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CHI E' IL DIFENSORE CIVICO?

La figura del difensore civico ha radici profonde nelle Costituzioni europee e - in modo particolare - in quella svedese, dove fin dal 1809 l’ordinamento costituzionale previde la figura dell’Ombudsman (il nostro difensore civico, letteralmente: colui che fa da tramite).

La stessa Legge italiana che regola l’ordinamento comunale - la n. 142 dell’8 giugno 1990 - ha recepito l’importanza di tale figura; infatti recita l’art. 8  (capo III  – Istituti di Partecipazione) :

 “ 1. Lo statuto provinciale e  quello comunale possono prevedere l’istituto del difensore civico,il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità  e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa , gli abusi, le disfunzioni, le carenze, ed i ritardi  dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

    2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.”

Il difensore civico rappresenta un organo di tutela dei diritti soggettivi e dei legittimi  interessi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel territorio comunale secondo le regole scritte nello Statuto e rese operative dal corrispondente regolamento di attuazione nel quale sono indicati chiaramente i compiti ed il ruolo svolto dal difensore civico chiamato a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Il difensore civico rappresenta un organo di tutela dei diritti soggettivi e dei legittimi  interessi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel territorio comunale secondo le regole scritte nello Statuto e rese operative dal corrispondente regolamento di attuazione nel quale sono indicati chiaramente i compiti ed il ruolo svolto dal difensore civico chiamato a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Il difensore civico allora interviene – anche di propria iniziativa - ancor prima che i rapporti fra Amministrazione e cittadini si deteriorano del tutto, cercando di rendere giustizia a chi ha subito un torto o un  abuso componendo bonariamente la controversia evitando così il ricorso all’autorità giudiziaria che rimane comunque  e sempre praticabile.

Deve, comunque, essere ben chiaro, che il difensore civico è chiamato a garantire le esigenze di giustizia sostanziale piuttosto che la formale legalità degli atti amministrativi: 
la sua azione è diretta al superamento delle condizioni economico -politico-sociali che di fatto limitano la portata dell’art. 3 della Costituzione italiana ovvero la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
E’ un’azione diretta a garantire la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, il loro pieno sviluppo, la loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della città.

Il difensore civico non è pertanto un giudice  e neppure un procuratore legale del cittadino: egli agisce non nell’interesse del ricorrente ma solo ed esclusivamente per l’utilità comune di tutti i cittadini, per questo non può essere ascrivibile a logiche spartitorie e/o di appartenenza partitica.

L’intervento del difensore civico è, oltre che gratuito, rapido in quanto tenta di evitare il contenzioso giuridico.