1.Rinunce:
al consumatore che recede dal contratto saranno addebitate,
oltre agli interi diritti di iscrizione, le penalit? seguenti,
calcolate sull'importo totale del pacchetto prenotato: viaggi
e soggiorni individuali o di gruppo in strutture alberghiere,
appartamento o residence 10% fino a 30 giorni prima della partenza
25% da 29 a 21 giorni prima della partenza 50% da 21 a 11 giorni
prima della partenza 75% da 10 a 3 giorni lav. prima della partenza
100% dopo tali termini. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso
sar? accordato a chi non si presenter? alla partenza o rinuncer?
durante lo svolgimento del viaggio. Cos? pure nessun rimborso
spetter? a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o invalidit? o insufficienza dei previsti documenti personali.
2. Cessione
del contratto: il consumatore pu? farsi sostituire da altra
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove la comunicazione
venga data all'Organizzatore entro e non oltre 4 giorni lavorativi
prima della partenza contestualmente alle generalit? del cessionario.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'Organizzatore al pagamento del prezzo e delle
spese ulteriori derivanti dalla cessione.
3.Mancata
esecuzione: l'Organizzatore pu? annullare il contratto totalmente
o parzialmente senza alcuna indennit?, per circostanze di carattere
eccezionale o quando non si ? raggiunto il numero minimo dei
viaggiatori previsto dal programma. In tal caso al cliente spetter?
il rimborso integrale delle somme versate, escluso ogni altro
indennizzo.
4.Responsabilit?
dell'Organizzatore: l'Organizzatore ? responsabile dei danni
arrecati al consumatore per l'inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattuali dovutegli, a meno che le mancanze
constatate siano imputabili al consumatore stesso o ad avvenimento
che l'Organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il risarcimento non pu?
in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni di cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilit?, e precisamente: la Convenzione
di Parigi del 1962 sulla responsabilit? dell'albergatore; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilit?
dell'organizzatore; le previsioni del Codice Civile in quanto
non derogate dal seguente contratto. L'organizzatore o il venditore
sono tenuti ad apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile
al soccorso del viaggiatore, fermo restando il diritto ad essere
risarciti per i danni subiti allorch? l'inadempimento sia dipeso
dal fatto del viaggiatore medesimo. L'Organizzatore non ? responsabile
nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del
venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
5.Denunce
e reclami: a pena di decadenza, ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinch? l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi possano porre tempestivamente rimedio.
6.Assicurazione
contro le penalit? di annullamento: al momento dell'iscrizione
del viaggio il consumatore pu? stipulare una polizza di assicurazione
(facoltativa) contro le penalit? derivanti da recesso dal contratto
(art. 1).
7.Foro
competente: esclusivamente il Foro di Lecce.
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