I Referendum elettorali e la Costituzione

«... se c'è qualche cosa in cui il popolo può manifestare la sua volontà, è proprio il sistema elettorale. La sovranità popolare si esprime qui con tutta la sua ragion d'essere ad impedire - in ipotesi - che i membri del Parlamento abusino, nel regolare a comodo loro le elezioni. Non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che il vero sovrano è il popolo, non il Parlamento.

Voglio dire che una volta anche la nostra Costituzione deve reagire al punto di vista che si è manifestato anche in alcuni settori di questa Assemblea, che il popolo ha un solo diritto: nominare una Camera la quale, quando è nominata, ha tutti i poteri e, come diceva l'onorevole La Rocca, avrebbe anche il potere esecutivo. Concezione totalitaria, che vuol prendere il nome di regime parlamentare, ma non lo è piú, nel senso storico in cui il regime parlamentare si è svolto con un sistema di "freni e contrappesi". È piuttosto il regime del Governo di assemblea e di convenzione; e ne va combattuto il totalitarismo.

È necessario, pur dando al Parlamento il dovuto rilievo, instaurare un regime che chiamerei popolare, perché deve far capo al popolo e non soltanto per l'elezione del Parlamento, ma in quelle altre forme di emanazione della sovranità popolare, fra cui è caratteristico e importante il referendum.

L'istituto del referendum, introdotto con le dovute cautele nella Costituzione, è principio di democrazia vera, cui non possiamo rinunciare.» (approvazione)

[Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75,
all'Assemblea Costituente, 16 ottobre 1947]

 

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