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Giurisprudenza 2001 Consiglio di Stato sez. V - sentenza 3 aprile 2001 n. 1928

Fatto. Con ricorso al T.A.R. del Lazio gli attuali appellanti hanno impugnato l'ordinanza sindacale 31.8.1979 prot. 20104/PG-Edil 78, con la quale venivano disposte la sospensione di opere ritenute abusive e la riduzione in pristino del terreno sul quale dette opere insistevano. Con sentenza n. 331 del 20 ottobre 1993, pubblicata l'11 marzo 1994, l'adito Tribunale dichiarava perento il ricorso "considerato che nessuno atto di procedura è stato compiuto dalle parti dal giorno 9 aprile 1990 fino al giorno della presente pronuncia e cioè nessun atto di procedura è intervenuto in un periodo di tempo ultrabiennale".
Avverso tale sentenza gli interessati hanno proposto appello deducendo: violazione ed errata applicazione degli artt. 23 e 25 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Error in procedendo- Errata istruttoria- Difetto dei presupposti- Travisamento dei fatti-. Assumono che l'avviso dell'udienza di perenzione del 20 ottobre 1993 è stato inviato al vecchio indirizzo del difensore (Via Tevere, n. 15) e non al suo nuovo indirizzo, (Via XX Settembre, n. 118), nonostante la conoscenza da parte della Segreteria del T.A.R. dell'avvenuto trasferimento dello studio del legale e, conseguentemente, del domicilio eletto dagli interessati, come risulta dagli avvisi di udienza del 15 gennaio 1990 e del 9 aprile 1990 per la -trattazione della controversia-. Precisano, altresì, di avere depositato in data 21 maggio 1990 una nuova istanza di fissazione di udienza,e che l'originale di detta istanza non è stata recepita nel fascicolo d'ufficio, ma la cui copia in loro possesso riporta il timbro di deposito.
Chiedono, pertanto, che, per la mancata rituale conoscenza della fissazione dell'udienza di perenzione, venga annullata la sentenza impugnata, con rimessione della controversia al Giudice di primo grado.
Con memoria depositata in data 2 febbraio 2001 hanno ribadito la fondatezza del loro appello. Si è costituito il Comune di Roma, non presentando alcuna memoria difensiva.

Diritto. Con sentenza 20 ottobre 1993, n. 331, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Seconda - ha dichiarato perento il ricorso proposto dagli attuali appellanti avverso l'ordinanza sindacale del 31 agosto 1979 di sospensione di opere ritenute abusive, con riduzione in pristino del terreno sul quale dette opere insistevano, per il mancato compimento in due anni di alcun atto di procedura.
Con il presente appello gli interessati contestano la decisione del Giudice di primo grado assumendo che l'avviso dell'udienza del 20 ottobre 1993 non è stato portato a loro conoscenza, in quanto inviato al vecchio indirizzo del difensore di fiducia e non al nuovo indirizzo, nonostante risultasse alla Segreteria del Tribunale il nuovo trasferimento di domicilio, come da precedenti avvisi di fissazione di udienza del 15 gennaio 1990 e del 9 aprile successivo.
Osserva, al riguardo, la Sezione che il precetto della comunicazione dell'avviso d'udienza al procuratore costituito in giudizio viene stabilito nell'interesse delle parti ed a tutela del diritto di difesa che si esplica anche con la partecipazione del difensore all'udienza di discussione.
Peraltro, il mancato invio di tale avviso all'esatto indirizzo configura un difetto di procedura di cui all'art. 35 - comma primo - della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che comporta la nullità dell'udienza di fissazione e di tutti i successivi atti processuali, ivi compresa la sentenza del Giudice di primo grado, che risultino collegati con il medesimo avviso - Nel caso di specie la sentenza di perenzione risulta, travolta dall'omessa comunicazione al nuovo indirizzo del difensore di fiducia dell'avviso di fissazione di udienza, nonostante la conoscenza dell'avvenuto trasferimento, da parte della Segreteria dell'adito T.A.R., dal vecchio indirizzo (Via Tevere, n. 15) al nuovo (Via XX Settembre, n. 118), costituente domicilio eletto dagli interessati e tale inosservanza produce l'effetto della nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza e della sentenza che nella relativa camera di consiglio è stata adottata, per cui si rende necessario disporre la rinnovazione degli atti processuali- (Cfr. Cons. Stato - Sez. IV- 29.2.1996, n. 212; 8.7.1993, n. 689; Sez. V- 5.2.1985, n. 66 ; Sez. VI - 19.7.1999, n. 997 ; 10.8.1988, n. 987). Per le suesposte argomentazioni l'appello va accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Giudice di primo grado.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -Sezione Quinta - accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio della causa al giudice di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.


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