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DOCUMENTI Riflessioni sulla sentenza ammazza usura
     commento a Cassazione 14899/2000 dell'avv. Bruno Sechi, Foro di Cagliari)



Con la sentenza n° 14899, depositata in data 23/XI/2000, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha stabilito che la l. n. 108/96 (Disposizioni in materia di usura) si applica anche ai contratti di mutuo stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
La legge suindicata, all'art. 1 co. 4 recita: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ";
all'art. 2 co. 4 stabilisce che la soglia usuraria è determinata dal "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni cui il credito è compreso, aumentata della metà". La rilevazione da ultimo pubblicata, concernente il trimestre del 1° ottobre- 31 dicembre 2000, ha stabilito, relativamente ai rapporti di mutuo, la soglia usuraria nel tasso del 9,945% (tasso medio del 6,63% + maggiorazione del 50%).
Nell'ambito del contratto di mutuo, gli interessi applicati oltre la soglia del 9,945% sono da considerare usurari, ai sensi della suddetta legge.
E' opportuno precisare che la l. 108/96 ha sostituito il 2° co. dell'art. 1815 c.c. con il seguente: " Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La disposizione in oggetto prevede l'ipotesi del mutuo gratuito e la possibilità, per il mutuatario, di ottenere la ripetizione di quanto versato indebitamente, a titolo di interessi. La Cassazione, nella sentenza in esame, stabilisce il principio di diritto in forza del quale il giudice, in virtu' dell'art. 1421 c.c., ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, anche se la pattuizione è antecedente alla l. 108/96. Da ciò consegue che la predetta legge trova immediata applicazione anche nei contatti di mutuo, stipulati anteriormente ad essa, purché l'obbligazione degli interessi ( dazione) non sia estinta.
L'obbligazione de qua ha come oggetto una "serie di prestazioni successive", consistenti nella dazione degli interessi pattuiti ( Cass. 14899/2000; 5286/2000 ).
Al fine di determinare la natura usuraria degli interessi si considera non il momento della stipula del contratto ma la corresponsione degli interessi (Cass. 5286/2000 ).
Il principio de quo si desume dall'art. 644 ter cp, introdotto dalla l. 108/96: "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".
Di conseguenza la l. 108/96 trova applicazione "limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso" quale la dazione degli interessi (Cass. n° 1126/2000 ). La sentenza in esame " valorizza " gli artt. 1339 ( inserzione automatica di clausole ) e 1419 co. 2 c.c. ( nullità parziale ):
il primo recita: "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge ……., sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti".
L'art. 1419 co.. 2 c.c. stabilisce: "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative".
La Cassazione, nella sentenza n. 5286/2000, riguardante gli interessi moratori per scoperto di conto corrente, ha disposto che l'art. 1339 c.c. trova applicazione nelle prestazioni non ancora eseguite in tutto o in parte.
In forza della sentenza in questione, il tasso usurario sarà automaticamente sostituito dal tasso legale ex art. 1284 c.c., qualora le prestazioni ( corresponsione degli interessi ) non siano ancora eseguite in tutto o in parte.
Ma la sentenza n. 14899/2000 accoglie un'interpretazione estensiva, elaborata da autorevole dottrina, sulla reale portata del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c.; la Cassazione stabilisce che le norme, contenute negli articoli suindicati, si applicano, naturalmente, anche ai contratti di mutuo e autorizzano non solo l'inserzione automatica di clausole legali, in sostituzione di clausole patrizie, ad esse difformi, ma anche la "semplice" eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione.

A mio parere, la conclusione a cui è pervenuta la Cassazione è conforme al dettato normativo contenuto nell'art. 1815 co. 2 c.c., il quale prevede l'eliminazione, senza sostituzione, delle clausole relative agli interessi usurari.

Dal panorama normativo e giurisprudenziale sopraesposto si possono ricavare gli strumenti di tutela giuridica che il mutuatario, parte contrattuale debole, può azionare nelle ipotesi di imposizione di interessi usurari.
Il mutuatario danneggiato può, in forza del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c.:

  • eccepire la nullità delle clausole relative agli interessi usurari, quali emergono dalle rilevazioni trimestrali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; pretendere la ripetizione ( la restituzione ) degli importi versati indebitamente all'Ente creditizio, a titolo di interessi; pretendere una rinegoziazione o revisione del tasso d'interesse usurario, in modo che non superi la soglia usuraria;
  • eccepire la nullità delle clausole relative agli interessi usurari e pretendere l'applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., oltre la ripetizione dell'indebito oggettivo. In virtu' dell'art. 1815 co. 2 c.c., il mutuatario può:
  • eccepire la nullità della clausola relativa agli interessi usurari; pretendere la ripetizione dell'indebito; inoltre non è obbligato a corrispondere alcun interesse (c.d. mutuo gratuito).

    Senorbì-Cagliari, lì 04/XII/2000


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