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CROCE AZZURRA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

articolo1
REGOLAMENTO

Lo Statuto associativo é integrato da un regolamento interno, emanato e modificabile dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del regolamento.

articolo 2
SERVIZIO DI SEGRETERIA

Il servizio é organizzato dal Consiglio Direttivo che può avvalersi, sotto la responsabilità dei consiglieri stessi, della collaborazione di altri Soci. Il servizio si avvale di due o più consiglieri responsabili, fra cui un amministratore. I compiti della Segreteria sono: -Tenuta dello schedario dei Soci: per ogni Socio é prevista una scheda in cui sono riportati i dati principali, la data di presentazione dell'istanza di iscrizione e la data di ammissione, le mansioni per le quali il socio é idoneo, i turni di servizio effettuati, le eventuali quote sociali versate ed ogni altra notizia ritenuta utile. Tutte le istanze di iscrizione, comprese le respinte, vanno conservate, così come le schede degli ex soci. Ad ogni socio viene consegnata la tessera di appartenenza all'Associazione. -Tenuta dei verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio, del protocollo corrispondenza, dei rapporti relativi ai servizi effettuati ed ai viaggi degli automezzi, degli inventari dei beni in dotazione. -Elaborazioni statistiche. -Coordinamento dei turni di servizio: in base alle disponibilità di ciascuno la segreteria provvede alla formazione dei turni di servizio e dei relativi equipaggi. -Controllo della situazione Soci e predisposizione assemblee. I compiti dell'Aministratore sono: -Tenuta del fondo, riscossione delle offerte ed erogazione dei fondi necessari alle varie spese. -Tenuta dei registri contabili con la relativa documentazione, rendicontazione mensile da affiggere in bacheca.

articolo 3
SERVIZIO AUTISTI

Il servizio é organizzato dal Consiglio che può avvalersi, sotto la responsabilità dei Consiglieri stessi, di collaboratori. I compiti sono i seguenti: -Valutazione dell'idoneità degli aspiranti autisti, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge e dall'articolo xx. A tal fine sono previste prove di guida con l'ambulanza fuori servizio in misura non inferiore ad una con la presenza di un consigliere. Dopo tali prove l'aspirante potrà essere autorizzato ad effettuare turni di servizio come "autista in prova" purché in tali turni sia presente anche un altro socio abilitato alla guida che possa coadiuvare l'autista in prova e, qualora necessario, sostituirlo. Qualora il Consiglio ritenga, in base agli elementi in suo possesso e dopo aver anche interpellato altri Soci, che il nuovo autista sia completamente idoneo, gli conferirà la qualifica di "autista effettivo". -Assistenza e controllo degli autisti effettivi. I responsabili sono sensibili ad ogni istanza degli autisti, organizzano, se necessario, riunioni e prove pratiche, e possono in ogni momento revocare l'incarico a chi non ritengano più idoneo.
articolo 4
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio é organizzato dal Consiglio che può avvalersi, oltre che di Consiglieri Responsabili del settore, sotto la responsabilità dei Consiglieri stessi, anche di collaboratori. I compiti sono i seguenti: -Addestramento e valutazione dell'idoneità degli aspiranti barellieri; la valutazione va fatta controllando che ogni aspirante possieda o acquisisca i requisisti specifici. A tal fine é previsto il periodico svolgimento di corsi teorico-pratici per l'addestramento dei nuovi soci ed il perfezionamento degli anziani. I corsi vengono organizzati dal Direttore Sanitario che si può avvalere anche di medici e specialisti esterni, e sono completati con la conoscenza dell'uso delle apparecchiature esistenti nelle ambulanze, del comportamento da tenere durante il servizio e delle norme necessario per il buon andamento del servizio. Quando i consiglieri, dopo aver eventualmente interpellato altri Soci, ed in particolare i capiturno, ritengono di dover rendere idoneo un Socio alle mansioni di barelliere, barelliere capo o capoturno, lo comunicano al socio stesso ed alla Segreteria, che registra sulla scheda personale l'idoneità conseguita. -Assistenza e controllo dei Barelllieri effettivi, barellieri capo e capiturno: il Consiglio é sensibile alle istanze dei Soci, organizza corsi o riunioni di aggiornamento, revoca o modifica le idoneità nelle varie qualifiche a chi non ritiene più idoneo. -Efficienza delle apparecchiature e del materiale sanitario: viene controllato costantemente lo stato dello scomparto sanitario delle ambulanze (pulizia, efficienza delle apparecchiature, consistenza dei materiali di consumo).
V capitolo 5
SERVIZIO E TELEFONISTI
Il servizio é organizzato dal Consiglio che può avvalersi, oltre che di Consiglieri Responsabili del settore, sotto la responsabilità dei Consiglieri stessi, anche di collaboratori. I compiti sono i seguenti: - Valutazione dell'idoneità degli aspiranti telefonisti, mediante periodo di tirocinio iniziali, corsi e lezioni. - Verifica dello stato delle apparecchiature di telecomunicazione, emanazione di istruzioni per l'uso. Quando i consiglieri, dopo aver eventualmente interpellato altri Soci, ed in particolare i capiturno ed i telefonisti effettivi, ritengono di dover rendere idoneo un Socio alle mansioni di telefonista, lo comunicano al socio stesso ed alla Segreteria, che registra sulla scheda personale l'idoneità conseguita.
articolo 6
EQUIPAGGIO DELLE AMBULANZE
L'equipaggio delle ambulanze é composto, di norma, dai seguenti 4 volontari: - autista - capoturno - barelliere effettivo - barelliere, preferibilmente in prova. La presenza delle prima tre figure é vincolante per l'effettuazione del servizio. Per i soli interventi straordinari non urgenti, l'equipaggio potrà essere composto nella seguente maniera: - autista, ovvero autista in prova abilitato ad effettuare interventi non urgenti - capoturno, ovvero barelliere capo - barelliere effettivo - barelliere, preferibilmente in prova La presenza delle prima tre figure é vincolante per l'effettuazione del servizio. Alle precedente composizioni potranno aggiungersi, qualora presenti: - il medico - un autista in prova, abilitato ad effettuare interventi urgenti, qualora il primo autista sia effettivo.
articolo 7
REQUISITI E COMPITI DEL TELEFONISTA
Il telefonista deve giudicare criticamente la richiesta d'intervento pervenuta e consigliare il capoturno dell'equipaggio destinato ad intervenire; dopo aver annotato sull'apposito modulo tutti i dati necessari ed averne consegnato copia all'equipaggio, provvede, se possibile, alla telefonata di conferma, onde accertare la veridicità della chiamata, acquisire ulteriori dati ed eventualmente fornire utili indicazioni al richiedente. Si mantiene costantemente in contatto radio con l'ambulanza, onde fornire tutto il necessario aiuto, comprese le indicazioni necessarie a giungere sul luogo, qualora non conosciuto. Al termine del servizio compila correttamente i rapporti di servizio riguardanti il turno e gli interventi effettuati. Qualora siano presenti in turno più ambulanze il telefonista coordina, in funzione dell'ubicazione e della specificità di ciascun equipaggio, l'invio dell'una o dell'altra. Il telefonista in prova inizierà ad operare sempre affiancato da un telefonista effettivo, secondo quanto prescritto dai responsabili del settore.
articolo 8
REQUISITI E COMPITI DELL'AUTISTA
L'autista dell'ambulanza deve innanzitutto possedere i requisiti previsti dalla legge, e cioè la patente di categoria "B" o superiore ed il Certificato di Abilitazione Professionale tipo "KE". Deve inoltre possedere la qualifica di barelliere effettivo.