------------------------------------------

 Torna indietro    Home Page    Notiziario    Notiziario News

------------------------------------------

Ridotti i limiti per il divieto di cumulo

PENSIONI: PIU' FACILE IL CUMULO CON REDDITI DA LAVORO

La Finanziaria (legge 289/02) ha modificato la normativa sui limiti al cumulo fra pensione e redditi da lavoro concedendo ulteriori miglioramenti agli interessati. Le limitazioni al cumulo trovano giustificazione nella natura della pensione, che dovrebbe essere sostitutiva del reddito da lavoro, ma anche un ostacolo nell'opportunità di non disincentivare il lavoro di persone anziane, portatrici di esperienze utili, con divieti che, se molto ristretti, possono favorire attività sommersa. Queste due esigenze contrastanti, accentuate alcune volte dalla situazione del mercato del lavoro, hanno influenzato le modifiche degli anni passati, con il conseguente alternarsi di disposizioni favorevoli o meno ai pensionati che lavorano. La cessazione del rapporto di lavoro, da tempo condizione per liquidare la pensione di anzianità, è stata introdotta anche per quella di vecchiaia dal Dlgs 503/92, e la possibile attività dipendente da parte del pensionato è stata così limitata soltanto a una nuova assunzione, non facile per chi ha maturato le nuove età più elevate pensionabili. Quel provvedimento ha dato però rilievo, per i limiti in questione, anche ai redditi da lavoro autonomo o da altre attività atipiche, originando però reazioni che hanno attenuato, in particolare con la legge 288/2000 e la più recente recente Finanziaria, i criteri restrittivi originariamente previsti. La normativa applicabile dal 2003. Le innovazioni della nuova legge, frutto di compromessi in sede di approvazione, determinano, inserite nella normativa preesistente, un regime misto e diverso per vecchie e nuove pensioni, e in riferimento alle sole pensioni contributive. Vediamole, in attesa delle norme di attuazione degli Istituti previdenziali. Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Il cumulo totale con redditi da lavoro dipendente e autonomo è possibile per: pensioni concesse in presenza dell'età per la vecchiaia; pensioni di anzianità in presenza di età superiore a 58 anni di età e contributi oltre i 37 anni. Invece, il cumulo parziale con i redditi di lavoro autonomo interessa: gli assegni di invalidità; le pensioni di anzianità per le quali al momento della liquidazione non sono soddisfatti contemporaneamente i predetti requisiti di età e di contribuzione. La trattenuta deve essere applicata nelle misura del 30% sulla quota della pensione eccedente il trattamento minimo e nel limite del 30% del reddito di lavoro prodotto. Non è previsto, in alternativa, l'accesso alla cumulabilità totale. Il cumulo parziale con i redditi di lavoro dipendente riguarda solo gli assegni di invalidità. La trattenuta deve essere operata per la parte della pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo L'incumulabilità totale resta confermata per i redditi di lavoro dipendente prodotti da titolari di pensione di anzianità concesse in assenza dei predetti requisiti di età e di contribuzione, senza possibilità di aggirare il divieto con versamento forfettario. L'incumulabilità totale interessa anche, sia per redditi di lavoro dipendente che autonomo, tutte le pensione concesse per inabilità Pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2003. Il cumulo totale con i redditi da lavoro autonomo è applicabile per: le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con di più di 40 anni di contributi: le pensioni di anzianità i cui titolari all'atto della liquidazione potevano far valere 58 anni di età e 37 di contribuzione; le pensioni di ogni categoria concesse con decorrenza a tutto il 1994, e di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1996, con 35 anni maturati a tutto il 1994, o a tutto il 1997, con solo 36 anni di contributi o 35 unitamente a 52 di età. Il versamento forfettario. La Finanziaria dà a determinati pensionati di anzianità la possibilità di aggirare i limiti al cumulo con un versamento forfettario come di seguito specificato. I limiti preesistenti non sono stati infatti abrogati, e comportano l'incumulabilità totale per il reddito da lavoro dipendente e parziale per i redditi da lavoro autonomo, limitatamente alla parte della pensione pari al 30% della quota eccedente il minimo e nel limite del 30% del reddito prodotto. Pensioni o assegni di invalidità. L'alternativa del versamento forfettario non è consentita; resta valida la incumulabilità delle quota eccedente il trattamento minimo nella misura del 50% per i redditi da lavoro dipendente e del 30% per quelli da lavoro autonomo. Pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo. Si tratta delle rendite concesse a lavoratori assicurati per la prima volta dal 1996 o che hanno esercitato l'opzione per la nuova liquidazione. Resta valido senza alcuna modifica lo speciale regime previsto dalla legge 335: sino a 63 anni si applica il divieto totale di cumulo con redditi da lavoro dipendente e per il 50% della quote eccedente il minimo con quelli da lavoro autonomo; oltre i 63 anni c'è una trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo in presenza di qualsiasi reddito da lavoro.

Da il Sole 24 ore di Lunedí 20 Gennaio 2003

(Aggiornato il 20 Gennaio 2003 ore 10:00)

-----------------------------------------

   Torna indietro      Torna su ˆ

Copyright © Umby.    

http://web.tiscali.it/byumby         http://web.tiscali.it/byumby
Per problemi o domande su questo sito Web contattare    umby.cam@tiscalinet.it
Ultimo aggiornamento: 20-01-03.

http://it.msnusers.com/Umby/Documenti/index.htm