Incapacità assoluta e Incapacità relativa

Incapacità assoluta Incapacità relativa
Interdizione giudiziale (artt.414 ss. c.c.)

Il maggiore di età, che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente, può essere dichiarato con sentenza incapace a provvedere ai propri interessi.

Conseguenze:

  • Annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto
  • Nomina di un tutore
Inabilitazione

L'inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell'infermo di mente che non si trovi in condizioni tali da dare luogo all'interdizione.

Conseguenze:

  • La capacità di agire è limitata agli atti di ordinaria amministrazione
  • Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessario il consenso del giudice tutelare ed il consenso del curatore.
  • Gli atti privi delle forme richieste sono annullabili dall' inabilitato o dai suoi aventi causa.
Interdizione legale (art.32 cod. pen.)

Pena accessoria di una condanna ad un tempo non inferiore a cinque anni.

Conseguenze:

  • Annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto
  • Nomina di un tutore
Incapacità naturale (art.428 c.c.)

E' incapace naturale la persona che sebbene legalmente capace è tuttavia incapace di intendere o di volere, per qualunque causa (ubriachezza, infermità di mente, ipnosi, ecc.)

Conseguenze:

  • Annullabilità degli atti compiuti