STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO INQUILINI MOLISE-CALVAIRATE-PONTI
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 5 MARZO 1999

TITOLO I: Costituzione, sede, durata

Art. 1 - E' costituita un'Associazione denominata "COMITATO INQUILINI MOLISE-CALVAIRATE-PONTI".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano, via degli Etruschi, 1.

Art. 3 - L'Associazione è autonoma da Partiti, da Sindacati, da Chiese e da ogni centro di potere.

Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro, è retta dalle norme del codice Civile riguardanti le associazioni, dalla legge n. 266 del 11/08/91 cosiddetta "legge quadro sul volontariato", dal decreto legislativo n. 460/97 per le disposizioni normative e fiscali in esso contenute e dal presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - L'Associazione promuove l'informazione, la presa di coscienza, l'unità, l'organizzazione dei cittadini per il diritto alla casa, in particolare a tutela dei più poveri e dei più deboli, contro gli interessi della speculazione edilizia, del saccheggio del territorio, delle politiche di emarginazione, per una città a misura d'uomo. L'Associazione persegue le finalità indicate con un'azione rivolta in particolare ai cittadini residenti nei quartieri Molise, Calvairate e Ponti di Milano, nel quadro dell'affermazione generale del diritto alla casa e al recupero edilizio, urbano e sociale di tutti i quartieri di edilizia pubblica in stato di abbandono e delle cosiddette periferie urbane.

Art. 6 - L'Associazione si prefigge d'arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale, che riconosca il diritto alla casa come fondamentale e inviolabile, soggetto ad equo canone, senza diritto di sfratto per finita locazione e che preveda il potenziamento del patrimonio edilizio pubblico a livello dei paesi industriali europei e ne garantisca la gestione a fini sociali, preveda il recupero edilizio, urbano e sociale dei quartieri di case popolari in stato di abbandono.

Art. 7 - L'Associazione si propone di gestire attività culturali, assistenziali e ricreative a scopo di promozione sociale, in particolare rivolta a soggetti minori, giovani, adulti in difficoltà, anziani a rischio di emarginazione o in condizioni di emarginazione conclamata, realizzando un'attività di collaborazione con i Servizi Socio Sanitari operanti in Zona. L'Associazione si propone di organizzare attività parascolastiche per studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, con particolare attenzione alla fascia dell'obbligo; iniziative di recupero scolastico per adulti; attività culturali a carattere informativo sui rischi di emarginazione e attività di informazione sanitaria; attività culturale a carattere formativo in generale. L'Associazione si propone di costituirsi quale punto di riferimento culturale e organizzativo per il raccordo tra i bisogni d'assistenza e le risorse presenti in zona con l'obiettivo di sviluppare il potenziale di capacità già esistente.

TITOLO II: Associati

Art. 8 - Possono far richiesta di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche residenti in Italia o in altri paesi della CEE che ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti morali, culturali e professionali che favoriscano il raggiungimento dei fini associativi, che condividono le finalità e lo Statuto dell'Associazione e si impegnino al versamento della quota annuale di associazione. Ogni associato, purchè in regola con il versamento della quota, ha pari diritti e doveri ed in particolare i soci maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci si impegnano a partecipare alla vita democratica dell'Associazione, alle sue attività, ai suoi gruppi di lavoro, studio, ricerca.

Art. 9 - Gli Associati cessano d'appartenere all'Associazione per mancanza di rinnovo dell'iscrizione, di versamento della quota associativa o per espulsione, in seguito a contegno contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione. La decadenza per espulsione, in seguito a contegno contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione. La decadenza per espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza da almeno 3/4 dei Membri del Consiglio stesso. L'associato può appellarsi all'Assemblea dell'Associazione che delibera, entro novanta giorni e con una maggioranza d'almeno i 2/3 dei suoi membri, la conferma o meno della deliberazione del Consiglio. Gli associati per qualsiasi causa cessino di far parte dell'Associazione, perdono ogni diritto, anche patrimoniale. La perdita della qualità d'associato implica la decadenza da qualunque carica sociale.

TITOLO III: Fondo comune, esercizio, bilancio

Art. 10 - Il fondo comune è costituito:

· dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi;

· dai contributi erogati dallo stato, da altro ente pubblico o privato o da istituzioni e organismi internazionali;

· dalle donazioni, elargizioni e quant'altro potrà pervenire alla Associazione per giusti e legittimi titoli.

Gli associati o i loro eredi non potranno mai chiedere la divisione del fondo e neppure il rimborso delle quote versate.

In caso di scioglimento dell'Associazione il fondo comune sarà devoluto ad Amnesty International e in sua assenza ad altre associazioni di volontariato in base alla volontà dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

TITOLO IV: Gli Organi dell'Associazione

Art. 11 - Gli organi dellAssociazione sono:

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 12 - Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono nominati per il primo mandato all'atto della costituzione dell'Associazione. Tutte le cariche sono gratuite. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 13 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti gli associati. L'assemblea ordinaria è convocata minimo una volta all'anno dal Presidente mediante affissione dell'ordine del giorno presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prefissata anche fuori dalla sede dell'Associazione. L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta almeno un quarto degli associati lo riterrà opportuno. L'assemblea degli associati:

· procede alla nomina delle cariche sociali (Presidente, Consiglieri);

· approva il bilancio o rendiconto annuale preventivo e consuntivo;

· delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Non e' ammessa delega.

Art. 14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da due a sei membri oltre al Presidente. Sono eletti nominativamente tra gli associati dall'assemblea stessa, mediante votazione a schede segrete. Il Consiglio rimane in carica tre anni dal momento dell'elezione e i Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo ed eventualmente sull'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed ha tutti i poteri necessari per una corretta ed efficace gestione. L'Associazione si avvale del principio della cooptazione per sostituire eventuali carenze nei propri organi direttivi; alla cooptazione provvede il consiglio direttivo.

Art. 15 - Il Presidente, nominato dall'Assemblea, dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di nove anni dal momento dell'elezione ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne coordina le attività, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari e urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione, nell'intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori in caso di necessità, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può fare pagamenti, rilasciando o ricevendo quietanze. In particolare può procedere all'apertura e chiusura di rapporti di conto corrente o altri contratti con le banche per conto dell'associazione, assumere e licenziare personale, affidare incarichi, effettuare convenzioni, presentare offerte nell'ambito di quanto previsto per il raggiungimento dello scopo sociale. Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente, ad altro membro del Consiglio.

Art. 16 - Qualora venga deliberata dall'assemblea ordinaria, anche in seguito a nuove disposizioni di legge, la presenza tra gli organismi dell'associazione dei revisori dei conti, ad essi spetterà nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa. Essi dovranno espletare tutti i compiti previsti dalla normativa in essere ed in particolare dovranno redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo, dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili compatibilmente con le disposizioni legislative in materia.

TITOLO V: Delle modifiche statutarie, dello scioglimento

Art. 17 - Le modifiche di Statuto possono avvenire solo in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza d'almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole del 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 18 - La decisione di scioglimento può avvenire solo in forma di delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza e il voto favorevole d'almeno 3/4 degli associati.

Art. 19 - Spetta al Consiglio Direttivo la facoltà d'adottare un regolamento interno per il funzionamento dell'associazione. Per quanto non compreso in questo statuto, delibera l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti ed in ogni caso si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti in materia.

 

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