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  Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione:

 Vista la legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 436 recante "Attuazione della direttiva 94\25 CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto", come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n.205 e dalla legge 30 novembre 1998, n.413;

 Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 n. 232, recante approvazione del "regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto";

 Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n.436 del 1996 che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, in considerazione delle disposizioni introdotte con il decreto legislativo medesimo;

 Considerata pertanto la necessità di armonizzare la disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n.436 del 1996;

 Considerato altresì “ che l'evoluzione normativa e tecnologica verificatasi nel settore della nautica richiedono un aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994 n. 232, per la parte riguardante le unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;

 Visto l'articolo 17 - comma tre, della legge 23 agosto 1988, n.400;

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n.___in data____

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1

(Finalitàˆ e campo d’applicazione)

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchéŽ le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unitàˆ da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilitˆ del conduttore dotare l'unitˆ degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende  effettivamente intraprendere .

La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unitˆ da diporto di seguito indicate:

Unitˆ con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436, e successive modificazioni;

Unitˆ da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni.

Per la navigazione intrapresa con unitˆ da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma tre, della legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, le disposizioni del presente decretano si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonchéŽ per il motore ausiliario.

Art. 2

(Certificato di sicurezza)

Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, il documento che attesta la rispondenza dell'unitˆ da diporto alle disposizioni del presente regolamento.

 

Il certificato di sicurezza rilasciato dall'Autoritàˆ marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

Per le unitˆ di cui all'articolo 1, comma 2, lett.), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lett.) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436;

Per le unitˆ di cui all'articolo 1, comma 2, lett.), sulla base di una attestazione di idoneitàˆ rilasciata, per i fini e con le modalitàˆ indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n.436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, scelti dal proprietario dell'unitˆ o dal suo legale rappresentante.

 

Per le unitˆ usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),  il certificato di sicurezza rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validitàˆ limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unitˆ usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), provenienti da Paesi dell'Unione Europea, la documentazione tecnica valida solo se equivalente a quella nazionale.

Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'Autoritàˆ marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unitˆ, sulla base di una attestazione di idoneitàˆ rilasciata, ai fini e con le modalitàˆ di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n.314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n.436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unitˆ o dal suo legale rappresentante. Per le unitˆ che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'Autoritàˆ consolare con le modalitàˆ indicate nel presente regolamento.

Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unitˆ. Copia del certificato inviata all'ufficio d’iscrizione dell'unitˆ.

Restano valide fino alla loro data le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unitˆ da diporto anteriormente alla data d’entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unitˆ al rilascio del certificato provvede l'autoritàˆ marittima o della navigazione interna con le modalitàˆ indicate all'articolo 2, comma 4.

Art. 3

(Validitàˆ del certificato di sicurezza)

Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validitàˆ:

otto anni per le unitˆ appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unitˆ di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;

 Dieci anni per le unitˆ appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unitˆ di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro  sei miglia dalla costa .

Il certificato di sicurezza delle unitˆ da diporto di cui all'articolo 1, rinnovato ogni cinque anni. La validitàˆ del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione d’idoneitàˆ.

Nel caso in cui l'unitˆ abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unitˆ siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validitàˆ e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

Per le unitˆ da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), il certificato di sicurezza pi˜ avere una validitàˆ inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneitàˆ  rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

L'Autoritàˆ marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, pi˜ disporre motivatamente che l'unitˆ sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

Art.4

(Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza)

Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unitˆ da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unitˆ in buone condizioni d’uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchéŽ di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 5

(Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza)

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unitˆ da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.232, nonché dall'Unione Europea o previsti da Convenzioni internazionali.

I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotati le unitˆ da diporto alla data d’entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per data, fermo restando l'obbligo della controllo periodica, ove previsto.

                                                                                        Art.6

(Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

Le unitˆ da diporto di cui all'articolo uno, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unitˆ similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in  modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unitˆ durante la navigazione.

Art. 7

(Navigazione occasionale e di prova)

La competente Autoritˆ marittima o della navigazione interna pu˜ autorizzare le unitˆ da diporto, munite di certificazione scaduta nella validitàˆ, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell’autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla difesa delle persone a bordo.

La competente Autoritˆ marittima o della navigazione interna pu˜ autorizzare prove di navigazione con unitˆ da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni. Nell’autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla difesa delle persone a bordo.

Art. 8

(Navigazione con battelli al servizio delle unitˆ da diporto (tender)

I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero d’iscrizione dell'unitˆ da diporto al cui servizio è posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unitˆ, ovunque si trovi.

Art. 9

(Modalitàˆ d’esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza)

 

Per le unitˆ da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett.) l'attestazione di idoneitàˆ rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unitˆ, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.

Per le unitˆ da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett.) e b), il certificato di sicurezza rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneitàˆ comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza stato rilasciato.

Art. 10

( Motore ausiliario)

Sulle unitˆ da diporto munite d’unico motore, pu˜ essere installato un motore ausiliario d’emergenza, da impiegare in caso d’avaria al motore principale.

Il secondo motore considerato ausiliario alla seguente condizione:

Sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero;

Abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;

Sia munito del certificato d'uso del motore.

Art. 11

(Unitˆ impiegate in gare e manifestazioni sportive)

Le unitˆ da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.

Le unitˆ da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni sportive nazionali e internazionali o da Organizzazioni da loro riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unitˆ si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle Federazioni o dagli Organismi citati.

Le unitˆ di cui al comma uno e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art.12

(Navigazione nelle acque interne)

Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltàˆ prevista dall'articolo 2 bis del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

Art.13

(Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati)

Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, determinato come segue:

a) per lunghezza f.t. fino a mt. 3,50                                              n. 3 persone;

b) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 3,51 e 4,50                    n. 4 persone;

c) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 4,51 e 6,00                n. 5 persone;

d) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,00 e 7,50                n. 6 persone;

e) per lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50                      n. 7 persone.

I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 2, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneitàˆ rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformitàˆ, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate superiore a quello indicato al comma 1.

Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art.14

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unitˆ da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unitˆ da diporto di cui al presente regolo si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, saràˆ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e   di farlo osservare.