Nullità e annullabilità del contratto

  Nullità Annullabilità
Nozione Il contratto è nullo se è privo di un elemento essenziale o se è illecito o contrario a norme imperative. Il contratto è annullabile se è contrario alle regole che tutelano l'interesse di una delle parti.
Aspetti dell'istituto Inefficacia (improduttività di effetti)

Rilevabilità d'ufficio

Insanabilità

Efficacia (temporanea produttività di effetti)

Non rilevabilità d'ufficio

Sanabilità

Aspetti dell' azione Imprescrittibilità

Assolutezza

Natura dichiarativa

Prescrittibilità quinquennale

Relatività

Natura costitutiva

Tipi Nullità totale

Nullità parziale

Annullabilità relativa

Annullabilità assoluta

Effetti Se il contratto è stato eseguito, chi ha ricevuto la prestazione è obbligato a restituirla secondo le regole dell'indebito oggettivo. (2033 s. cc.)

La nullità colpisce anche i diritti dei terzi ad eccezione della deroga prevista per quelli in buona fede dall'art. 2652 n° 6.

Retroattività tra le parti
Chi ha ricevuto la prestazione è obbligato a restituirla secondo le regole dell'indebito oggettivo. (2033 s. cc.)
L' incapace deve restituire solo quanto rivolto a proprio vantaggio.

Retroattività rispetto ai terzi
L'annullamento del contratto non pregiudica i diritti dei terzi acquirenti di buona fede a titolo oneroso salvo che l'annullamento dipenda da incapacità legale.

Conversione La conversione è una modifica legale del contratto che ne evita la nullità nel rispetto sostanziale dello scopo delle parti. (art. 1424 cc.) Non esiste la conversione del contratto annullabile.
Convalida Non è ammessa la convalida Il negozio annullabile può essere sanato mediante la convalida. La convalida è un negozio unilaterale non recettizio che conferma il contratto invalido.
La convalida può essere: espressa o tacita.