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Giurisprudenza 2001 Consiglio di Stato sez. VI - sentenza 9 aprile 2001 n. 2144

Fatto. Con il ricorso in appello in epigrafe l’INPDAP ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 384/97 con la quale il Tar della Liguria ha accolto il ricorso proposto da R. C., dirigente INPDAP, avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ente n. 324 del 29-5-96, con cui quest’ultimo era stato trasferito dall’ufficio provinciale di Genova a quello di Alessandria.
L’appello viene proposto deducendo come unico motivo la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.
R. C. si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto. 1. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto da R. C., rilevando la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 ed ha annullato l’impugnata deliberazione nella parte relativa al trasferimento del ricorrente dalla sede di Genova a quella di Alessandria.
Sostiene l’ente appellante che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non si applicava alla fattispecie in esame, in quanto la delibera impugnata ha riguardato l’organizzazione del nuovo ente e l’attribuzione degli incarichi a tutto il personale dirigenziale, assumendo natura di atto vincolato.
L’appello è infondato.
Questa Sezione ha già in passato ritenuto che, ai fini della legittimità del procedimento di trasferimento dei dirigenti, deve essere data al personale interessato la comunicazione di avvio del procedimento, allo scopo di consentirne la partecipazione nei modi previsti dall’art. 7 della legge n. 241/90 (Cons. Stato, VI, n. 580/99).
Per quanto concerne in particolare la asserita natura organizzativa del provvedimento impugnato, si deve osservare che l'atto in realtà ha carattere plurimo e si sostanzia in più provvedimenti individuali e che la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata indipendentemente dall’articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l’atto finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione organizzativa assunta senza particolari formalità procedimentali, attesa la necessità di consentire all’interessato di intervenire sulla determinazione dell’ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi riparabile solo con lo strumento giudiziale (cfr., Cons. Stato, IV, n. 1965/2000).
Peraltro, non si trattava di atto vincolato di prima organizzazione degli uffici dirigenziali a seguito della istituzione del nuovo ente, ma di un provvedimento con cui, a distanza di due anni dall’atto istitutivo dei nuovi uffici, sono state soddisfate esigenze del tutto diverse tra loro, tra cui quella di sostituire un titolare di sede regionale (il ricorrente) con altro dirigente, disponendo contestualmente il trasferimento ad altra sede del primo.
La deliberazione, inoltre, non ha riguardato tutti i dirigenti dell’ente, come sostenuto in appello, ma una parte di essi, incidendo in maniera sfavorevole solo su tre dirigenti.
Era quindi obbligo dell’amministrazione dare l’avviso al ricorrente dell’avvio del relativo procedimento, conclusosi con l’impugnato trasferimento da altra sede.
In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


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