Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale
PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE Modifica dellarticolo 75,
comma 4, della Costituzione
RELAZIONE Lart. 75, comma 4, della Costituzione prescrive, per la validità del referendum abrogativo, la partecipazione al voto della maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali. Il 18 aprile 1999, il referendum sul sistema elettorale ha visto la partecipazione di quasi la metà degli iscritti nelle liste elettorali, e per poco non è risultato valido. Meno di due mesi dopo, alle elezioni europee del 13 giugno ha partecipato circa il 70% degli elettori. In altri termini, oltre il 70% dei partecipanti alle elezioni europee ha votato anche per il referendum del 18 aprile. Comunque sia, il 18 aprile 1999, oltre il 90% dei votanti (quasi la metà del corpo elettorale) si sono pronunciati per labolizione della quota proporzionale dalla legge elettorale. Come peraltro costantemente rileva lISTAT, le liste elettorali non sono tempestivamente aggiornate dai Comuni della Repubblica, con la conseguenza, tra laltro, che cittadini deceduti continuano a risultarvi iscritti per molti anni ; lo stesso Ministero dellInterno ha recentemente dichiarato al Parlamento di non riuscire a svolgere alcun controllo efficace sulla tenuta delle liste elettorali da parte dei Comuni ; da tale situazione consegue limpossibilità di sapere con certezza se al referendum del 18 aprile 1999 abbia partecipato la maggioranza degli elettori effettivi. Lattenzione del legislatore costituente non può rimanere inerte di fronte allo svuotamento in via di fatto di questo istituto costituzionale, dovuto alla fisiologica diminuzione della partecipazione elettorale. Infatti, allo stato, se un referendum non raccoglie il consenso favorevole di oltre il 70% degli elettori che solitamente partecipano alle consultazioni elettorali (corrispondente alla metà degli iscritti), esso non ha alcuna possibilità di riuscire, essendo ormai sufficiente un 30% di contrari non-votanti (il 20% circa degli iscritti) a far mancare il quorum di validità della consultazione. Non sarà inutile ricordare che nei Paesi di consolidata democrazia non è previsto, per la validità dei referendum, nessun quorum strutturale. In particolare, in molti Paesi, i cittadini, con referendum, possono perfino autorizzare (o no) la ratifica dei trattati internazionali. Il trattato di Maastricht, per esempio, è stato ratificato dalla Francia con un referendum, cui hanno partecipato il 69,6% dei Francesi, ma dove i voti favorevoli hanno di poco superato i contrari (51,04% contro 48,96%) ; in particolare, hanno votato a favore della ratifica il 34,36% degli iscritti nelle liste elettorali : è di tutta evidenza che se la validità di quel referendum fosse stata subordinata al quorum di partecipazione della metà degli aventi diritto, il referendum avrebbe potuto essere inficiato dalla mancata partecipazione dei contrari. Idealmente, il quorum strutturale di validità del referendum dovrebbe costituire una garanzia delleffettiva rilevanza, per la maggioranza degli elettori, del quesito che cinquecentomila di loro hanno ritenuto di promuovere. Di fatto, tuttavia, per la combinazione tra la sempre decrescente partecipazione al voto degli elettori e la particolare formulazione della norma di cui allart. 75, comma 4, della Costituzione, una sparuta minoranza è ormai in grado di vanificare qualunque referendum e, quindi, di scoraggiare gli elettori che invece continuano ad avere fiducia nelle nostre istituzioni. Ci rivolgiamo non soltanto a chi si è espresso a favore del referendum elettorale o di uno qualunque tra gli altri referendum che saremo chiamati a votare lanno prossimo, ma anche a chi è contrario allistituto referendario per ragioni ideologiche o altro. Non proponiamo labolizione pura e semplice del quorum strutturale. Piuttosto, mantenendoci nello spirito che anima il quarto comma dellart. 75 della nostra Carta costituzionale, suggeriamo di riformulare la norma in modo che i favorevoli e i contrari al referendum si possano affrontare lealmente, senza sotterfugi, e che la voce della maggioranza non sia soffocata. Secondo lattuale formulazione dellart. 75, comma 4, della Costituzione, invero, è sufficiente che meno di un quarto degli elettori -con la partecipazione della maggioranza di essi- sia favorevole alla proposta referendaria perché questa sia approvata. In altri termini, affinché il referendum possa spiegare i suoi effetti nellordinamento, è sufficiente una partecipazione al voto della metà più uno degli elettori e un voto soltanto di differenza tra favorevoli e contrari, detratte le schede bianche o nulle. La nostra proposta di revisione intende mantenere questa quota minima di elettori favorevoli alla proposta di referendum perché essa sia valida, ma al tempo stesso impedire che listituto referendario sia reso caduco in via di fatto. Chiediamo al Parlamento di scegliere se mantenere o abolire il referendum abrogativo, ma con una decisione presa alla luce del sole, nel rispetto degli elettori che ancora hanno fiducia nelle nostre istituzioni. Se abbiamo fiducia negli elettori e in questo istituto di democrazia diretta, abbiamo il dovere di correggere la situazione attuale. Chi invece non condivide questa fiducia, abbia almeno il coraggio civile di promuovere labolizione dellart. 75 della Costituzione !
Progetto di legge di revisione costituzionale Articolo unico 1. Il quarto comma dellarticolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente : « La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, e se i voti favorevoli sono pari ad almeno un quarto degli aventi diritto. » |