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Cassazione: Sentenza tombale contro l'anatocismo.

 

Roma 11 Nov 2004 - Con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, la Suprema Corte a sezioni riunite condanna definitivamente come illegittimo l’anatocismo. Ne consegue che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dal 1952 dal sistema bancario sui conti affidati – distratta Banca d’Italia –, è illegittima fin dalla sua prima applicazione. (5-11-2004)
In "sentenze e testi di legge" riportiamo il testo della sentenza. Di seguito, le istruzioni ed il testo della lettera da inviare alla banca.

 

Anatocismo, Richiesta di rimborso:  Istruzioni per l’uso.

 

1) Quali conti sono interessati e per quale periodo? Sono coinvolti tutti i conti che abbiano presentato saldi passivi per qualsivoglia motivo (affidati o in rosso senza affidamento). I conti attivi non sono interessati. Non sono inoltre interessati né mutui (per i quali, se in contenzioso la Cassazione ha già stabilito l’illegittimità dell’applicazione degli interessi di mora sulla totalità della rata impagata), né prestiti. Il periodo interessato al ricalcalo/rimborso non termina nel 1999, ma il ricalcalo va fatto fino ad oggi.
2) Se il conto è stato chiuso? Non si ha diritto al rimborso se il conto è stato chiuso oltre 10 anni fa. Se il conto è stato chiuso da non oltre 10 anni il diritto non è prescritto.
3) Che cosa si deve fare? Si richieda il rimborso alla banca utilizzando il fac simile predisposto da Adusbef e presente sul sito www.adusbef.it (cliccare sulla voce “MODULI” alla prima riga sotto il logo della pagina iniziale).
4) Se la banca non risponde? Se la banca non risponde o non rimborsa si può decidere di citarla in giudizio. In mancanza di un legale di fiducia, si consulti l’elenco dei nostri responsabili legali (voce “SEDI” alla 2^ riga sotto il logo del ns. sito).
5) Da quando può essere richiesto il rimborso? Il ricalcalo può essere preteso a partire dal 1952 ad oggi (2004), comunque per il periodo in cui il conto è andata in rosso, purché si abbia documentazione bancaria originale probante (estratti conto).
6) Se non si ha documentazione? Si può richiederla alla banca tenendo presente che: a) E’ possibile richiedere copia degli estratti conto (punto 4° dell’art. 119 del Testo Unico Bancario) ma a titolo oneroso. Occorre cioè indicare nella lettera di richiesta in che modo la banca potrà introitare le sue commissioni per il servizio richiesto (ad esempio, indicando il numero di conto da addebitare, o pagando allo sportello bancario prima di ritirare copia della documentazione).
Attenzione. Le banche impongono anche 5-10 euro per foglio: occorre informarsi e valutare il costo complessivo della nostra richiesta. Chiedere estratti conto per più anni comporta una spesa di cui essere consapevoli.
b) La banca deve produrre copia entro 90 giorni dal nostro ordine.
c) Per legge la banca è tenuta a conservare per 10 anni la documentazione inerente i conti correnti. Pertanto, se non abbiamo documentazione, la nostra richiesta non può che interessare gli ultimi 10 anni.
7) Come calcolare l’entità del rimborso? Esistono in commercio software per calcolare con precisione l’entità del rimborso. Per avere indicazioni è possibile sentire la sede nazionale di Adusbef (06.4818632 – 06.4818633).
8) Se lo sportello è passato ad altra banca? Si farà richiesta alla banca che ha applicato indebitamente l’anatocismo: se il conto è stato acquisito (per la vendita dell’agenzia) da altra banca si farà richiesta ad entrambe per i periodi coinvolti (alla banca X dal… al…., alla banca Y dal…. al….)
9) Se sono stati aperti più conti con la stessa banca? E’ opportuno inviare tante richieste di rimborso per quanti sono stati i conti coinvolti.
10) Dove reperire aggiornamenti? Si consiglia di consultare periodicamente il sito Adusbef ( www.adusbef.it ): è la fonte più aggiornata.
Roma, 9.11.04

 

Ecco il testo da inviare alla banca

 

presso cui è radicato il conto per richiedere il rimborso delle somme illegittimamente percepite attraverso l’applicazione del calcolo anatocistico, definitivamente giudicato illegittimo dalla sentenza della Cassazione n° 21095 del 4-11-2004

Lettera Raccomandata
Spett.le BANCA ____________________________________ DIREZIONE GENERALE
Via / P.zza ____________________________ n. __
Cap__________ Città________________

Lettera semplice
Spett.le BANCA D’ITALIA - UFFICIO VIGILANZA
Via Nazionale n. 91
(00184) ROMA

Lettera semplice
Spett.le ADUSBEF Onlus
Via Farini n. 62
(00185) ROMA

Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° _________________, acceso in data _____________ presso la Filiale di ___________- Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.

Io sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________ il ____/____/_____, residente in __________________ alla Via ______________________________ n. ____, con telefono n. ___________________, con posta elettronica ___________________, anche nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Dott. Elio LANNUTTI , espongo quanto segue:
1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;
2) il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt, 1346 e 14182 c.c.) , nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 (che ha visto ADUSBEF coinvolta in prima persona con il proprio associato Miglietta P., rappresentato dal Vicepresidente Avv. Antonio Tanza) avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;
3) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancarie, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione.
Tutto ciò premesso,
1) si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente applicate e trattenute per i periodi in cui il conto ha presentato un saldo passivo sino al momento in cui il saldo è tornato attivo (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebito seguendo la via contenziosa;
2) si invita e diffida la Banca d'Italia, che già avrebbe dovuto attivarsi per evitare la formazione di un cartello bancario in aperta violazione di una norma imperativa del nostro ordinamento, ad attivarsi e vigilare affinché le banche che prevedevano nei loro moduli contrattuali l'anatocismo (cioè tutte) restituiscano il maltolto senza costringere l'utente a rivolgersi alla Magistratura. Si invia la presente ad ADUSBEF affinché curi le ragioni dell’esponente e per controllare il contenuto della risposta che la Banca andrà a fornire.
Data________________________ Firma_________________________________

 

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Ultimo aggiornamento: 16-11-04.

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