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DOCUMENTI I danni da vacanza rovinata
     brevi riflessioni dell'avv. Bruno Sechi, Foro di Cagliari



I danni derivanti dalla " vacanza rovinata " consistono nei disagi sopportati durante il soggiorno previsto, a causa dell'organizzatore del viaggio.
I disagi in questione possono essere costituiti dagli eccessivi ritardi nelle partenze degli aerei, nelle mancate partenze, dalla mancanza dei servizi essenziali negli alloggi ( acqua, corrente elettrica ecc... ) e degli altri servizi previsti in contratto, dalle caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diversi rispetto a quelle prospettate al cliente, dai disservizi in generale imputabili a negligenza dell'organizzatore del viaggio e quindi da quest'ultimo evitabili.

Le sofferenze subite per i disagi da vacanza rovinata ( "emotional distress" ) sono autonomamente risarcibili in virtu' della l. 27/XII/1977 n. 1084 ( che ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxell del 23/04/1970 ) alla quale fà rinvio l'art. 16 del Dlgs n. 111/95.
Si tratta di un danno non patrimoniale che si aggiunge al danno patrimoniale e al danno biologico.

L'art. 13 della Convenzione suindicata riconosce la risarcibilità a carico del venditore di "qualunque pregiudizio " subito dal viaggiatore, a causa dell'inadempimento totale o parziale del primo.
In mancanza di pattuizioni contrattuali e in mancanza di elementi che ne consentano la definizione nel suo preciso ammontare, il danno in questione è quantificato secondo la valutazione equitativa del giudice ex artt. 1223, 1226 c.c.;
la risarcibilità del danno de quo sfugge alla previsione dell'art. 2059 c.c.( risarcibilità del danno morale per fatti-reato ).

Resta impregiudicata la risarcibilità delle altre voci di danno patrimoniale- perdita subita, lucro cessante ( mancato guadagno )-qualora siano conseguenza immediata e diretta dell'adempimento contrattuale.

La perdita subita può consistere nell'ulteriore esborso di somme di danaro, per l'acquisto di biglietti dell'aereo, per acquistare i servizi promessi ma non forniti ( es. pasti, trasporto verso le località turistiche ecc.... ).

Il lucro cessante è costituito dalla mancata disponibilità delle suddette somme, oltre agli importi liquidati dal giudice, in sede di decisione, a titolo risarcitorio. In altri termini, il lucro cessante deriva dal mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio ( Cass. SS. UU. del 17 febbraio 1995 n. 1712 ).
Poiché quest'ultimo si configura quale obbligazione di valore, la somma risarcibile deve essere adeguata sulla base degli indici ISTAT ( rivalutazione monetaria in base alle variazioni del costo della vita ) intervenuti tra il momento del fatto e la data della sentenza ( Cass. SS. UU. del 17 febbraio 1995 n. 1712 ).
La giurisprudenza stabilisce che la somma originaria deve essere rivalutata del valore medio giornaliero degli indici ISTAT per il periodo suindicato.

Il danno da ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio è quantificato, in mancanza della prova del maggior danno, sulla base di criteri presuntivi e fatti di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., costituiti generalmente dall'interesse medio annuo dei titoli di Stato o dei depositi bancari.
Il tasso di interesse così individuato deve essere applicato sull'importo originario "aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliero dell'incremento ISTAT " tra il momento del fatto e la data della decisione ( Trib. Ca sent. dello 09/03/2000 ).

In conclusione, è significativo segnalare la sentenza n. 2164/2000 del Tribunale di Venezia che ha negato, in virtu' dell'art. 2059 c.c., la risarcibilità dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata poiché non presentano rilevanza penale, con disapplicazione di fatto della l. 1084/1977.

Senorbì-Cagliari


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