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Giurisprudenza 2001 TAR Bari - sentenza 23 gennaio 2001 n. 179

Fatto. Con ricorso notificato in data 31.10.2000 la Società Cooperativa "Progetto 2000" s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe coi quali il Dirigente del settore interventi produttivi del Comune di Terlizzi ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi cimiteriali al controinteressato e l'esclusione dalla gara della ricorrente per non aver prodotto l'attestazione prevista dall'art. 5 lett. b) del bando di gara relativa al servizio analogo prestato dal titolare o da personale da adibire per almeno un biennio.
Avverso gli atti gravati vengono dedotti i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 5 lett. b) e 9 comma 3 del bando di gara; violazione dell'art. 7 D.P.R. n. 403/1998, nonché dell'art. 4 e dell'art. 10 comma 2 della L. n. 15/1968 e dell'art 3 comma 11 della L. n. 127/1997; violazione dei principi di efficienza e di economicità dell'azione amministra-tiva; eccesso di potere per errore sui presupposti in fatto e in diritto, travisa-mento, contraddittorietà, carente istruttoria.
La ricorrente sostiene di aver titolo a partecipare alla gara avendo prodotto una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso del requisito del servizio che non poteva che essere riferito al titolare del servizio svolto, ossia alla stessa cooperati-va ricorrente, e non già al suo legale rappresentante.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 lett. b) del bando di gara, sotto altro profilo; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, ingiu-stizia manifesta . In ogni caso, l'esclusione dalla gara sarebbe illegittima, in quanto il Presidente della Cooperativa ricorrente, quale titolare della ditta, aveva comunque gestito i servizi cimiteriali essendo responsabile della predisposizione dei servizi stessi, come attestato dal Sindaco di Terlizzi.
3. Violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di società e per-sonalità giuridica; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contrad-dittorietà e disparità di trattamento sotto altro profilo; sviamento; illegittimità derivata delle determinazione impugnate dalle previsioni del bando (art. 5 lett. b) e 9 co. 3).
In via gradata, qualora il requisito richiesto dal bando sia inteso nel senso che il titolare della società, persona fisica, doveva aver svolto materialmente il servizio, le clausole del bando sarebbero illegittime in parte qua, perché in contrasto con basilari principi giuridici quali quelli di società e personalità giuridica.
La ricorrente ha quindi chiesto, oltre all'annullamento degli atti impugnati, anche il risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il Comune di Terlizzi che ha chiesto la reiezione del ricorso perché infondato, eccependo, altresì, l'inammissibilità dello stesso per omessa e tempestiva impugnazione del bando di gara.
All'udienza pubblica il ricorso è stato riservato per la decisione.

Diritto.La società ricorrente ha partecipato alla gara di appalto indetta dal Comune di Terlizzi in data 13.07.2000 col sistema dell'asta pubblica e col criterio dell'offerta in ribasso percentuale sull'importo a base d'asta per l'affidamento dei servizi cimiteriali per la durata di due anni consistenti in: assistenza alla au-topsie, inumazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazione salme, scavo fosse, carico e scarico salme e trasporto salme.

Ammessa con riserva alla gara e risultata, altresì, aggiudicataria in via provvisoria per aver offerto il maggior ribasso, la ricorrente veniva, con determinazione diri-genziale n. 794 del 7.9.2000, confermata con successiva n. 869 del 10.10.2000, esclusa dalla gara, che veniva aggiudicata al concorrente classificatosi al secondo posto.

L'esclusione dalla gara veniva disposta per non avere la ricorrente prodotto l'attestazione richiesta dall'art. 5 lett. b) del bando di gara, e, quindi, per difetto del requisito di ammissione alla procedura concorsuale previsto da tale articolo.

Tale clausola richiedeva, ai fini dell'ammissione alla gara, che il titolare e/o il personale da adibire abbia prestato servizi analoghi per conto proprio e/o alla dipendenza di terzi con diligenza,per almeno un biennio, previa attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove è stato prestato il servizio.

Lo stesso bando all'art. 9 comma 3 richiedeva ai concorrenti di allegare alla do-manda di partecipazione una dichiarazione del Sindaco di un Comune d'Italia attestante il suddetto requisito.

Al riguardo, va precisato che la cooperativa aveva prodotto con la domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione sostitutiva, resa ritualmente dal legale rappresentante - non avendo ottenuto tempestivamente dal Comune la richiesta certificazione - attestante i servizi cimiteriali che la cooperativa medesima aveva prestato, quale appaltatrice per lo stesso Comune di Terlizzi, sin dal 1994, per ben cinque anni; successivamente, a seguito di richiesta del dirigente comunale, aveva poi prodotto la certificazione rilasciata dal Sindaco di Terlizzi il 21.7.2000 attestante che il sig. De Palma Mario, presidente della cooperativa appaltatrice dei servizi cimiteriali non aveva mai prestato servizio presso il cimitero come operaio, né effettuato lavori cimiteriali, occupandosi durante il periodo di affi-damento dell' appalto solo della predisposizione del servizio per l'effettuazione dei lavori.

Col ricorso in esame la società cooperativa "Progetto 2000" impugna le determi-nazioni dirigenziali sopra indicate.

Lamenta l'illegittimità della esclusione e della aggiudicazione della gara al secon-do classificato.

Col primo motivo di ricorso denuncia la violazione della citata clausola del bando di gara (art. 5 lett.b)) posta dal Comune a fondamento degli atti gravati.

Sostiene di essere in possesso del requisito di ammissione alla gara e di avere ottemperato alla prescrizione del bando.

La censura è fondata.

Non può, infatti, condividersi la tesi dell'Amministrazione che assume per servi-zio analogo, idoneo a integrare il requisito di ammissione, soltanto quello pre-stato materialmente e direttamente dal titolare della ditta o da altro personale dalla stessa dipendente, perché tale tesi si pone in contrasto coi principi generali dell'ordinamento.

Considera, al riguardo, il Collegio che la locuzione titolare prevista al punto b) dell'art. 5 del bando non può riferirsi soltanto alle persone fisiche, ma è, di certo, comprensiva anche delle società, soggetti di diritto, ammessi espressamente dal bando a partecipare alla gara. Infatti, tali soggetti non potevano non considerarsi di per sé in possesso del re-quisito richiesto, ove avessero dimostrato di avere assunto l'obbligo di prestare il servizio oggetto di precedenti appalti e di avere regolarmente adempiuto a tale obbligo, indipendentemente dall'espletamento manuale della attività da parte del suo legale rappresentante o di dipendenti. Ne consegue che, dovendosi considerare il servizio giuridicamente prestato a favore dell'Ente appaltatore non già da coloro che materialmente lo hanno svol-to, bensì dalla società cooperativa, cui soltanto è riferibile e che contrattualmente ha assunto l'obbligo di adempierlo, è la società che va considerata titolare ex art. 5 lett. b) del bando.

Pertanto, la ricorrente cooperativa è di certo in possesso del requisito dei servizi analoghi richiesto dal bando, manifestandosi giuridicamente del tutto irrilevante la individuazione della persona fisica che ha materialmente espletato il servizio.

D'altronde, il bando di gara in questione prevedeva la partecipazione alla proce-dura concorsuale non solo delle persone fisiche, ma anche delle società e coope-rative, che, ove si aderisse alla tesi del Comune, comunque dovevano considerasi sempre carenti del requisito di ammissione alla gara stessa.

La fondatezza della esaminata assorbente censura consente di per sé l'accoglimento del ricorso, manifestandosi priva di pregio l'eccezione - sollevata dalla difesa del Comune - di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del bando di gara, fondata sul presupposto della immediata e di-retta lesività della clausola del bando in questione che , perciò, doveva essere tempestivamente gravata entro il termine di decadenza dalla pubblicazione del bando (23.6.2000).

Ed infatti, nessun onere di impugnativa del bando gravava sulla ricorrente, atteso che l'illegittimità dell'esclusione è conseguita non già dalla illegittima clausola del bando, bensì dalla violazione della stessa clausola in sede di applicazione da parte dell'Amministrazione. Va respinta, invece, la domanda, proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno subito, per effetto della impugnata esclusione dalla gara, avendo la stessa ottenuto con Ordinanza di questa Sezione l'accoglimento dell'istanza cautelare, e perciò il reintegro in forma specifica nella posizione assunta lesa.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sezione Prima, Accoglie il ricorso il epigrafe e per l'effetto annulla le determinazioni dirigenziali gravate nn. 794 del 7.9.2000 e 869 del 10.10.2000; rigetta la do-manda di risarcimento danni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


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