Nullità e annullabilità del contratto
Nullità | Annullabilità | |
Nozione | Il contratto è nullo se è privo di un elemento essenziale o se è illecito o contrario a norme imperative. | Il contratto è annullabile se è contrario alle regole che tutelano l'interesse di una delle parti. |
Aspetti dell'istituto | Inefficacia (improduttività di
effetti) Rilevabilità d'ufficio Insanabilità |
Efficacia (temporanea
produttività di effetti) Non rilevabilità d'ufficio Sanabilità |
Aspetti dell' azione | Imprescrittibilità Assolutezza Natura dichiarativa |
Prescrittibilità quinquennale Relatività Natura costitutiva |
Tipi | Nullità totale Nullità parziale |
Annullabilità relativa Annullabilità assoluta |
Effetti | Se il contratto è stato
eseguito, chi ha ricevuto la prestazione è obbligato a restituirla secondo le regole
dell'indebito oggettivo. (2033 s. cc.) La nullità colpisce anche i diritti dei terzi ad eccezione della deroga prevista per quelli in buona fede dall'art. 2652 n° 6. |
Retroattività tra le parti Chi ha ricevuto la prestazione è obbligato a restituirla secondo le regole dell'indebito oggettivo. (2033 s. cc.) L' incapace deve restituire solo quanto rivolto a proprio vantaggio. Retroattività rispetto ai terzi |
Conversione | La conversione è una modifica legale del contratto che ne evita la nullità nel rispetto sostanziale dello scopo delle parti. (art. 1424 cc.) | Non esiste la conversione del contratto annullabile. |
Convalida | Non è ammessa la convalida | Il negozio annullabile può
essere sanato mediante la convalida. La convalida è un negozio unilaterale non recettizio
che conferma il contratto invalido. La convalida può essere: espressa o tacita. |