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DALLO STATUTO COMUNALE DI BARI APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 DICEMBRE 2000

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 34 Partecipazione popolare e accesso agli atti

1.Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l’incentivazione di forme associative e di volontariato oltre che nella salvaguardia del diritto dei cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3.Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all’adozione di atti che incidono nelle loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sono disciplinate dall’apposito Regolamento. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organi di giurisdizione facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 08/07/1986 n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostitutivo e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Art. 35 Titolari del diritto di partecipazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,:

a)      ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b)      ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro o di studio;

agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Bari.

 

Art. 36 Associazionismo

Il Comune, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione dell’Ente, favorisce le forme associative che, senza fini di lucro, operano sul territorio nei vari settori di rilevanza sociale.

La Giunta procede a registrare, su istanza di parte, le associazioni attive in ambito urbano.

Una volta registrate, le associazioni, destinatarie dei contributi, sono tenute a presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune, con apposito regolamento, determina i criteri di assegnazione alle associazioni che fanno richiesta di contributi economici, strutture, beni, servizi e spazi pubblici.

Annualmente il Comune rende pubblico l’elenco delle associazioni che hanno fruito delle agevolazioni anzidette con specificazione delle stesse. Le associazioni potranno essere consultate sulle iniziative comunali relative Al settore in cui le stesse operano o sono competenti.

 

Art. 37            Volontariato

Il Comune promuove, sostiene ed incentiva l’attività delle organizzazioni del volontariato impegnate nel perseguimento di finalità pubbliche tese, oltre che alla tutela  dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di vita civile e sociale delle persone, particolarmente di quelle emarginate o a rischio di emarginazione.

Il Comune valorizza l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi e con apposito Regolamento determina i criteri di assegnazione di contributi economici e strutture, beni e servizi e spazi pubblici.

 

Art. 39 Consiglio Comunale dei ragazzi

Al fine di coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella vita delle istituzioni, promovendo così la formazione di una rinnovata coscienza civica, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui elezione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera con funzioni consultive, in raccordo con i consigli comunale circoscrizionali, in materia di verde pubblico e giardini, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l’associazionismo e con l’UNICEF, secondo i principi della dichiarazione universale dei diritti del bambino.

 

Art. 40 Consulte

Sono organismi di partecipazione rappresentative di libere forme associative, organizzazioni del volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, Enti, Istituzioni.

Le Consulte vengono istituite con delibera del Consiglio Comunale, adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati, che stabilisce modalità di elezione del Presidente e procedure di convocazione e di voto.

La Presidenza della Consulta non può essere assunta da rappresentanti del Comune.

Sono istituite le seguenti consulte:

-         Consulta delle donne;Consulta dei portatori di handicap,Consulta giovanile;Consulta degli Anziani;Consulta dell’ambiente;Consulta degli immigrati;Consulta degli studenti universitari;Consulta delle associazioni del volontariato e della cooperazione sociale;Consulta dello sport.

I rappresentanti  delle Consulte presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

 

Art. 41 Diritto all’informazione e accesso agli atti

1.Il Comune riconosce nell’informazione una delle condizioni essenziali per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2.Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

3.La pubblicazione avviene  mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato, di norma, nell’atrio del Palazzo Comunale oppure in appositi spazi indicati dal Sindaco e sul sito Internet Comunale.

4.L’affissione viene curata dal Segretario Comunale, il quale ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

5.Inoltre, per gli atti più importanti, individuati in apposito Regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

6.In nessun caso può essere vietata l’esibizione di atti di competenza del Consiglio Comunale.

7.Il Comune istituisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P), anche al fine di consentire l’espletamento delle procedure di cui  alla L. 241/90, prevedendone altresì sezioni distaccate presso le sedi circoscrizionali e dotandolo di strumenti e delle risorse necessarie per garantire l’efficacia del servizio.

8.Al cittadino contribuente è riconosciuta la facoltà di chiedere chiarimenti all’Amministrazione sull’applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali quando vi sia obbiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di norme. In tal caso l’Amministrazione ha l’obbligo di fornire risposta scritta e motivata con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello.

9.Il Comune, infine, cura la più ampia informazione dei cittadini con particolare riguardo:

ai servizi socio-sanitari, ai dati sullo stato dell’ambiente ed ala pianificazione urbana e territoriale;

a)      alle valutazioni ed ai fattori di impatto ambientale delle opere pubbliche;

b)      all’efficienza, all’efficacia ed economicità degli investimenti;

c)      al bilancio preventivo e consuntivo in relazione ai quali indice obbligatoriamente una Conferenza cittadina, almeno un mese prima delle rispettive scadenze;

alla relazione del Difensore Civico.

 

Art. 42 Modalità di partecipazione

1.Interrogazioni

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e resa entro trenta giorni dalla stessa.

2.Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesione alla petizione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione con la sola indicazione del domicilio dei sottoscrittori.

La petizione è rivolta al Sindaco, il quale, entro quindici giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia  ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari del territorio del Comune. Copia viene inviata ai gruppi Consiliari.

Se la petizione è sottoscritta da almeno mille persone, ciascun Consigliere Comunale può richiedere, con apposita istanza rivolta al presidente del Consiglio Comunale, che il testo della petizione venga posto in discussione nella prima seduta utile di Consiglio.

3.Proposte

Le singole persone, le organizzazioni sindacali, gli organismi rappresentativi degli imprenditori, le associazioni ed i comitati esercitano l’iniziativa in ordine agli atti  di competenza del Consiglio Comunale, presentando una proposta di deliberazione redatta in articoli separati ed accompagnati da una relazione illustrativa che rechi non meno di tremilacinquecento sottoscrizioni raccolte nelle forme legali nei tre mesi precedenti al deposito.

Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette le proposte, unitamente ai pareri, alla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento.

Il Presidente informa tempestivamente la conferenza dei Capigruppo, che può sentire i proponenti e per essi il primo firmatario. Il Consiglio Comunale deve adottare le proprie determinazioni, in via formale, entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte da parte del Sindaco.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario delle persone.

4.Consultazioni

Il Sindaco autonomamente o su proposta del Consiglio Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite  in apposito Regolamento.

5.Referendum

Nell’ambito del Comune possono essere indetti referendum popolari di tipo consultivo, propositivo e abrogativo su materie di esclusiva competenza locale. I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l’Amministrazione intende intraprendere.I referendum propositivi sono intesi a proporre l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.

I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l’abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Non è ammesso referendum abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi:provvedimenti riguardanti elezioni; nomine, decadenze e revoche; provvedimenti riguardanti tributi e tariffe; provvedimenti riguardanti il bilancio;provvedimenti riguardanti lo Statuto e i Regolamenti comunali;provvedimenti riguardanti il PRG  e gli strumenti urbanistici attuativi;provvedimenti riguardanti l’organizzazione dei servizi  e le piante organiche;provvedimenti riguardanti l’affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili.

Hanno diritto a partecipare  al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

La proposte del referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

Resta esclusa la possibilità di indire referendum su una materia già oggetto di referendum nell’ultimo quinquennio.

Il referendum è indetto dal Sindaco  a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnata, computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno cinquemila elettori legalmente identificati con firme depositate presso la Segreteria Generale del Comune ed accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione tale comunque da non generare equivoci.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, computando il Sindaco.

Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato delle consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto delle stesse.

Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con l’esito referendario.

 

TITOLO V

DIFENSORE CIVICO E TUTORE CIVICO DELL’INFANZIA

Art. 43 Difensore Civico

1.Il Comune di Bari istituisce l’ufficio del Difensore Civico al quale spetta l’indennità pari a quella prevista per gli Assessori Comunali.

2.Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed è scelto nell’ambito di una rosa di singole designazioni formulate, secondo le modalità di cui al relativo Regolamento,  dalle Associazioni e dalle Consulte di cui agli artt. 38 e 42 oltre  che dai consiglieri comunali. Nella ipotesi di mancato raggiungimento, nelle prime due votazioni, del quorum innanzi indicato, sarà sufficiente, nelle votazioni successive, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio.

3.Vigila sulla imparzialità, sulla legalità, sulla trasparenza e sul buon andamento delle attività del Comune, delle aziende, delle società di capitali, delle istituzioni e delle fondazioni alle quali partecipa il Comune. In particolare agisce a tutela degli interessi dei cittadini, anche in forma associata, secondo i principi contenuti nel presente Statuto e sanciti dalla legge.

4.Giudica, sentita la conferenza dei Capigruppo, sull’ammissibilità delle richieste referendarie e di iniziativa popolare.

5.Può altresì intervenire, con indagini e suggerimenti, anche nelle procedure di controllo di gestione, informando gli organi interessati.

6.L’ufficio del Difensore Civico, istituito e incardinato nell’ambito dell’organizzazione comunale, è dotato di autonomia funzionale, di idonee strutture ed adeguate risorse.

7.Al Difensore Civico si applicano le cause di ineleggibilità re di incompatibilità previste dalla legge per il consigliere comunale. L’apposito Regolamento può prevedere altre cause di ineleggibilità.

8.Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale e non è immediatamente rieleggibile. Esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale e sarà eletto nel termine di 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

9.Il Difensore Civico cessa dalla carica ala scadenza del mandato. per dimissioni; per revoca della nomina deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati , a causa di gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali. Le funzioni e le attribuzioni del difensore civico sono disciplinate dall’apposito regolamento.

 

Art. 44 Tutore Civico dell’Infanzia

1.Il Comune di Bari istituisce l’ufficio del Tutore Civico dei diritti dell’infanzia.

2.Le relative funzioni ed attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.