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Diritto dell'Uomo
Storia del diritto d' Italia

Cos'è il DIRITTO


E' il complesso delle norme giuridiche, (considerate nel loro insieme o nei loro particolari raggruppamenti), che regolano il rapporto sociale, esigendo o vietando determinati comportamenti (diritto oggettivo). 

Per contro, il diritto soggettivo è:  l'attuazione della volontà umana in soddisfacimento dei propri interessi,  in conformità della norma giuridica oggettiva. 

Una seconda, fondamentale partizione del diritto è quella in pubblico e privato. 

È pubblico il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto processuale.    È privato il diritto civile e commerciale. 

Può essere pubblico o privato il diritto internazionale.

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Approfondimenti

 "Diritto".

Il termine italiano diritto è affetto da una sostanziale ambiguità; esso designa infatti fenomeni distinti: a) la regola di condotta che lo Stato impone per il raggiungimento dei fini comuni e la cui inosservanza suole comportare una pena; b) il potere spettante al singolo entro la società di compiere o non compiere un determinato atto, di assumere un determinato atteggiamento, di chiedere ad altri l'esecuzione di un comportamento dovuto. Si suol designare la prima ipotesi con la formula diritto oggettivo, la seconda come diritto soggettivo, derivando la distinzione da fonti romane che distinguevano fra la norma agendi e la facultas agendi. 

Il termine diritto, inoltre, significa qualche altra cosa: il complesso delle dottrine, delle statuizioni giurisprudenziali, delle opinioni, che gli uomini in genere o gli studiosi in specie si formano intorno al vivere in società e alle sue precipue caratteristiche. La norma, posta dal legislatore, deve essere interpretata dal giudice; deve essere cioè inserita in un sistema logico che spetta alla dottrina giuridica formulare. A sua volta l'interpretazione data dagli organi giurisdizionali di un determinato testo di legge, qualora sia costante, tende a divenire stabile, a imporsi all'osservanza degli altri organi giurisdizionali; rientra quindi pur essa, in senso lato, nell'ambito degli imperativi di condotta che la società pone agli uomini. L'opinione diffusa, infine, quando induca gli uomini a comportarsi sistematicamente in un modo anziché in un altro contribuisce al formarsi della consuetudine, anch'essa elemento determinante del diritto, pur se al diritto suole essere contrapposta per i suoi caratteri di spontaneità, mancanza di coazione e mancanza di forma scritta.

I diversi settori del diritto

Il diritto moderno è caratterizzato dalle grandi differenze fra le regole che lo Stato pone. Sebbene in linea di principio la partizione del diritto in pubblico, privato, civile, commerciale non abbia un'importanza sistematica ma solo una funzione di comodità didattica, la presenza di vasti settori della vita sociale e l'enucleazione di principi propri di quel settore, e non degli altri, determinano una vera e propria differenziazione interna del diritto. In particolare, ciò si rivela necessario con l'ampliarsi delle funzioni e degli interventi dello Stato: se sul finire del secolo scorso il Mantellini poteva validamente sostenere che lo Stato nella sua azione amministrativa doveva regolarsi secondo il codice civile, la complessità dei compiti gravanti oggi sulla pubblica amministrazione ha reso indispensabile l'esistenza di un diritto amministrativo, animato da princìpi propri diversi da quelli degli altri rami del diritto. Resta valida, per molti aspetti, la vecchia partizione del diritto in pubblico e privato: il diritto pubblico è l'insieme delle norme che regolano i rapporti fra lo Stato e i cittadini, mentre il privato dovrebbe regolare i rapporti fra i cittadini. La distinzione, che ha o può avere ancora qualche utilità, si rivela non esauriente nelle zone marginali. Se infatti non v'è dubbio che il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto penale rientrino nella sfera del diritto pubblico, dubbi non lievi sorgono allorché si tratti di qualificare interi settori del diritto quali il diritto del lavoro, il diritto agrario e simili, nei quali più forte e più penetrante si è fatta sentire negli ultimi decenni l'azione dello Stato. Anche sul piano della dottrina la più corretta tendenza a interpretare tutte le norme sotto il profilo dei princìpi costituzionali ha condotto a una pubblicizzazione del diritto privato che appare sempre più, nella vecchia accezione di sfera lasciata alla discrezionalità del privato, categoria in fase di scomparsa. La preminenza del diritto oggettivo sul soggettivo, la graduale riduzione di quest'ultimo appaiono come le necessarie conseguenze delle trasformazioni politiche. Il fenomeno, non solamente italiano ma europeo, non è che la ripercussione sul piano del diritto del decadere delle concezioni liberiste e dell'avvento di ideologie dirigiste: alle prime si attaglia il concetto di diritto soggettivo, la preminenza di esso come sfera di libertà ampia, di signoria assoluta del privato, alle seconde si attaglia il concetto di diritto oggettivo come regolamentazione da parte della collettività attraverso i suoi organi rappresentativi di tutte le manifestazioni della vita sociale.