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Un argine contro i pagamenti in ritardo

Un Decreto a favore delle imprese

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 23 ottobre 2002, n. 249, e in vigore dal 7 novembre 2002), è finalizzato alla «lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», ritardi che costituiscono da sempre un'autentica piaga, specie per le piccole imprese e per i professionisti. La prassi di dilazionare l'adempimento il più a lungo possibile - a volte per anni - aveva del resto trovato, nella disciplina delle obbligazioni di diritto comune, più spesso l'occasione o lo schermo per la propria protrazione che un contrasto o un deterrente efficace. Vittime di un simile stato di cose sono sovente le imprese di minori dimensioni, la cui stessa esistenza viene non di rado messa a repentaglio dalle difficoltà di riscossione dei propri crediti. Questa situazione aveva a suo tempo destato la preoccupazione della Commissione europea, espressa nel 1997 in una «Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». L'iter legislativo avviato allora è poi passato attraverso l'approvazione di una direttiva del Consiglio, la n. 2000/35/Ce, e la conseguente delega del Parlamento al Governo, con legge 1° marzo 2002, n. 39, per l'attuazione di quest'ultima nel nostro ordinamento. Il citato Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 rappresenta l'esito di questo lungo e complesso percorso. La «lotta contro i ritardi» nel pagamento dei crediti è ora affidata a una serie di strumenti e istituti che, almeno in astratto, appaiono realmente innovativi. Le transazioni coinvolte. La riforma riguarda solo imprenditori e professionisti, nei loro rapporti con altri imprenditori o professionisti, oppure con la pubblica amministrazione. Sono invece esclusi i crediti nei confronti dei consumatori, quelli oggetto di procedure concorsuali, o derivanti da risarcimento del danno. Per la precisione, le transazioni commerciali che godono della nuova tutela sono quei contratti, stipulati a partire dall'8 agosto 2002, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (così l'articolo 2, Dlgs 231/2002). L'estensione ai contratti conclusi con la pubblica amministrazione è di evidente importanza (vista la cronica e spesso estenuante difficoltà di recupero nei confronti dello Stato e degli enti pubblici), ma non comprende la materia degli appalti pubblici, già regolata da leggi speciali e rimessa a un futuro intervento di omogeneizzazione delle due discipline. Le linee guida dell'intervento. Il fattore privilegiato di risarcimento forfettario del creditore e, in pari tempo, di deterrenza per il debitore rimane la previsione degli interessi moratori, già disciplinati dalle norme di diritto comune contenute nel Codice civile (articolo 1224). Le innovazioni, previste dall'articolo 4, Dlgs 231/2002, consistono nel più favorevole regime di decorrenza automatica degli stessi, oltre che nella assai più "pesante" misura del saggio. È stata inoltre introdotta una fattispecie di nullità contrattuale del tutto nuova, comminata dall'articolo 7 contro ogni accordo che risulti "gravemente iniquo" in danno del creditore (si vedano gli altri articoli in pagina). Costi di recupero e danni. Oltre agli interessi moratori il creditore ha comunque diritto al risarcimento di ogni maggior danno che egli possa dimostrare di avere subito in conseguenza del ritardo (articolo 6). Il principio, già sancito dall'articolo 1224 del Codice civile, viene ora precisato e rafforzato con la previsione del diritto del creditore di vedersi rimborsate, in particolare, le spese sostenute per le attività di recupero stragiudiziale del credito, intendendosi con ciò i compensi ai soggetti a tal fine incaricati. Il necessario rispetto di criteri di trasparenza e proporzionalità, da osservare per la quantificazione di queste somme, è opportunamente richiamato, contro abusi o indebite speculazioni. Le modifiche al processo civile. Si segnalano, da ultimo, alcuni interventi (articolo 11) a modifica del procedimento per decreto ingiuntivo, rito di carattere sommario e predisposto proprio ai fini del recupero coattivo di crediti documentati da fattura o, comunque, da "prova scritta". Facendo cadere una limitazione ormai anacronistica (articolo 633 del Codice procedura civile), sarà ora consentito l'impiego di questo strumento, assai più rapido del processo ordinario, anche quando il debitore abbia sede all'estero. Un'altra misura è finalizzata a garantire nei fatti la celerità di questo procedimento speciale. Al giudice adito è ora imposto un termine acceleratorio di 30 giorni dal ricorso, per emettere la richiesta di ingiunzione.

Da il Sole 24 ore di Lunedí 20 Gennaio 2003

 

Un Decreto che finalmente tutela le aziende che lavorano seriamente

Da sottolineare la parte più importante del decreto, che prevede il risarcimento dei danni dovuti al mancato pagamento :

È stata inoltre introdotta una fattispecie di nullità contrattuale del tutto nuova, comminata dall'articolo 7 contro ogni accordo che risulti "gravemente iniquo" in danno del creditore (si vedano gli altri articoli in pagina). Costi di recupero e danni. Oltre agli interessi moratori il creditore ha comunque diritto al risarcimento di ogni maggior danno che egli possa dimostrare di avere subito in conseguenza del ritardo (articolo 6). Il principio, già sancito dall'articolo 1224 del Codice civile, viene ora precisato e rafforzato con la previsione del diritto del creditore di vedersi rimborsate, in particolare, le spese sostenute per le attività di recupero stragiudiziale del credito, intendendosi con ciò i compensi ai soggetti a tal fine incaricati.

Le aziende potranno finalmente lavorare più tranquille ed essere risarcite dai fallimenti e protesti causati dai mancati pagamenti dei crediti ed essere risarcite dalle enormi spese bancarie e legali.

Ma, comunque rimane sempre la piaga della depenalizzazione dei protesti, la quale era l'unica arma per evitare i mancati pagamenti.
By Umby

(Aggiornato il 20 Gennaio 2003 ore 10:00)

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