L.R. 4
Gennaio 1984, N. 1
Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo
industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg.
Sic. 7 gennaio 1984, n.
1.
TITOLO
I - Natura, composizione, scopi e mezzi finanziari
Art.
1 - Ambito normativo.
Art. 2 - Natura giuridica e composizione.
Art. 3 - Scopi.
Art. 4 - Mezzi finanziari.
TITOLO
II - Organi consortili e controlli
Art.
5 - Enumerazione e durata.
Art. 6 - Consiglio generale.
Art. 7 - Partecipazione dei comuni.
Art. 8 - Compiti del consiglio generale.
Art. 9 - Comitato direttivo.
Art. 10 - Compiti del comitato direttivo.
Art. 11 - Presidente.
Art. 12 - Collegio dei revisori.
Art. 13 - Direttore del consorzio.
Art. 14 - Norme statutarie.
Art.
15 - Controlli.
Art. 16 - Compensi.
Art. 17 - Interventi sostitutivi.
TITOLO
III - Piani regolatori, espropriazioni ed insediamenti industriali
Art.
18 - Efficacia dei piani regolatori.
Art. 19 - Approvazione dei piani regolatori e misure di
salvaguardia.
Art. 20 - Efficacia delle licenze di costruzione e delle
concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali.
Art. 21 - Espropriazioni.
Art. 22 - Programmi di intervento.
Art. 23 - Assegnazione e vendita dei terreni.
Art. 24 - Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione.
Art. 25 - Prezzo dei terreni.
Art. 26 - Acquisizione dei terreni.
Art. 27 - Infrastrutture ed altre opere.
Art. 28 - Manutenzione straordinaria.
Art. 29 - Contributi.
Art. 30 - Provvidenze per insediamenti artigiani.
TITOLO
IV - Realizzazione delle opere e gestione delle infrastrutture
Art.
31 - Esecuzione delle opere.
Art. 32 - Gestione delle infrastrutture.
Art. 33 - Contributi per servizi consortili.
Art. 34 - Finalità della società costituita in attuazione
dell'art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982.
Art. 35 - Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art.
1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
TITOLO
V - Norme transitorie e finali
Art.
36 - Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari.
Art. 37 - Personale dei consorzi.
Art. 38 - Contabilità e servizi di cassa e tesoreria.
Art. 39 - Trasferimento dei beni patrimoniali dalle zone
industriali regionali.
Art. 40 - Norme abrogate.
Art. 41 - Disposizioni finanziarie.
Art. 42
TITOLO I
Natura, composizione, scopi e mezzi finanziari
Art. 1
Ambito normativo.
Nel
quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo,
la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle
aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di
sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, i quali sono tutti regolati dalle
norme della presente legge. Su proposta dell'Assessore regionale per
l'industria, di concerto con gli Assessori regionali per il territorio e
l'ambiente e per i lavori pubblici, sentita la competente commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto del Presidente della
Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno
regolati dalle disposizioni della presente legge.
Art. 2
Natura giuridica e composizione.
I
consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici
sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria, che
la esercita ai sensi della presente legge. Ai consorzi possono partecipare,
oltre alla Regione siciliana, enti locali, enti pubblici, enti economici o
finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza
degli industriali.
Art. 3
Scopi.
I
consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree
attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo
preposti. Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:
a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;
b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;
c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e
tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle
imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria
ovvero atte a favorirne la localizzazione;
d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi
regionali e dalle leggi nazionali.
Art. 4
Mezzi finanziari.
I
mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:
a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 29 della
presente legge;
b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura
determinata negli statuti;
c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali per
contributi di funzionamento ovvero per la realizzazione di opere
infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali o connesse con
l'attuazione di progetti speciali;
d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di cui alla
presente legge o per l'espletamento di particolari compiti d'interesse
regionale;
e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla
locazione finanziaria dei rustici;
f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi
collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;
g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli
versati dalla Regione siciliana;
h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti che
di privati.
TITOLO II
Organi consortili e controll
Art. 5
Enumerazione e durata.
Organi dei
consorzi sono:
a) il consiglio generale;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Gli organi consortili durano in carica cinque anni.
Art. 6
Consiglio generale.
Il
consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni
consorziate e della Regione siciliana.
Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti
eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in
ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri
enti partecipano con un loro rappresentante.
La Regione siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall'Assessore
regionale per l'industria.
Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in
campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui
due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed uno
dall'associazione piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre
rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.
Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del consorzio nella
prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno
due terzi dei componenti il consiglio medesimo.
Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum
richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella
quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei
consiglieri presenti, il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore
alla metà più uno dei componenti il consiglio generale. Tale quorum sarà,
peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato
direttivo.
Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio generale è
richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in carica.
Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si
procederà, entro 7 giorni dalla prima votazione, ad uno nuovo scrutinio per il
quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
Art. 7
Partecipazione dei comuni.
I
comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di
sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di cui all'art. 6 della
presente legge.
Art. 8
Compiti del consiglio generale.
Il
consiglio generale:
a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto - tipo di cui al
successivo art. 14;
b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;
c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo art. 22;
d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato direttivo e,
in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei
programmi di intervento previsto dal quarto comma dello art. 22 della presente
legge;
e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di altri enti al
consorzio. La ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della
delibera al consiglio generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la
delibera diventa esecutiva;
f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di regolamento di
servizi;
g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e da
ogni altra legge statale o regionale concernente la materia.
Art. 9
Comitato direttivo.
Il
comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre
rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto
limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli industriali di
cui al quarto comma dell'art. 6.
"Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia
designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato
direttivo".
Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima seduta, con le
stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art. 6.
Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre
rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti
della Regione siciliana, il comitato direttivo risulterà composto, diversamente
da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da 7
componenti più il presidente.
Art. 10
Compiti del comitato direttivo.
Il
comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.
In particolare:
a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;
b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l'attuazione al
presidente del consorzio;
c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto
stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed approva, tenuto
conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la
susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;
d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati,
fissando anche misure differenziate per tipo di ente;
e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo tale
deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo quanto stabilito
dalla lett. e) del precedente art. 8;
f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli di carattere
finanziario;
g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione siciliana, con la Cassa per
il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del consorzio,
nonché con gli enti consorziati;
h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma del
successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma del
medesimo articolo;
i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 32;
l) nomina il direttore del consorzio;
m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa
interna ed istituzionale del consorzio, salve le specifiche competenze del
consiglio generale.
Art. 11
Presidente.
Il
presidente è il legale rappresentante del consorzio.
Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà esecuzione alle
deliberazioni adottate dagli stessi.
In caso di assenza od impedimenti del presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a norma del terzo
comma dell'art. 9 della presente legge.
Art. 12
Collegio dei revisori.
Il
collegio dei revisori è nominato con decreto dello Assessore regionale
per l'industria ed è composto da tre componenti:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti
dall'Assessore regionale per l'industria fra gli iscritti all'albo dei revisori
ufficiali dei conti da almeno 5 anni;
b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale per
l'industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo Assessorato;
c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti
del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato.
Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del
consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; partecipa alle riunioni
del consiglio generale e può assistere alle riunioni del comitato direttivo.
Art. 13
Direttore del consorzio.
Il
direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5 della presente
legge e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria. Coordina,
altresì, l'organizzazione consortile e i relativi servizi.
Art. 14
Norme statutarie.
L'Assessore
regionale per l'industria predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, uno statuto - tipo cui dovranno adeguarsi i singoli
consorzi entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi. Lo statuto - tipo
dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei diversi organi nel rispetto
delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente
legge, nonché le procedure atte a regolamentare le attività degli organi
medesimi.
Lo statuto - tipo è approvato con decreto dell'Assessore regionale per
l'industria, previo parere della competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta
regionale.
I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con
l'approvazione del loro statuto.
Art. 15
Controlli.
Tutte
le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono
trasmesse all'Assessore regionale per l'industria entro 15 giorni dall'adozione
e diventano esecutive dopo 15 giorni dalla trasmissione.
Le deliberazioni adottate con il parere favorevole del collegio dei revisori
sono immediatamente esecutive.
Entro 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessore regionale per
l'industria può disporne la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti.
Nei 20 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne
l'annullamento per motivi di legittimità.
La facoltà di richiesta di chiarimenti prevista dal comma precedente non può
essere esercitata più di una volta.
Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed f) dello art. 8 della presente
legge sono soggette al controllo, di merito dell'Assessore regionale per
l'industria, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche per accertarne
la rispondenza agli indirizzi stabiliti dai competenti organi della Regione.
Art. 16
Compensi.
I
compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compensi ai commissari
straordinari eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 17, sono
determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa
delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16
maggio 1978, n. 5.
Art. 17
Interventi sostitutivi.
L'Assessore
regionale per l'industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o
riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento del consorzio, può
sciogliere, previa contestazione, sentita la Giunta regionale, gli organi
consortili e procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in
servizio dell'Amministrazione regionale, per la gestione dello ente fino al
rinnovo del consiglio generale.
Il commissario è nominato per un periodo non superiore a 6 mesi; trascorso tale
termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.
L'Assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da parte degli
organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere
alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all'immediata
adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.
TITOLO III
Piani regolatori, espropriazioni ed insediamenti industriali
Art. 18
Efficacia dei piani regolatori.
In
applicazione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della
Regione siciliana, agli effetti dell'art. 52 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di
destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del
decreto di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace per
la parte in cui non abbia avuto attuazione.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani
regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art. 12 della
legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia
fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli
approvati da meno di un decennio conservano efficacia fino al compimento del
decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva autorizzazione
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che la concede, sentito
il Consiglio regionale dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate
ragioni tecniche e/o economiche che richiedano la modifica del piano.
I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del
consiglio della provincia regionale competente per territorio.
Art. 19
Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia.
Ferma
restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 i piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale, ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della legge
29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965,
n. 4, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, entro 6
mesi dalla loro presentazione.
Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio
è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine
rispettivamente di otto e quattro mesi.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un
commissario ad acta.
Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi.
Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a
decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo
comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure
di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n.
1902, e successive modificazioni.
Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti
artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli
insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come
prestazione di servizi e manutenzioni.
La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15 per cento
della superficie complessiva.
I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo
entro 120 giorni dalla costituzione degli organi consortili.
Art. 20
Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti
industriali o artigianali.
Il presente
articolo sostituisce l'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133.
Art. 21
Espropriazioni.
Tutte
le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi industriali delle
iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di
ciascuna opera.
Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate
agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali,
con le procedure previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218.
Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell'Assessore regionale
per l'industria.
L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è completata
dal consorzio entro un triennio dalla data di approvazione definitiva del piano
regolatore e, per i consorzi i cui piani regolatori risultino approvati alla
data di entrata in vigore della presente legge, entro un triennio da tale data.
Art. 22
Programmi di intervento.
Entro
tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta
un programma triennale di interventi che trasmette all'Assessorato regionale
dell'industria e che contiene:
1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad
insediamenti industriali;
2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione delle relative
opere ed infrastrutture;
3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da
realizzare.
Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al comma
precedente sono adottati dai consorzi entro 6 mesi dalla data di insediamento
dei nuovi organi statutari.
I programmi di intervento di cui al presente articolo sono formulati in rapporto
ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto conto delle domande che
risultino già presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali
esistenti nella zona, della ricettività e delle prospettive di sviluppo della
zona medesima e della realtà territoriale circostante.
I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente in
rapporto alle domande di insediamento presentate nonché all'evoluzione delle
condizioni e prospettive di sviluppo di cui al precedente comma.
Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di intervento di
cui al presente articolo, anche in occasione degli aggiornamenti annuali, può
prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche
ad uso polivalente, al servizio di più imprese, che risultino commisurati alle
esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e
dell'entità degli insediamenti medesimi, nonché delle concrete possibilità di
utilizzazione.
Art. 23
(1)
Assegnazione e vendita dei terreni.
Le
istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono
presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui
ai successivi commi.
Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni
bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato
direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.
Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali
provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso
avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'Assessore regionale per
l'industria.
Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa
agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, dei riflessi
sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei
finanziamenti già ottenuti.
Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite
nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più
elevati indici di occupazione.
Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa
acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di
produzione industriale, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei
lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola
volta e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato direttivo,
in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e
solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.
Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la
condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e
dei termini di cui al comma precedente.
Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato
direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la
restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo
pagato.
La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia
del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai
sensi dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Essa sarà
pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri
immobiliari con annotazione a margine dello atto di vendita revocato.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di
terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al
trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi ai sensi dell'art. 9
della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale
del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi
contratti.
Art. 24
Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione.
Ai
sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n.
70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei
di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì,
esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (1).
Art. 25
Prezzo dei terreni.
Il
prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto
dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta
regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per
la determinazione della indennità di espropriazione.
Art. 26 (2)
Acquisizione dei terreni.
L'Assessore
regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla
presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri,
dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative
industriali.
Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di
utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.
Art. 27
Infrastrutture ed altre opere (3).
L'Assessore
regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:
a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in
concorso con altri enti pubblici;
b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;
c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma
dell'art. 22 della presente legge;
d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e
dei nuclei;
e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire
lo sviluppo industriale.
Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore
regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste
di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo
entro il 30 aprile di ogni anno (4).
Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare
nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della
presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.
Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo
sarà trasmesso alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana al fine di acquisirne il parere.
Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale
per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto
delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 28
Manutenzione straordinaria.
L'Assessore
regionale per l'industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione
straordinaria delle infrastrutture delle aree e dei nuclei realizzate tanto con
fondi regionale, quanto con fondi di enti o di organismi statali, nonché
interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.
Art. 29
Contributi.
L'Assessore
regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla
presente legge i seguenti contributi:
a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di
acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi
del precedente art. 25;
b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi.
Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di
previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico
del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese
correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi,
per il personale in servizio ed in quiescenza (5);
c) (6);
d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di
servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta,
restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte (7).
Art. 30
Provvidenze per insediamenti artigiani.
Tutte le
provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti
industriali sono estese agli insediamenti artigiani.
TITOLO IV
Realizzazione delle opere e gestione delle infrastrutture
Art. 31
Esecuzione delle opere.
All'esecuzione
delle opere consortili provvedono i consorzi con le modalità di cui all'art. 21
della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 32
Gestione delle infrastrutture.
La
gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari
all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili
di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra
enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all'atto di entrata in
vigore della presente legge.
L'Assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi in apposito
decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di gestione sostenuti dal
consorzio nell'anno precedente ed adeguatamente documentati.
Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito regolamento le
modalità di pagamento degli oneri a carico delle imprese fruitrici di cui alla
lett. d) dell'art. 29 della presente legge.
I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire servizi
associati di interesse interaziendale per la gestione di particolari attività
quali quelle previste all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge.
Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono garantire agli
organi consortili una gestione finanziaria autonoma ed autosufficiente.
Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine alla
compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del consorzio
medesimo.
Art. 33
Contributi per servizi consortili.
L'Assessore
regionale per l'industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla
lett. d) dell'art. 29 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale anche per
la gestione di servizi consortili svolti da società fra enti pubblici ed
imprese private, esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,
comprese quelle previste dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
La misura del contributo non potrà superare la percentuale di partecipazione
del consorzio.
Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei servizi,
nel numero di dipendenti accertato alla data del 30 novembre 1983 ed alla stessa
data in servizio presso gli impianti.
Art. 34
Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge
regionale n. 105 del 1982.
Nell'ambito
della Regione siciliana la società costituita in attuazione dell'art. 53 della
legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, persegue le seguenti finalità:
a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i rustici
industriali e tutte le opere atte a favorire la localizzazione degli
investimenti produttivi;
b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e gestione
delle piccole e medie imprese.
Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione dell'ESPI
è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il triennio 1984-86, di
cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Detto incremento è destinato esclusivamente allo aumento della quota del
capitale sociale della società di cui al primo comma del presente articolo, cui
deve corrispondere un aumento di pari importo da parte della FIME.
Art. 35
Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6
giugno 1975, n. 42.
Per
la realizzazione del progetto obiettivo di cui allo art. 1 della legge regionale
6 giugno 1975, n. 42, e allo art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n.
105, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il biennio
1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 35
mila milioni per l'esercizio finanziario 1985, da destinare ad interventi
finanziari per il completamento delle opere di infrastrutturazione.
La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è disposta con
decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la competente
commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto
conto delle esigenze di completamento delle singole aree in relazione ai
processi di industrializzazione in corso o prevedibili.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
Art. 36
Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari.
Gli
organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di
industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto
per l'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti per la
costituzione degli organi di cui all'art. 5 della presente legge entro e non
oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Scaduto detto termine, l'Assessore regionale per l'industria provvederà alla
nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione
regionale, che provvederanno, in via sostitutiva e per un periodo non superiore
a due mesi, ai suddetti adempimenti nonché alla ordinaria gestione dei
consorzi.
Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e dai
commissari, in data successiva alla scadenza dei termini previsti nei precedenti
due commi, sono nulli.
Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei propri
rappresentanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in
prosieguo, dalla normale scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di
cui al precedente art. 17.
Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che concerne gli
enti pubblici, l'Assessore regionale competente per materia, su richiesta del
presidente, del commissario o del presidente uscente in sede di normale,
periodico rinnovo.
In caso di mancata designazione da parte di enti od associazioni private, si
procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al quarto comma, alla
costituzione degli organi statutari.
Art. 37
Personale dei consorzi.
I
consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati
alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento - tipo predisposto
dall'Assessore regionale per l'industria.
Art. 38
Contabilità e servizi di cassa e tesoreria.
I
consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci - tipo
predisposti dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto
con l'Assessore regionale dell'industria, nonché ad applicare le norme di
contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.
È fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad anticipazioni di
cassa.
In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli oneri
finanziari delle anticipazioni restano a carico dei responsabili.
Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire una commissione di quattro
componenti che assicuri la partecipazione di due funzionari in rappresentanza
dell'Assessorato regionale dell'industria.
A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma saranno
corrisposti i compensi nella misura determinata dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 39
Trasferimento dei beni patrimoniali dalle zone industriali regionali.
I
beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite con legge
regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina,
istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora
ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo
industriale della Sicilia competenti per territorio.
Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi
del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetto enti che cureranno lo
espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.
Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale
per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo
della titolarità.
È abrogato l'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23.
Art. 40
Norme abrogate.
Sono
abrogati l'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e gli articoli
11 e 12 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.
Art. 41
Disposizioni finanziarie.
- omissione
-
Gli
oneri successivi all'anno finanziario 1985 saranno determinati, ai sensi
dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in
relazione all'effettivo fabbisogno.
Art. 42
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
(1)
Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, "In
previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo
industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono
equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi
commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed
almeno cinque dipendenti.". Si vedano anche i successivi commi del predetto
art. 30.
(2)
Si veda Dec.Ass. 18 giugno 1984.
(3)
Per disposizioni di ordine finanziario si veda l'art. 33 della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30.
(4)
Per la sostituzione di alcuni finanziamenti comunitari non più erogabili
nell'esercizio finanziario 1998, si veda il Dec.Ass. 18 dicembre 1997.
(5)
La presente lettera, già modificata dall'art. 29, L.R. 27 aprile 1999, n. 10,
è stata poi così sostituita dall'art. 72, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa
legge. Il testo precedente era così formulato: "b) contributi annui per
spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono
concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato
dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei
revisori "in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di
funzionamento e di organizzazione;".
(6)
Lettera abrogata dall'art. 38, L.R. 11 maggio 1993, n. 15.
(7)
La presente lettera, già modificata dall'art. 29, L.R. 27 aprile 1999, n. 10,
è stata poi così sostituita dall'art. 72, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa
legge. Il testo precedente era il seguente: "d) contributi per spese di
gestione diretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del
50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese fruitrici la
restante parte.".