere e si possa legalmente richiedere una riduzione di quel programma e degli scopi che il dottor Pollini intese di conseguire, o una rnodificazione dei suoi statuti. 

    Ad esempio: nell'art. 14 delle tavole è designato come membro nato del Consiglio di amministrazione, il Sindaco di Malesco; mentre per l'art. 11 lettera b della beneficenza il Sindaco non può far parte dell'amministrazione di istituti di beneficenza. Ma nello stesso art. 14 delle tavole vi è il correttivo, poichè prescrive clie a vece del Sindaco possa essere membro nato dell'Ammiinistrazione un consigliere comunale.

    D) Sotto il titolo di Disposizioni transitorie il dottor Pollini ha stabilito come e quando, con quali mezzi ed in qual tempo si debbano realizzare gli obbietti della sua istituzione.    

    Le lire 400.000 da esso legate, evidentemente non potevano bastare neppure al principio dell'attuazione immediata, dopo la sua morte, del suo programma. Epperciò egli dispose che la sua valle nativa fruisse subito in modesta misura del suo beneficio, e pel rimanente, memore che egli soltanto col suo lavoro ostinato, colla vita modesta e colla parsimonia più rigorosa, senza praticare industrie, commerci, speculazioni, aveva potuto raccogliere una sostanza così rilevante da poter destinare lire 400.000 alla pubblica beneficenza, quasi a perpetuare il suo esempio, volle che il lascito suo continuasse ad accrescersi mediante la capitalizzazione dei frutti fino al giorno in cui potesse bastare agli scopi benefici.
    Da questo pensiero derivarono gli articoli 95 a 101, in cui sono le norme patrimoniali a complemento di quelle scritte dall'articolo 26 all'articolo 30.
    Queste disposizioni il dottor Pollini disse transitorie appunto perchè debbono funzionare nel periodo necessario ad accumulare un patrimonio così ingente da bastare all'adempimento della sua volontà.
    Si potrà dire questo sistema soverchiamente ideale, poco pratico, troppo dilatorio, e ritenere eccessivamente lontani
i benefizi che il dottor Pollini volle recare alle sue valli natie, ma non si può dire nè utopistico, nè impossibile. 
    Vero che le rendite pubbliche sono soggette a perturbamenti economici e a riduzioni, come ad esempio la imminente conversione del Debito Pubblico dello Stato; ma l'obbiezione si risolve in una questione di tempo, maggiore o minore, non importa quanto, per avere il cumulo preveduto dal testatore.
    In questo cuimulo sono interessati tanti altri Enti, cui non si può recar offesa con modificazioni, che sarebbero contrarie

alla volontà del testatore e al loro diritto.
    E' vero che il testatore fece i calcoli suoi sul reddito di annue L: 20.000 di rendita senza tener conto delle riduzioni  per l'imposta di ricchezza mobile o per conversione del Debito Pubblico.
    E' vero che per pagare a tassa di successione sì è dovuto venire cogli eredi a quel temperamento, che risulta dal verbale di deliberazioni della Congregazione di Carità di Malesco 30 giugno 1903, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara il 22 luglio 1903, in virtù del quale la Congregazione di Carità ha ricevuto L. 17.250 di rendita e le restanti L. 2.750 furono convertite nel pagamento della tassa di successione e nella tacitazione degli eredi per frutti di tre anni dedotti gl'interessi scalari. 

    É vero che il testatore prescrisse il reimpiego o cumulo annuale di L. 16.000 e il godimento ìmmediato di L.4.000, mentre la rendita disponibile attuale è di sole, L 17.950 lorde, pari a nette L. 13.800. 

    Ma è vero pure che il 19 ottobre 1905 (spirazione del triennio) quando dovrà incominciare il godimento parziale del legato, la rendita col reimpiego dei frutti, a tale data sarà risalita a circa L. 18.500 annue lorde, pari a nette 14.800, ed in base a questa somma si potranno praticare riduzioni proporzionali sui redditi o da godere o da reimpiegarsi successivamente, onde rispettare gli interessi di tutti gli Enti interessati e la volontà del fondatore conciliabilmente col reddito reale disponibile; e simili riduzioni proporzionali si potranno praticare in avvenire per le graduate attuazioni prescritte dal fondatore, semprechè occorrano e salve ben inteso le rispettive decisioni degli Enti interessati. 

    In tutte queste disposizioni economiche si possono vedere dei fini soverchiamente grandiosi, delle idealità di difficile realizzazione fors'anco di problematica, ma certo non di impossibile attuazione.

 

                    < pagina precedente                                                                                        pagina successiva >