Teoria generale delle fonti

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Fonti di Produzione del Diritto

 Teoria generale delle fonti 

Possiamo definirla come la materia che disciplina e regola i legami tra le fonti di produzione del diritto, che possiamo definire come "i fatti o gli atti " ai quali l' ordinamento conferisce l' attitudine a produrre norme giuridiche. La fonte, quindi, è l' elemento generatore della norma giuridica, quale strumento tecnico predisposto e riconosciuto dall' ordinamento  per produrre il diritto oggettivo. 

Le fonti si possono distinguere in:

fonti Atto: sono manifestazioni di volontà espresse da un organo dello stato e trovano di regola la loro trasformazione in un testo normativo (fonti scritte); 
fonti Fatto: essi consistono in comportamenti oggettivi che con il tempo danno luogo  a consuetudini che verranno poi assunti come fatti (fonti non scritte);
fonti di Cognizione: sono i documenti ufficiali nei quali sono contenute le norme giuridiche già formate (essi sono i documenti aventi una rilevanza giuridica diretta a far conoscere la fonte di produzione). 

Le regole che stabiliscono le modalità di creazione di una norma giuridica prendono il nome di Fonti Di Produzione Del Diritto.