Fatte queste premesse, le disposizioni stesse del dottor Pollni seniplificano il compito dei sottoscritti, fissato nei testamenti e negli art. 51 della legge di beneficenza 17 luglio 1890 n. 6972, e 93, 94 e 95 del relativo regolamento 5 febbraio 1891 n. 99. 

    Giusta queste disposizioni legislative per ottenere la erezione in Ente morale della Pia Fondazione Pollini con ammnistrazione propria, occorre dimostrare:

                a) l'obbligo e il diritto a tale erezione

                b) presentare l'atto di fondazione

                c) presentare uno schema di statuto organico;

                d) giustificare l'acquiescenza dei successibili;

                e) provocare il voto del Consiglio Comunale, ed anche quello del Consiglio Provinciale, poichè la Pia Fondazione Pollini interessa il Comune di Malesco, i Comuni della Valle Vigezzo, quelli dell'Ossola e del Mandamento di Cannobio, a tacere che eventualmente per garanzia e sanzione di penalità potrebbe interessare anche altri Comuni della Provincia di Novara (art. 112).


    Giova avvertire subito che l'adesione dei successibili (lettera 'd) risulta e dal pagamento del legato di L. 20.000 di rendita, già fatto dagli eredi alla Congregazione di Carità di Malesco, in attesa dell'erezione della nuova Opera Pia, in conformità alle deliberazioni della Congregazione di Carità di Malesco 30 giugno 1903, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 luglio 1903 e dalla firma del loro mandatario generale al presente ricorso, non essendovi altre persone allo infuori di essi che possano, anche per virtù di legge, avanzare ragioni successorie sulla eredità del dottore cav. Giacomo Pollini (vedi attestazione giudiziale di notorietà 10 gennaio 1903).

    L'obbligo e il diritto alla fondazione discendono dai testamenti suindicati (lettere a e b): obbligo, perchè si deve eseguire la volontà del testatore; diritto, perchè la pia fondazione deve godere della cospicua donazione di lire 400.000 per conseguire gli scopi preveduti e determinati dal testatore.

    Lo schema di statuto organico (lettera c) consiste nelle tavole dettate dal testatore medesimo, e per le ragioni sovra accennate non è concesso di discostarsene se non in quanto gli scopi della istituzione e le norme per conseguirli contraddicano alle vigenti leggi e all'ordine pubblico. 

    Lo scopo della fondazione è di esercitare e favorire la beneficenza sotto tutte le forme: servizi sanitari, istruzione, soccorsi ai poveri, introduzione di nuove industrie per attirar lavoro nei Comuni beneflcati, casse di risparmio, ospizi di carità, istituzioni di mutuo soccorso, ecc. 

    Per quanto generosa e larga la donazione di L. 400.000 (lire  20.000 di rendita), potrà forse parere impari agli scopi grandiosamente umanitari del dottor Pollini; ma questo non può costituire un impedimento all'attuazione della sua volontà dal momento che nelle tavole di fondazione non vi è disposizione che possa dirsi a priori di impossibile esecuzione o contraria alle leggi e all'ordine pubblico. 

    E valga un rapido esame di esse. 

    In capo alle tavole di fondazione così lungamente meditate da quel personaggio benefico e munificente, si leggono queste nobili parole: 

    « Per chi non ha eredi necessari qual più bella soddisfazione che lasciare le proprie sostanze per opere di beneficenza? » 

    E quindi prosegue delineando e precisando in brevi linee, costituenti come la premessa delle tavole, la sua mente sulla destinazione dell'ingente capitale, sullo scopo che egli si proponeva prescrivendo nel suo testamento la fondazione di uno speciale ente, sulle modalità per raggiungere quello scopo; pensiero, scopo e modalità che ricevono successivamente particolare e minuto svolgimento nei 112 articoli, che debbono comporre lo statuto della futura Opera Pia. 

    É opportuno riferire quella premessa, perchè questa e l'art. 1° del testamento 3 aprile 1900 surriferito, costituiscono come il riassunto delle tavole di fondazione. 

    <Trovandomi io in questo caso , segue il dottor Pollini,  voglio disporre in tal modo della maggior parte delle mie sostanze, <perciò lascio alla Congregazione di Carità del Comune di Malesco (Ossola), mia patriia, una rendita annua a perpetuità <ed inalienabile, li lire ventimila (L.20.000), in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per <cento, le quali, al valore nominale, corrisponderebbero al capitale di quattrocentomila (400.000), da servire alla fondazione <di un'Opera Pia a favore da principio della Valle Vigezzo, e dopo, col tempo, dei Comuni di tutta l'Ossola e di quelli <dell'attuale Mandamento di Cannobbio, allo scopo di migliorare in essi i servizi di beneficenza, che già vi sono e dì <provvederne altri, che ancora vi mancano; ma quello, poi, che più m'importa, è di procurare inoltre i mezzi necessari a poter <introdurre anche nelle nostre Valli alcune industrie del genere delle esistenti in quelle del Giura e della Foresta Nera, onde <con esse aumentarne sempre più il benessere degli abitanti ed arrestare la continua emigrazione, che da alcuni anni va <crescendo in modo veramente straordinario. E questo è il vero e principale scopo della mia fondazione. A provvedere a <tutto ciò, siccome occorrerà un vistoso capitale, così ho disposto le cose in guisa che lo si potrà avere dopo un dato numero <di anni, impiegando a questo fine, per tutto quel tempo, la maggior parte della rendita da me donata, mediante il sistena del <cumulo.
   
< In questo modo io avrò soddisfatto all'affetto che conservo vivissimo per gli abitanti di quelle care montagne, a cui <desidero ogni maggior prosperità ne' secoli avvenire, e così saranno paghi i miei più fervidi voti.

    Nei 112 articoli dello statuto il benefattore provvede minuziosamente all'organamento e funzionamento dell'Opera Pia, in tutte le sue varie applicazioni, e il loro tenore dimostra che devono ricevere applicazione man mano che il sistema del cumulo, con cui se ne accrescerà il patrimonio, ne consentirà la pratica osservanza ed esecuzione.

    A) Dall'art. 1° all'art. 30 sono dettate le norme generali per determinare il nome, la sede principale della fondazione e le sedi dipendenti e particolari, in cui essa potrà più opportunamente praticare le sue benefiche operazioni; sono designate le persone che debbono comporne l'amministrazione ed esercitare la rappresentanza, distinguendole in membri nati ed elettivi; sono indicati gli elettori di esse; è stabilito chi deve rappresentare l'Opera Pia nei diversi Comuni a cui estenderà i suoi benefici, dando loro il nome di delegati; sono fissate norme per la nomina e revoca del direttore e degli impiegati; è prescritto, in linea generale, come si debba conservare il patrimonio e impiegarne i redditi per raggiungere il cumulo, ponendo per principio che il patrimonio e i suoi successivi aumenti debbano essere inalienabili.


    B) Indicato nella premessa lo scopo della fondazione e regolato nei primi trenta articoli il funzionamento amministrativo dell'Ente erigendo, il dottor Pollini nei successivi articoli, dal 31 all'84, indica le opere di beneficenza cui la fondazione deve provvedere a vantaggio particolare della Valle Vigezzo, la ripartizione dei redditi patrimoniali fra le stesse, le norme con cui tali benefizi, svariati e molteplici si debbono esplicare col tempo e coll'effettuarsi del cumulo dei redditi. 

    E così il dottor Pollini si occupa dapprima del servizio sanitario e così dei medici condotti (cui dà la precedenza in vista dei bisogni della sua valle natia e in considerazione della particolare competenza che aveva per ragione di professione), delle levatrici e dei farmacisti; - poi dispone a favore degli Asili Infantili, - delle scuole elementari; - degli insegnamenti del disegno, della musica e della coltivazione forestale; - delle pensioni per gli studenti Vigezzini; dei premi da distribuirsi agli studiosi,

 

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