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Procedura civile
:
Dichiarazione di incompetenza - Tardiva riassunzione
della causa davanti al Giudice competente - Mancata eccezione del convenuto ala prima
udienza - Operatività della "traslatio iudicii"
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RISORSE -
PROCEDURA CIVILE
:
Dichiarazione di incompetenza - Tardiva riassunzione della
causa davanti al Giudice competente - Mancata eccezione del convenuto ala prima udienza -
Operatività della "traslatio iudicii"
(Codice Procedura Civile articoli 50 - 307)
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La "traslatio iudicii"
si verifica "ope legis" se siano osservate le condizioni di cui all'art. 50 cod.
proc. civ. (cfr. Cass. 27.11.1986 n. 6996), peraltro la tardiva riassunzione della causa
davanti al giudice dichiarato competente - a seguito della dichiarazione di incompetenza
del giudice adito - determina l'estinzione del processo, - e così impedisce la
"traslatio iudicii" - soltanto allorché questa sia stata eccepita dalla parte
interessata a norma dell'art. 307 cod. proc. civ. prima di ogni altra sua difesa. P. Ben..
Cass. Sez. III 23 aprile 1999 n. 4037; Pres.
Longo ; Rel. Finocchiaro; Pm (Diff.) Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli; Ric.
Ligorio; Controric. Rossini. |
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