Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale
Il referendum sulla legge elettorale per
il
Consiglio superiore della Magistratura
1. Attuale funzionamento della legge La legge 24 marzo 1958, n.
195 e successive modificazioni prevede, per l'elezione
dei componenti togati del CSM un duplice meccanismo:
2. Ipotesi di referendum E' bene dire che la legge, radicalmente proporzionalista, si presta a limitati interventi di tipo maggioritario, a meno di non voler rischiare giudizi di inammissibilità per manipolatività e/o eterogeneità del quesito. Per tale ragione tenderei ad escludere la possibilità di trasformare il sistema in maggioritario uninominale con 18 collegi. C'è però una possibilità interessante e di estrema semplicità. Lasciando immutato il sistema per l'elezione dei due magistrati di legittimità, si può abolire il voto di lista per l'elezione degli altri. Rimarrebbe, pertanto, unicamente il voto di preferenza, che, da meccanismo di selezione operante nell'ambito della lista, diverrebbe norma generale per l'elezione dei candidati. Non verrebbe tuttavia abolita la lista, che resterebbe come strumento di presentazione delle candidature. Il sistema riformato
funzionerebbe nel modo seguente: In parole povere saremmo di fronte ad un sistema maggioritario plurinominale. Visto e considerato che i collegi sono piuttosto piccoli (4 - 5 seggi) il risultato non è poi tanto disprezzabile. In effetti si otterrebbe un sistema in grado di neutralizzare le "correnti", in quanto il voto diverrebbe "personale" e non più di "partito". Gli eletti, in altri termini, non deriverebbero più la propria legittimazione dall'appartenenza ad una lista, ma unicamente dalle preferenze conseguite. Un sistema siffatto, che potrebbe essere giudicato indesiderabile per l'elezione di un organo legislativo, visto che non verrebbe garantito alcun esito "bipartitico", può conseguire egregiamente l'obiettivo che ci si propone per l'elezione del CSM: ottenere che i consiglieri siano eletti per le proprie capacità personali e non per l'appartenenza ad una determinata corrente.
3. Ipotesi di referendum non percorribili E' stata valutata l'ipotesi di ottenere un sistema maggioritario uninominale, almeno per l'elezione dei 18 magistrati di merito. Tale ipotesi è stata scartata poiché richiedeva una eccessiva manipolazione del testo legislativo tale da rendere assolutamente probabile un giudizio di inammissibilità costituzionale. L'ipotesi alternativa, quella cioè di un sistema integralmente proporzionale, con un collegio unico nazionale (estensione, cioè, totale del meccanismo di elezione dei 2 giudici di legittimità) non è stata ritenuta percorribile, in quanto la legge non è affatto chiara sul sistema di attribuzione dei seggi all'interno della lista. L'art. 27 comma 2 dirime esplicitamente solo il caso di parità di voti tra candidati della stessa lista, sottintendendo che in caso contrario si elegga il candidato con il maggior numero di voti. Ma se ciò è scusabile nel caso di graduatoria a due, non sarebbe affatto giustificabile in una classifica composta da 20 candidati. E' evidente che un quesito siffatto si esporrebbe a critiche in relazione alla chiarezza dello stesso, oltre che alla coerenza della normativa di risulta.
4. Testo del quesito "Volete voi che sia
abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura" (così come modificata
dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art.
2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6
della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle
seguenti parti:
Alba
Adriatica, 26 febbraio 1999 |