La figura del difensore civico ha radici profonde nelle Costituzioni europee e - in modo particolare - in quella svedese, dove fin dal 1809 l’ordinamento costituzionale previde la figura dell’Ombudsman (il nostro difensore civico, letteralmente: colui che fa da tramite). La stessa Legge italiana che regola l’ordinamento comunale - la n. 142 dell’8 giugno 1990 - ha recepito l’importanza di tale figura; infatti recita l’art. 8 (capo III – Istituti di Partecipazione) : “ 1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l’istituto del difensore civico,il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa , gli abusi, le disfunzioni, le carenze, ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.” |
Il difensore civico rappresenta un organo di tutela dei diritti soggettivi e dei legittimi interessi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel territorio comunale secondo le regole scritte nello Statuto e rese operative dal corrispondente regolamento di attuazione nel quale sono indicati chiaramente i compiti ed il ruolo svolto dal difensore civico chiamato a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. |
Il difensore civico rappresenta un organo di tutela dei diritti soggettivi e dei legittimi interessi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel territorio comunale secondo le regole scritte nello Statuto e rese operative dal corrispondente regolamento di attuazione nel quale sono indicati chiaramente i compiti ed il ruolo svolto dal difensore civico chiamato a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. |
Il difensore civico allora interviene – anche di propria iniziativa - ancor prima che i rapporti fra Amministrazione e cittadini si deteriorano del tutto, cercando di rendere giustizia a chi ha subito un torto o un abuso componendo bonariamente la controversia evitando così il ricorso all’autorità giudiziaria che rimane comunque e sempre praticabile. |
Deve, comunque, essere ben chiaro, che il difensore
civico è chiamato a garantire le esigenze di giustizia sostanziale
piuttosto che la formale legalità degli atti amministrativi: |
Il difensore civico non è pertanto un giudice e neppure un procuratore legale del cittadino: egli agisce non nell’interesse del ricorrente ma solo ed esclusivamente per l’utilità comune di tutti i cittadini, per questo non può essere ascrivibile a logiche spartitorie e/o di appartenenza partitica. L’intervento del difensore civico è, oltre che gratuito, rapido in quanto tenta di evitare il contenzioso giuridico. |