Il 21 ottobre si è riunito a Roma il "Forum per la Scuola della Repubblica", che raggruppa diverse sigle e associazioni democratiche, tra cui ad es. Alternativa Sindacale, da cui abbiamo l'informazione. All'ordine del giorno, oltre ad alcune questioni organizzative, c'era la presentazione di due proposte di legge di iniziativa popolare, una per l'istituzione in tutto il territorio nazionale di scuole per l'infanzia pubbliche, l'altra per una regolamentazione della parità rispettosa del dettato costituzionale.
Per la prima proposta di legge è stato approvato, con lievi modifiche, il testo preparato da Corrado Mauceri, che riproduciamo per intero insieme alla relazione introduttiva. Il testo definitivo sarà pubblicato appena disponibile. Intanto richiamiamo l'attenzione sull'art. 6 che prevede che gli oneri finanziari siano coperti proprio dai 347 mld che il governo vuole regalare alle scuole private.
I parlamentari del PRC hanno già dato la loro disponibilità per la presentazione alle camere; una disponibilità di massima si è avuta anche da Ersilia Salvato e Gloria Buffo.

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE PER IL DIRITTO ALLA SCUOLA PUBBLICA D'INFANZIA
PER VERE RIFORME NELLA SCUOLA


OTTOBRE 1999 relazione di Corrado Mauceri, a cura del Forum per la scuola della repubblica

 

Relazione

È pacifico che la scuola per l'infanzia nel nostro sistema scolastico costituisce il primo livello di istruzione sia pure con carattere preparatorio; proprio per tale finalità preparatoria la scuola per l'infanzia deve avere tutte le caratteristiche fondamentali del nostro sistema scolastico ed in primo luogo deve preparare i bambini all'accesso ad una istruzione pubblica e laica che, pur rispettosa dell'ambiente familiare di provenienza, si proponga come momento di apertura verso l'esterno.
Il carattere pluralista della scuola pubblica acquista per la scuola per l'infanzia una valenza molto importante; per questa ragione l'obbligo costituzionale di istituire scuole statali per tutti deve trovare precisa ed immediata attuazione; per la medesima ragione non è accettabile la soluzione finora adottata da parte di molti Enti Locali di garantire il diritto alla frequenza della scuola per l'infanzia ricorrendo alle convenzioni con le scuole private.
Lo Stato ha l'obbligo costituzionale di garantire a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola pubblica che per le sue finalità e la sua natura non può essere sostituita dalle scuole private, che non solo hanno finalità privatistiche, ma molto spesso di tendenza.
La supplenza svolta finora da parte delle scuole private per le inadempienze dello Stato è quindi inaccettabile anche perché comporta un'ingiusta discriminazione per quei bambini che, non per loro scelta, ma per le inadempienze dello Stato, sono privati di un'istruzione per l'infanzia pubblica e pluralista.
La frequenza della scuola privata deve essere una libera scelta e non una necessità determinata dall'inadempienza dello Stato.
La Repubblica in tutte le sue articolazioni istituzionali deve quindi impegnarsi per garantire a tutti i bambini il diritto di frequentare la scuola per l'infanzia pubblica; per questa ragione, oltre che per osservare il dettato costituzionale, tutte le risorse finanziarie pubbliche devono essere destinate allo sviluppo ed alla qualificazione delle scuole pubbliche ed in primo luogo della scuola materna per l'infanzia.
Finora lo Stato ha illegittimamente corrisposto contributi alle scuole private anche per la funzione di supplenza svolta per le proprie inadempienze; ulteriori risorse per le scuole private sono state previste nel ddl sulla parità scolastica approvato dal Senato.
Tali risorse, illegittimamente destinate alle scuole private, devono essere utilizzate per l'ampliamento dell'offerta formativa pubblica.

 

Per il diritto alla scuola pubblica per l'infanzia per tutti.

1. La scuola materna di cui agli artt. 99 e segg. del D.Lgs. n.297/94 è trasformata in scuola per l'infanzia e si propone di avviare gradualmente i bambini all'attività scolastica nel rispetto della loro personalità infantile, integrando l'opera della famiglia.
La scuola per l'infanzia accoglie i bambini da tre a sei anni; l'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
2. Al fine di garantire a tutti i bambini il diritto all'istruzione pubblica per l'infanzia in ogni Comune devono essere istituite sezioni di scuole per l'infanzia, statali o comunali, in misura adeguata al numero dei bambini per i quali è richiesta la frequenza.
La scuola pubblica per l'infanzia non può rifiutare l'iscrizione di nessun bambino del Comune di residenza.
3. Ogni Comune, nei termini e con le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all'art. 4, è tenuto ogni anno a comunicare al competente Ufficio scolastico provinciale l'elenco dei bambini in età scolare residenti nel Comune.
I Comuni, ove non ritengano di istituire scuole per l'infanzia comunali, sono tenuti, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4, a richiedere all'Ufficio Scolastico provinciale l'istituzione delle sezioni di scuole per l'infanzia necessarie a consentire la frequenza a tutti i bambini in età scolare.
Ove il Comune non provveda, sono legittimati a formulare la richiesta i consigli di quartiere del Comune medesimo nonché i genitori dei bambini o le loro associazioni.
In ogni caso lo Stato deve provvedere ad istituire le scuole per l'infanzia per tutti, indipendentemente da una specifica richiesta.
4. Il Ministro P.I. con proprio regolamento che dovrà emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della prossima legge, sentiti la Commissione Stato-Regioni ed il CNPI, un regolamento per disciplinare i tempi e le modalità di tutti gli adempimenti per l'istituzione delle sezioni di scuola per l'infanzia in ogni comune in modo corrispondente alla domanda sociale.
5. Le regioni ogni anno adeguano il piano regionale delle istituzioni scolastiche in modo da garantire a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola per l'infanzia pubblica nei comuni di residenza.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli per l'importo di L. 347 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione e quanto a L. 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; per l'importo pari a L. 250 miliardi per l'anno 2000 e L. 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 100 miliardi per l'anno 2000 e L. 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, quanto a L. 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a L. 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio pubblico e per garantire il diritto di tutti a frequentare sin dall'infanzia la scuola pubblica.



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