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Giurisprudenza 2001 Consiglio di Stato sez. V - sentenza 23 gennaio 2001 n. 195

Fatto. Il Signor L.M., geometra capo reparto presso l'amministrazione provinciale di Oristano, proponeva ricorso al TAR della Sardegna per ottenere la declaratoria del suo diritto alla retribuzione, corrispondente a quella iniziale della qualifica superiore e, di conseguenza, la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, per un totale di lire 10.887.342 con rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente deduceva di aver sostituito in quegli anni il capo settore del secondo settore viabilità e che, pertanto, vi era stata violazione dell'art. 48 del Regolamento organico dell'ente, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 13 della legge 300/1970. L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame, per manifesta infondatezza.
Con la sentenza in epigrafe, il TAR respingeva il ricorso, in quanto, innanzitutto, il ricorrente aveva svolto le mansioni della sua qualifica (VII^) ed in ogni caso, in base al richiamato art. 48 del Regolamento organico, la retribuzione corrispondente alla qualifica superiore poteva essergli attribuita soltanto nell'ipotesi del conferimento di un incarico di funzioni superiori da parte dell'amministrazione, che non risultava essere stato adottato.
Né, secondo il TAR, potevano essere considerate fondate le dedotte violazioni di legge. Il TAR compensava tra le parti le spese del grado.
Contro la sentenza propone appello il ricorrente originario che ne chiede la riforma, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente e che, indipendentemente dalla presenza di un atto ufficiale di incarico, spetta comunque al prestatore di lavoro, in applicazione diretta dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126, primo comma del cod. civ. il trattamento economico corrispondente all'attività effettivamente svolta.
L'amministrazione provinciale intimata, alla quale l'appello risulta debitamente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7 novembre 2000 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Diritto. L'appello è infondato.
Con la memoria di costituzione in giudizio in data 13 giugno 1990, acquisita agli atti del giudizio di primo grado, l'Amministrazione provinciale di Oristano contestava i presupposti di fatto e di diritto addotti dal ricorrente, poiché "nessun incarico di mansioni superiori è stato mai conferito al Geom. L.M., né con atti ufficiali, né in via di fatto".

Inoltre dall'allegata deliberazione n. 225 del 29 maggio 1986, si evince che il Consiglio provinciale di Oristano è stato convocato per esprimersi sul ricorso, presentato dal dipendente al Presidente della provincia, in ordine all'applicazione del DPR 347/1983 e si dà atto che già a suo tempo, in sede di inquadramento", sono state tenute in debito conto le mansioni espletate dal dipendente", in materia di progettazione e coordinamento, ma si è anche ritenuto opportuno evidenziare che la responsabilità degli atti è stata sempre e solo dell'ingegnere capo settore.

Va, inoltre, rilevato che in base all'art. 7 e all'art. 48 del Regolamento organico del personale della Provincia di Oristano, approvato con deliberazione del C.P. n. 201 del 24 novembre 1976, "l'espletamento di una particolare attribuzione o mansione anche se protratto lungamente nel tempo, non costituisce titolo sufficiente a conferire la qualifica corrispondente a tale attribuzione o mansione e che, in caso di incarico superiore, va previsto assegno mensile non pensionabile"; in tale ipotesi è comunque indispensabile il conferimento ufficiale dell'incarico al dipendente da parte della Giunta provinciale.

L'assenza, anche sul piano documentale, di tutti i richiamati elementi, anzi, sotto un certo profilo, la presenza di dati in senso non favorevole all'appellante, rendono prive di pregio le argomentazioni dedotte con l'appello, relativamente al preteso diritto alla richiesta corresponsione delle differenze retributive, oggetto della presente causa.

Al riguardo, non si può fare a meno di rilevare che inconferente va considerato il richiamo all'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e all'art. 36 della Costituzione come la giurisprudenza costante di questo Consiglio ha avuto più volte l'occasione di ricordare. Infatti il principio stabilito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'attribuzione automatica della qualifica superiore a quella rivestita, previsto per l'impiego privato non trova applicazione nell'ambito del pubblico impiego, poiché in tale ambito l'accesso alle varie carriere, la progressione nelle stesse ed il passaggio dall'una all'altra sono regolati da rigidi ed obiettivi criteri selettivi e disciplinate da specifiche norme positive.

Sulla base delle suindicate considerazioni l'appello è da respingere per la sua manifesta infondatezza.

Nulla per le spese, tenuto conto della non avvenuta costituzione in giudizio della intimata amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


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